Whistleblowing e il nuovo compliance program dello Studio Picchi, Angelini & Associati

Muro di mattoni rossi con la scritta

Abbiamo avuto modo diverse volte nei mesi scorsi di trattare l'argomento della recente entrata in vigore di una nuova normativa in materia di c.d. Whistleblowing.

Proprio in ragione dell'attualità e dell'importanza del tema, il nostro Studio ha recentemente introdotto un nuovo servizio da offrire ai propri clienti con riferimento agli adempimenti che le aziende sono tenute a compiere nel rispetto della nuova disciplina.

Il programma di consulenza verrà esposto di seguito, dopo aver ripercorso brevemente i tratti salienti della normativa.

 

  1. Approvazione del Decreto di recepimento della Direttiva Whistleblowing UE n. 1937/2019

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato (in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023) il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione - c.d. Direttiva Whistleblowing.

Finalità della Direttiva è disciplinare la protezione dei soggetti segnalanti all’interno dell’Unione Europea, in un’ottica di garantirne la tutela e di uniformare le normative nazionali.

Termini di adeguamento: Per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, per un numero superiore a 249 unità, l’obbligo di adeguamento è scaduto il 15 luglio u.s. Per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tra 50 e fino a 249, o hanno un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

 

  1. Sanzioni

L’ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione) può comminare sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da Euro 10.000 a Euro 50.000 in caso di accertamento (i) di ritorsioni, (ii) di segnalazioni che siano state ostacolate (anche nel tentativo), (iii) della violazione dell’obbligo di riservatezza;
  • da Euro 10.000 a Euro 50.000 nel caso in cui (i) non siano stati istituiti i canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o (iii) l’adozione di tali procedure non sia conforme;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

 

Whistleblowing compliance program dello Studio Picchi, Angelini & Associati

A - Implementazione del sistema

  • Supporto nella scelta del tool o nell’individuazione dell’alternativa
  • Redazione dei documenti necessari per la gestione del canale di segnalazione (es. Procedura di segnalazione, Linee Guida, Regolamento)
  • Supporto nella gestione delle comunicazioni con le rappresentanze sindacali
  • Documentazione per la nomina dell’organo gestore (es. verbale CdA, nomina)
  • Documentazione per la informazione/formazione ai dipendenti relativa all’implementazione del canale interno
  • Adempimenti privacy necessari (Informative privacy, aggiornamento registro)
  • Qualora adottato, supporto nelle modifiche al Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01

B – Gestione del sistema

  • Gestione delle segnalazioni arrivate alla casella di posta elettronica dedicata
  • Report annuale al Consiglio di Amministrazione /Amministratore Delegato (obbligatorio)

C- Esclusioni

  • Valutazione d’impatto per gli aspetti legati all’utilizzo del tool informatico