Whistleblowing e il nuovo compliance program dello Studio Picchi, Angelini & Associati
Abbiamo avuto modo diverse volte nei mesi scorsi di trattare l'argomento della recente entrata in vigore di una nuova normativa in materia di c.d. Whistleblowing.
Proprio in ragione dell'attualità e dell'importanza del tema, il nostro Studio ha recentemente introdotto un nuovo servizio da offrire ai propri clienti con riferimento agli adempimenti che le aziende sono tenute a compiere nel rispetto della nuova disciplina.
Il programma di consulenza verrà esposto di seguito, dopo aver ripercorso brevemente i tratti salienti della normativa.
- Approvazione del Decreto di recepimento della Direttiva Whistleblowing UE n. 1937/2019
Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato (in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023) il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione - c.d. Direttiva Whistleblowing.
Finalità della Direttiva è disciplinare la protezione dei soggetti segnalanti all’interno dell’Unione Europea, in un’ottica di garantirne la tutela e di uniformare le normative nazionali.
Termini di adeguamento: Per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, per un numero superiore a 249 unità, l’obbligo di adeguamento è scaduto il 15 luglio u.s. Per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tra 50 e fino a 249, o hanno un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
- Sanzioni
L’ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione) può comminare sanzioni amministrative pecuniarie:
- da Euro 10.000 a Euro 50.000 in caso di accertamento (i) di ritorsioni, (ii) di segnalazioni che siano state ostacolate (anche nel tentativo), (iii) della violazione dell’obbligo di riservatezza;
- da Euro 10.000 a Euro 50.000 nel caso in cui (i) non siano stati istituiti i canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o (iii) l’adozione di tali procedure non sia conforme;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Whistleblowing compliance program dello Studio Picchi, Angelini & Associati
A - Implementazione del sistema
- Supporto nella scelta del tool o nell’individuazione dell’alternativa
- Redazione dei documenti necessari per la gestione del canale di segnalazione (es. Procedura di segnalazione, Linee Guida, Regolamento)
- Supporto nella gestione delle comunicazioni con le rappresentanze sindacali
- Documentazione per la nomina dell’organo gestore (es. verbale CdA, nomina)
- Documentazione per la informazione/formazione ai dipendenti relativa all’implementazione del canale interno
- Adempimenti privacy necessari (Informative privacy, aggiornamento registro)
- Qualora adottato, supporto nelle modifiche al Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01
B – Gestione del sistema
- Gestione delle segnalazioni arrivate alla casella di posta elettronica dedicata
- Report annuale al Consiglio di Amministrazione /Amministratore Delegato (obbligatorio)
C- Esclusioni
- Valutazione d’impatto per gli aspetti legati all’utilizzo del tool informatico