Il dilemma delle opere industriali con valore artistico.
Sotto la spinta dell’interesse a creare prodotti con forme attraenti, gli imprenditori sempre più spesso si inoltrano nell’ universo delle forme artistiche o del design industriale e valutano con interesse quelle più risalenti nel tempo, con la convinzione che si siano dissolti i diritti di esclusiva che i creatori potevano aver avuto su di esse, talora per cercare ispirazione e crearne di nuove, ma più spesso e più spicciativamente, per riproporle sul mercato con alcune varianti.
Nel 2015 Pietro Maria Castiglioni aveva progettato una lampada denominata “1954”,
ne aveva concesso la licenza di produzione alla società Normalu e l’aveva presentata al pubblico durante l'Esposizione Internazionale Euroluce nel 2017.
Con atto di citazione notificato in data 13-27 ottobre 2017, Giorgina Maria Castiglioni, unica erede del celebre designer Pier Giacomo Castiglioni, conveniva in giudizio Pietro Maria Castiglioni e Barrisol Normalu s.a.s. (di seguito Normalu).
Ella espose che la lampada 1954 costituiva un plagio ex art. 2, n. 10) della 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore LdA) di quella qui sotto riprodotta

che si poneva come elemento dominante pluralizzato nell’allestimento che i fratelli Piergiacomo e Achille Castiglioni avevano realizzato per la sezione industrial design della decima (X) Triennale di Milano.

A giudizio della parte attrice, la lampada era stata realizzata per tale evento e costituiva espressione della sperimentazione creativa dei fratelli Castiglioni e, a suo dire, tutelabile ai sensi dell'art. 2, n. 10), LdA.
La sorgente luminosa della lampada contestata
era sì collocata all’ interno del velario, diversamente dall’originale
in cui la luce sormontava la lampada ed era innestata sul filo che fissava quest’ultima al soffitto, ma questa variante nella “lampada 1954” rappresentava una differenza tecnica di dettaglio e del tutto irrilevante ai fini della valutazione del plagio, in quanto essa era un mero portato dello sviluppo della tecnologia dell’illuminazione.
Se il giudice delle prime cure ha riconosciuto il plagio, questo è stato escluso nella sentenza di appello poi ritenuta legittima dalla Cassazione.
A determinare il rigetto della richiesta di dichiarazione di plagio concessa in primo grado è stata, in ultima analisi, una diversa valutazione da parte della Corte d’appello degli elementi costitutivi dell’opera protetta dal diritto d’autore.
La principale difficoltà dell’attrice risiedeva nel fatto che l’allestimento fu smantellato al termine della mostra, per cui ne esistevano soltanto immagini fotografiche oltre ad un complesso di articoli di stampa, molti a firma di personaggi autorevoli, che pur ne riconoscevano/magnificavano il pregio e l’originalità.
Era quindi molto difficile sul piano processuale ottenere il riconoscimento dell’intero allestimento come un’opera d’arte ex art. art. 2.4 LdA come “opera dell’arte figurativa” in generale o, in particolare, come “opera della scenografia”, per il fatto aver avuto una vita brevissima e di non aver quindi potuto essere valutata (nel corso del tempo) come una libera espressione della creatività degli autori, capace di trascendere la finalità specifica dell’allestimento.
Il riconoscimento di opera d’arte figurativa ex art. 2.4 LdA avrebbe potuto infatti facilitare il riconoscimento della tesi di plagio parziale della lampada, in quanto parte dell’opera/allestimento.
A fronte di tali difficoltà è quindi apparso più logico alla parte attrice qualificare la forma della lampada che si assumeva plagiata come un’opera “di design” a sé stante, isolabile dall’allestimento e meritevole di essere protetta ex articolo 2.10 della LdA.
Era però richiesto che alla lampada fosse riconosciuto il possesso sia di un “carattere creativo” che di un “valore artistico”, entrambi “di per sé” quindi con caratteristiche esistenti e riconoscibili, in ipotesi e a priori, anche dopo la (possibile) replicazione della forma in un numero indeterminato di unità e se l’oggetto fosse rappresentato come prodotto destinato alla vendita in serie sul mercato.
Il “carattere creativo” era ed è tuttora, per consolidata giurisprudenza, interpretato come “originalità rispetto ad opere precedenti” (Cass. 30 aprile 2020, n. 8433 sentenza “Kiko”; Cass. n. 15496/2004; Cass. n. 25173/2011; Cass. n. 13524/2014; Cass. n. 14635/2018), il che impone all’istanza giudicante di valutare, non già se si tratti o meno di un’idea innovativa, quanto se le forme di rappresentazione dell’oggetto non si avvicinano a precedenti significativi già noti: un accertamento che può essere condotto con un esame comparativo relativamente semplice delle figure presenti nella documentazione versata in atti dalle parti.
Il “valore artistico” è invece rimesso ad una valutazione di merito per la determinazione della quale la Corte di Cassazione (Cass. n. 23292/2015; Cass. n. 7477/2017) ha individuato una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali:
• il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, delle qualità estetiche ed artistiche,
• l'esposizione in mostre o musei,
• la pubblicazione su riviste specializzate,
• l'attribuzione di premi,
• l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità
• la creazione da parte di un noto artista.
La sentenza di appello ha riformato quella di primo grado in conseguenza di una diversa valutazione dei fatti.
A partire dalla documentazione (articoli di stampa generale e specializzata) la Corte ha rilevato come i riconoscimenti della critica vertessero in modo dominante sul complesso dell’allestimento e non sulla lampada.
Da questa considerazione di ordine, per così dire, quantitativo ha potuto, rilevare, in termini di consequenziali che la lampada non poteva essere considerata il nucleo creativo dell’allestimento, che oltre ad essa includeva altri 149 elementi di “design” e che l’iconicità era da attribuire non al corpo illuminante in sé, ma al suo uso (modulare “a motivo replicato” ndr) all’interno dello spazio espositivo.
Sotto una diversa prospettiva e per così dire a priori, la Corte d’ Appello ha poi ritenuto che lampada in questione non possedesse le caratteristiche delle opere del disegno industriale, di cui all'art. 2, n. 10 LdA in quanto non trovava la propria collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale.
Concludendo, la Corte d’appello ha poi chiuso rilevando come la diversa collocazione della sorgente luminosa nelle due lampade a confronto, escludesse in radice la stessa ipotesi di plagio, per il diverso modo di diffondere la luce ed un diverso impatto visivo e stilistico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che le valutazioni degli elementi di fatto non fossero contestabili in sede di legittimità, e quindi ha ritenuto di non dover riformare la sentenza nella parte in cui riteneva che la figura della lampada non fosse isolabile dall’allestimento della Triennale e quindi tutelabile come opera a sé stante.
Non si è pronunciata invece sulla necessità del requisito dell’industrialità della forma, precisando, come sarebbe stato invece assai auspicabile, se fosse sufficiente una possibile replicazione industriale della forma o se invece fosse imperativa la prova dell’avvenuta trasformazione in un prodotto destinato al commercio.
Le sentenze d’appello e della Cassazione sul caso in oggetto hanno quindi evidenziato che ai fini del riconoscimento della protezione autorale una forma di un prodotto industriale (art. 2.10 LdA) sia fondamentale per l’attore raccogliere elementi di prova nei quali le valutazioni critiche e i riconoscimenti si concentrano su una forma molto chiaramente individuata e nei quali si evidenzi la sussistenza di una sua possibile trasformabilità in un prodotto replicabile industrialmente e commercializzabile, ma che sia in ultima analisi utilizzabile da chi lo acquista per la soddisfazione di un’esigenza specifica e non per la mera contemplazione come avviene per le repliche delle opere d’arte non di design.