Nuovi reati in materia di accise
Lo scorso 4 ottobre è entrato in vigore il d.lgs. 141/2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Tra le principali novità vi è l’estensione del novero dei reati 231, che ricomprendono ora, all’art. 25 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001, anche i reati previsti dal Testo Unico Accise (d.lgs. 504/95).
Le accise sono le imposte indirette applicate alla vendita e all’uso di merci quali alcool, tabacco e prodotti energetici. È necessario, in primo luogo, comprendere che il momento in cui la merce diventa soggetta ad accisa è quello in cui viene prodotta o importata nell’UE.
In particolare, sono stati introdotti i seguenti reati, che possono rilevare per le aziende produttive, a seconda del settore di attività:
- Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40 del d.lgs. 504/95);
- Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 del d.lgs.504/95).
Le imprese interessate sono prima di tutto quei soggetti che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime quali, ad esempio, gasolio o gas naturale per la produzione forza motrice (attrezzature di cantiere, escavatori, pale, etc.), oppure per la produzione/autoproduzione di energia elettrica, oppure quelle aziende che utilizzano alcool etilico o producono reflui alcolici.
Esempi di violazione delle norme
Per quanto riguarda i prodotti energetici a titolo esemplificativo si possono indicare le seguenti fattispecie:
- Flussi di prodotti petroliferi importati, spesso dall’Est Europa, con una nomenclatura difforme, esempio “oli lubrificanti”, quando nella realtà sono combustibili destinati, invece, a essere immessi sul mercato nazionale come gasolio o benzina, con ciò eludendo la quantificazione corretta dell’imposta. L’indicazione difforme è lo strumento con cui l’azienda realizza la truffa importando un bene diverso e avvantaggiandosi dalla minore imposizione fiscale ivi prevista. Il caso è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Trento durante un normale controllo di routine, nel quale si rilevava come un autoarticolato proveniente dalla Germania, condotto da un cittadino lettone e diretto nel foggiano, sui documenti indicasse il trasporto di 26.000 litri di olio lubrificante, ma da una verifica più approfondita, emergeva che in realtà la cisterna conteneva gasolio per autotrazione. Le successive indagini hanno fatto emergere come dietro questo camuffamento si nascondesse un’articolata rete criminale che gestiva illecitamente un traffico di gasolio a livello internazionale, coordinato da persone in Lettonia, Lituania, Germania e Italia, finalizzato a introdurre e a commercializzare gasolio nel territorio italiano evadendo le accise.
- Impiego di prodotti energetici esenti o ad aliquota agevolata in usi soggetti a un maggior carico impositivo. Ad esempio, le differenti e più miti tassazioni previste in ambito agricolo vengono sfruttate dalle aziende che, per ottenere combustibili a prezzi calmierati, costituiscono imprese agricole “fittizie” che acquistano la materia prima, che poi, nella realtà, viene utilizzata dall’impresa manifatturiera. Allo stesso modo, al solo fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale si procede alla clonazione, ai danni di imprese agricole ignare, dei libretti di controllo rilasciati dagli uffici incaricati, ovvero si falsificano i documenti di accompagnamento semplificati (DAS) in formato cartaceo riportando dati falsi e/o inerenti a soggetti del tutto estranei alle operazioni commerciali sottostanti.
- Installazione di dispositivi non previsti: nella fattispecie si è verificato il caso di soggetti che, per avvantaggiarsi, hanno provveduto all’installazione a bordo delle proprie autocisterne, utilizzate per il trasporto di gasolio agricolo, di sistemi elettromeccanici che una volta azionati, in caso di controllo, denaturavano il prodotto in modo da renderlo conforme a quello indicato nel DDT.
Sanzioni applicate
Alle predette fattispecie di reato vengono applicate sanzioni pecuniarie che possono arrivare sino a 200 quote, nonché per taluni reati, anche, sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca delle licenze necessarie per l’attività che l’Ente svolge, divieto di pubblicizzare beni e servizi, nonché l’interdizione dall’esercizio dell’attività e ancora, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi.
Conclusioni
Le imprese, che nel loro ciclo produttivo utilizzano gasolio, gas naturale e alcool, quindi, dovranno procedere a una nuova valutazione del rischio derivante dai nuovi reati presupposto e all’integrazione del Modello Organizzativo 231 inserendo protocolli specifici a presidio della disciplina delle accise, onde prevenire le condotte che possano generare tali nuovi reati ed evitare, così, di incorrere nelle possibili sanzioni previste. Il tutto nella consapevolezza che il mancato aggiornamento dei controlli interni e dei processi può comportare gravi conseguenze sia in termini economici sia in termini di sanzioni interdittive.