Accordo Stato-Regioni in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: Un Approfondimento sulle Novità Formative

Accordo Stato-Regioni in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: Un Approfondimento sulle Novità Formative

Lo scorso 17 aprile 2025 è stato sancito un nuovo Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR), destinato a ridefinire in maniera organica la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08. Questo accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, abroga e sostituisce tutti i precedenti, con l’obiettivo di uniformare, aggiornare e armonizzare i percorsi formativi.

 

  1. La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Sebbene le novità siano molteplici, la più rilevante è senza dubbio l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio per il datore di lavoro. L’obiettivo è dotare il datore di lavoro di una preparazione specifica che gli consenta di prendere decisioni più informate e consapevoli in merito alla prevenzione e protezione.

Il corso si articola in due moduli principali:

Modulo 1 (Giuridico-Normativo): 6 ore. È finalizzato all’acquisizione della conoscenza degli obblighi e delle responsabilità di natura penale, civile e amministrativa delle diverse figure della prevenzione aziendale, nonché del sistema di vigilanza e sanzionatorio.

Modulo 2 (Gestionale e Organizzativo): 10 ore. Si concentra sull’organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze, del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sorveglianza sanitaria e della gestione degli appalti.

Per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un Modulo Aggiuntivo specifico di 6 ore, per un totale di 22 ore complessive.

Il datore di lavoro è tenuto a frequentare il corso in modo che lo stesso termini entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

 

  1. Preposto: Rafforzamento del Ruolo di Vigilanza e Intervento

Sebbene non sia una novità l’obbligo formativo per il Preposto, l’Accordo, anche alla luce delle modifiche normative del 2021, integra e rafforza i contenuti della sua formazione. Il Preposto assume un ruolo centrale non solo nella sorveglianza e vigilanza sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori, ma anche nell’intervento diretto in caso di comportamenti non conformi e nella segnalazione ai superiori in caso di persistenza dell’inosservanza. La sua formazione deve dunque essere mirata a dotarlo degli strumenti per esercitare efficacemente tali funzioni.

La novità più rilevante è legata alla frequenza di aggiornamento, infatti si passa da un aggiornamento con cadenza quinquennale a una biennale.

Deve precisarsi per il Preposto che, se la formazione o l’aggiornamento è stato fatto più di due anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, il nuovo aggiornamento dovrà essere svolto entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. Se, invece, l’aggiornamento è stato fatto nei due anni precedenti all’entrata in vigore dell’Accordo, il corso dovrà essere seguito entro il termine biennale decorrente dalla fine dell’ultima formazione/aggiornamento.

 

  1. Formazione specifica

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 non prevede più la possibilità di completare la formazione specifica dei lavoratori neoassunti entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione, sia generale che specifica, deve quindi essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni. Questo evidenzia l’importanza della formazione preventiva rispetto all’esposizione ai rischi. Pertanto, qualora il neo-assunto risulti privo di formazione specifica per la categoria e rischi presenti in azienda, diventa definitivo l’obbligo di erogare al dipendente la formazione/addestramento specifico nel momento in cui si costituisce il rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; ovvero nel momento del trasferimento o cambio di mansioni; ovvero nel momento in cui vi è l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Prima di adibire il nuovo assunto a mansioni produttive, occorre verificare che sia adeguatamente formato ed addestrato in materia di sicurezza. Non sono ammesse deroghe in tal senso, il lavoratore deve essere formato prima di essere esposto ai rischi legati alla sua attività.

 

  1. Spazi confinati: nuova disciplina della formazione.

Gli spazi confinati sono ambienti chiusi o parzialmente chiusi, caratterizzati da accessi limitati e ventilazione naturale sfavorevole, dove possono verificarsi situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questi ambienti non sono progettati per essere occupati in modo permanente, ma possono essere accessibili temporaneamente per svolgere specifiche attività.

In molte aziende sono presenti spazi confinati che vengono, appunto, utilizzati in specifici casi e possono essere luogo di infortuni. L’accordo regola, dunque, contenuti e modalità della formazione per i soggetti che vi operano (ivi compresi il datore di lavoro che opera in tali ambienti e il lavoratore autonomo) e assume particolare rilievo dato il ripetersi di infortuni legati al mancato rispetto delle procedure e delle misure per l’accesso in sicurezza agli ambienti confinati.

Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo vi era l’obbligo formativo di 8 ore per poter procedere alle lavorazioni/interventi all’interno degli spazi confinati, tuttavia non erano disciplinati modalità e contenuti della formazione, mentre ora è normato nel dettaglio sia il contenuto sia la modalità di erogazione della formazione per i soggetti che operano in questi luoghi.

Il corso ha la durata di 12 ore e deve essere tenuto entro il termine di un anno dall’entrata in vigore dell’accordo.

 

  1. Corso per l’uso delle attrezzature: il carroponte

L’Accordo introduce importanti novità per la formazione degli addetti all’uso delle attrezzature e, in particolare, per l’uso del carroponte. La formazione diviene obbligatoria e normata. Il corso di formazione è suddiviso in una parte teorica di 4 ore e una pratica, distinta per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, di 6 ore. Viene previsto un aggiornamento con cadenza quinquennale che svolga un focus particolare sulla parte pratica per rendere i soggetti utilizzatori effettivamente in grado di manovrare e gestire i carriponte in scurezza.

Anche il corso relativo alle attrezzature dovrà essere seguito entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo.

Conclusioni.

In conclusione, il nuovo Accordo Stato-Regioni si presenta come un importante strumento per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro, mettendo al centro la formazione come veicolo per un approccio più consapevole e proattivo alla prevenzione.

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