Risoluzione per giusta causa nel contratto di agenzia: la prova del mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita

Nella newsletter dello scorso aprile (che trovate qui) abbiamo trattato l’argomento della clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia per mancato raggiungimento del volume minimo.
Oggi vogliamo analizzare un recente provvedimento della Corte d’Appello di Bologna che si è pronunciata su una vicenda che, condividendo aspetti in comune con la fattispecie in precedenza esaminata, ci permette di proseguire e aggiornare lo studio sul recesso per giusta causa da parte del preponente per mancato raggiungimento del fatturato minimo.
Un recente provvedimento conferma un principio importante in materia di contratti di agenzia: il recesso immediato senza preavviso è legittimo solo se sorretto da una giusta causa, da valutarsi in concreto.
Nel caso deciso, la società preponente aveva comunicato la risoluzione al proprio agente a seguito del mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di fatturato, fissato contrattualmente in 80.000 euro annui. Nel biennio antecedente allo scioglimento, l’agente aveva promosso affari per circa 35.000 euro, cioè meno della metà dell’obiettivo concordato.
La Corte ha ritenuto che lo “scollamento” tra i risultati effettivi e quelli attesi fosse tale da compromettere in modo grave il rapporto fiduciario con l’agente. Il mancato raggiungimento, protrattosi per l’intera durata del rapporto e senza che l’agente avesse mai contestato la congruità degli obiettivi fissati, ha reso impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
In altri termini, la gravità dell’inadempimento – misurata non solo dal mancato rispetto di un dato numerico, ma dall’incidenza concreta sull’equilibrio contrattuale e sulla fiducia che lega le parti – ha giustificato il recesso immediato.
Un passaggio rilevante della decisione riguarda l’onere probatorio. Secondo la Corte infatti, spettava all’agente dimostrare che il mancato raggiungimento degli obiettivi non dipendeva da lui, invocando cause esterne o fattori indipendenti dalla propria attività. Dal canto suo, peraltro, la società preponente aveva documentato in maniera chiara sia la pattuizione contrattuale degli obiettivi minimi sia il loro sistematico mancato raggiungimento.
La Corte ha quindi confermato che nel caso di specie, in assenza di prova liberatoria da parte dell’agente, il mancato conseguimento degli obiettivi costituisce inadempimento grave e imputabile, idoneo a integrare la giusta causa di risoluzione contrattuale.
La valutazione sulla sussistenza della giusta causa, nel caso di specie, assume particolare rilievo anche in relazione a quanto già evidenziato nel precedente approfondimento. Come confermato dalla giurisprudenza più recente, infatti, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola risolutiva espressa, il giudice è ormai orientato a verificare in concreto se ricorra o meno una giusta causa che giustifichi un immediato scioglimento del contratto per mancato raggiungimento del minimo di fatturato.