Il D.L. 159/2025: Una Svolta Irreversibile nella Tutela Lavorativa – L’Obbligo di Prevenzione come Standard Etico e Legale
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2025 e in vigore dalla medesima data) reca “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Introduce un inasprimento sostanziale della disciplina della Patente a Punti (o a Crediti) per le imprese che operano nei cantieri edili, un meccanismo già in vigore, ma ora reso molto più stringente e punitivo. L’obiettivo è aumentare l’efficacia deterrente delle sanzioni e accelerare l’esclusione delle aziende recidive o gravemente negligenti dal mercato.
Inoltre, questo intervento normativo, per quanto di interesse alle imprese manifatturiere, è cruciale e apporta modifiche significative al Testo Unico in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008), con un impatto diretto sull’organizzazione e sulla gestione aziendale. Le principali modifiche introdotte si concentrano su Formazione, Sorveglianza Sanitaria e Gestione dei DPI.
- Formazione e Aggiornamento (art. 37 D.lgs. 81/2008)
L’obiettivo delle recenti modifiche normative è quello di rendere la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro più capillare, omogenea e tracciabile a livello nazionale, attraverso la standardizzazione degli obblighi di aggiornamento anche nelle realtà aziendali di dimensioni ridotte.
Una novità di particolare rilievo riguarda l’introduzione dell’obbligo legale di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. In precedenza, tale obbligo risultava spesso demandato alla contrattazione o non chiaramente definito dal quadro normativo. A seguito dell’intervento legislativo, anche le piccole imprese manifatturiere, quali officine e laboratori artigianali, sono ora tenute a pianificare e documentare l’aggiornamento dell’RLS nel rispetto delle durate e delle frequenze previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Diventa pertanto essenziale consultare il CCNL applicato (ad esempio metalmeccanico, chimico o tessile) al fine di individuare correttamente le ore e la cadenza dell’aggiornamento obbligatorio.
Parallelamente, viene rafforzato in modo significativo il principio della tracciabilità digitale della formazione. Tutti gli attestati relativi alla formazione in materia di sicurezza – riguardanti lavoratori, preposti e RLS – devono essere obbligatoriamente registrati nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore e, di conseguenza, nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Ciò comporta una maggiore trasparenza, ma anche un incremento del rischio sanzionatorio in caso di omissioni o irregolarità. In occasione di controlli ispettivi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà infatti accedere con facilità allo storico formativo del personale. Diventa quindi fondamentale verificare che gli enti di formazione incaricati rilascino una documentazione completa e conforme, idonea alla successiva registrazione telematica, anche per le attività di addestramento specifico, quali l’uso di carrelli elevatori, macchine utensili o attrezzature di settore.
- Sorveglianza sanitaria e tutela (art. 41 D.lgs. 81/2008)
Il decreto interviene inoltre sul tema della sorveglianza sanitaria, rafforzando le misure di prevenzione legate all’uso di sostanze e chiarendo l’inclusione delle visite mediche obbligatorie all’interno dell’orario di lavoro.
Visite mediche mirate in caso di sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti
In particolare, viene esplicitata la possibilità per il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, di disporre una visita medica mirata, comprensiva di test specifici, anche durante il turno di lavoro, qualora sussista un ragionevole sospetto di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Tale previsione assume una rilevanza particolare nel settore manifatturiero, dove i lavoratori operano frequentemente su macchine utensili, carrelli elevatori o in contesti ad elevato rischio infortunistico, come lavori in quota o attività che comportano l’uso di sostanze chimiche. Dal punto di vista operativo, questa disposizione richiede l’adozione di procedure aziendali chiare e condivise, concordate con il Medico Competente e con le rappresentanze dei lavoratori, che definiscano le modalità di attivazione degli accertamenti nel pieno rispetto della privacy e della dignità del lavoratore.
Computo delle visite mediche nell’orario di lavoro
Un ulteriore chiarimento riguarda il computo del tempo necessario allo svolgimento delle visite mediche obbligatorie. Il legislatore specifica infatti che tali visite, siano esse periodiche, di rientro o di altra natura prevista dalla normativa, devono essere considerate a tutti gli effetti orario di lavoro e, come tali, regolarmente retribuite. Nelle aziende in cui la sorveglianza sanitaria comporta spostamenti o tempi di attesa significativi, soprattutto se le visite vengono effettuate presso sedi esterne, il datore di lavoro è chiamato a ottimizzare l’organizzazione e la logistica, al fine di ridurre l’impatto sulla produzione, considerando che il tempo impiegato rientra integralmente nell’orario lavorativo.
- Dispositivi di protezione individuale (art. 77 D.lgs. 81/2008)
Il decreto rafforza infine l’attenzione sulla corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale, estendendo in modo esplicito gli obblighi del datore di lavoro.
Oltre alla fornitura dei DPI, viene chiarito che il datore di lavoro deve garantire non solo l’efficienza e l’igiene degli stessi, ma anche la loro corretta manutenzione e la verifica periodica. Ciò riguarda dispositivi quali caschi, cuffie antirumore, guanti, occhiali di protezione e indumenti ignifughi. Nel settore manifatturiero, caratterizzato da esposizione a polveri, agenti chimici, calore e abrasioni, l’usura dei DPI è particolarmente elevata; la norma ribadisce pertanto che la semplice consegna non è sufficiente. È necessario predisporre un piano strutturato e documentato di controllo, manutenzione e sostituzione, con particolare attenzione ai DPI di terza categoria, come le imbracature per lavori in quota o gli autorespiratori, per i quali sono richieste registrazioni puntuali e controlli rigorosi.
Conclusioni
Alla luce del D.L. 159/2025, le imprese sono chiamate a un adeguamento mirato su tre ambiti principali. In materia di formazione, diventa necessario aggiornare la programmazione relativa all’RLS e garantire una corretta tracciabilità digitale dei percorsi formativi. Sul fronte sanitario, occorre implementare procedure strutturate per la gestione delle visite mediche mirate e migliorare l’organizzazione delle visite periodiche, tenendo conto del loro pieno inserimento nell’orario di lavoro. Infine, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, è indispensabile formalizzare e documentare piani di manutenzione, controllo e sostituzione.
L’inasprimento complessivo del regime sanzionatorio e l’intensificazione delle attività di controllo, anche grazie al potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rendono un adeguamento tempestivo non solo opportuno, ma essenziale per la corretta gestione aziendale e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.