D.lgs. 81/2026 e responsabilità degli enti: la tutela penale dell’ambiente cambia prospettiva.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/2026 il legislatore ha compiuto un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della tutela penale dell’ambiente. Si tratta di una riforma che interessa direttamente le imprese e che assume una particolare rilevanza per il settore metallurgico, da sempre caratterizzato dalla presenza di processi produttivi potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali, dall’utilizzo di sostanze chimiche e dalla gestione di rifiuti speciali, emissioni in atmosfera e scarichi industriali.
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 e introduce importanti modifiche sia al Codice Penale sia al catalogo dei reati presupposto previsto dal D.lgs. 231/2001.
Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
Tra le novità di maggiore interesse vi è certamente l’introduzione del reato di commercio di prodotti inquinanti.
La nuova fattispecie nasce dall’esigenza di contrastare non soltanto le attività che producono direttamente un danno ambientale, ma anche quelle che favoriscono la diffusione sul mercato di sostanze o prodotti la cui commercializzazione è vietata o limitata dalla normativa europea e nazionale per ragioni di tutela dell’ambiente.
La scelta del legislatore appare coerente con l’evoluzione delle politiche ambientali europee, sempre più orientate a presidiare l’intera filiera produttiva e distributiva. Non è più sufficiente controllare il momento in cui si genera l’inquinamento; occorre intervenire anche nelle fasi precedenti, quando il prodotto viene fabbricato, importato, distribuito o immesso sul mercato.
La nuova dimensione del reato di inquinamento ambientale
Un altro intervento particolarmente significativo riguarda il reato di inquinamento ambientale, già presente nel nostro ordinamento ma oggi oggetto di un’importante revisione.
La riforma amplia infatti il perimetro della tutela penale, attribuendo rilevanza non soltanto alle compromissioni delle tradizionali matrici ambientali ma anche agli effetti prodotti sugli ecosistemi, sugli habitat naturali e sulla biodiversità.
Il cambiamento non è meramente terminologico. Nella pratica esso comporta un ampliamento delle situazioni che potrebbero assumere rilevanza penale e rende più complessa la valutazione dei rischi da parte delle imprese.
In passato l’attenzione era spesso focalizzata sul rispetto di parametri quantitativi ben individuati, come i limiti emissivi o le concentrazioni di sostanze inquinanti. Oggi la valutazione tende ad assumere una dimensione più ampia e considera anche gli effetti complessivi che una determinata attività può produrre sull’equilibrio ambientale.
La nozione di abusività assume un ruolo centrale
Tra le modifiche meno evidenti ma potenzialmente più rilevanti sul piano operativo vi è il rafforzamento del concetto di abusività.
Il legislatore non ha mancato questa volta, a garanzia della tassatività del dettato del
precetto, di chiarire la nozione di “abusività”, introducendone
la definizione nel nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p. rubricato
proprio come “nozione di abusività”. La disposizione prevede che “il termine
abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di
disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana,
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; 2) in violazione
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni
di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente
ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione”.
La stessa Direttiva aveva previsto che l’attività di commercio di sostanze inquinanti
dovesse intendersi abusiva, non solo se in violazione di leggi o regolamenti
ambientali o, ancora, posta in essere in assenza di opportuna autorizzazione
amministrativa o in violazione delle prescrizioni previste da quest’ultima, ma anche
ove tale autorizzazione venisse ottenuta con fraudolenza, dando un’impronta
definitivamente sostanziale al requisito di rilevanza criminosa.
Con l’introduzione del concetto di abuso nei termini delineati, il mero possesso di
un’autorizzazione formale non è più da solo sufficiente a scriminare una condotta di
violazione sostanziale.
Le nuove attenzioni richieste nella gestione degli impianti contenenti F-Gas
Un ulteriore ambito sul quale le imprese dovranno concentrare la propria attenzione riguarda le violazioni relative alle sostanze ozono-lesive e ai gas fluorurati ad effetto serra.
La produzione e il commercio di sostanze ozono lesive o di gas a effetto serra è divenuta infatti reato punito rispettivamente con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000 per le sostanze ozono lesive; e con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
Conclusioni
Alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 81/2026, appare evidente come molte imprese siano chiamate a riesaminare i propri Modelli 231.
L’aggiornamento non dovrebbe limitarsi a un semplice inserimento formale delle nuove fattispecie nel catalogo dei reati presupposto. Al contrario, sarà necessario verificare concretamente se i processi aziendali maggiormente esposti ai rischi ambientali siano adeguatamente presidiati e se i controlli esistenti risultino effettivamente efficaci.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai processi di acquisto delle sostanze chimiche, alla gestione delle autorizzazioni ambientali, ai sistemi di monitoraggio delle emissioni, ai rapporti con i fornitori e alle attività di manutenzione degli impianti. Analogamente, sarà fondamentale valutare l’adeguatezza dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e dei programmi formativi rivolti ai soggetti che operano nelle aree maggiormente esposte al rischio.
L’esperienza dimostra infatti che molte contestazioni in materia ambientale non derivano dall’assenza di procedure, ma dalla loro mancata applicazione o da una insufficiente consapevolezza del personale coinvolto.