Clausola risolutiva espressa: il ritardo nell’esercizio non vale come rinuncia

Clausola risolutiva espressa: il ritardo nell’esercizio non vale come rinuncia

Le clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.) costituiscono, nella prassi contrattuale d'impresa — dai contratti di fornitura e distribuzione fino agli appalti e agli accordi di licenza — lo strumento privilegiato per assicurarsi una via d'uscita rapida dal rapporto in caso di inadempimento della controparte: al verificarsi dell'evento dedotto in clausola, la risoluzione opera di diritto, senza necessità di accertamento giudiziale sulla gravità dell'inadempimento. Meno definito, nella prassi applicativa, è il regime della condotta tenuta dal creditore nell'intervallo tra l'inadempimento e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola: un ritardo nell'attivazione, o comportamenti nel frattempo non pienamente coerenti con l'intento risolutorio, sono idonei a precludere l'esercizio del diritto potestativo di risoluzione? Su tale questione si è pronunciata di recente la Cassazione, con un'ordinanza che offre indicazioni di rilievo per la gestione dei rapporti contrattuali d'impresa.

Il caso in breve

Una società, creditrice nei confronti del Ministero delle Infrastrutture di oltre 7,5 milioni di euro in forza di un accordo transattivo, non riceve il pagamento entro il termine concordato. Nel frattempo, la società accetta senza riserve la rinuncia del Ministero al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale alla base della controversia. Solo a distanza di circa tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento, tuttavia, comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva prevista dalla transazione e procede, in via esecutiva, al recupero dell’intero importo originariamente riconosciuto dal lodo, pari a oltre 18 milioni di euro e quindi significativamente superiore a quello previsto dall’accordo transattivo.

Il Ministero contesta tale condotta, sostenendo che l’accettazione, senza alcuna contestazione, della rinuncia al giudizio di impugnazione avrebbe comportato una rinuncia implicita della società alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva. La Corte d’Appello di Roma accoglie parzialmente la tesi del Ministero e condanna la società alla restituzione di oltre 10,7 milioni di euro, ritenendo che l’impresa avrebbe dovuto previamente informare la controparte della propria intenzione di risolvere l’accordo. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la decisione, escludendo che il comportamento tenuto dalla società nel periodo intercorso tra la scadenza del termine e l’esercizio della clausola potesse essere interpretato come rinuncia alla stessa.

Il principio affermato

La Suprema Corte chiarisce due punti di grande rilievo pratico. Primo: il giudice non può subordinare l'efficacia di una clausola risolutiva espressa a oneri di preavviso o “richiamo” preventivo che le parti non hanno pattuito in contratto; farlo significa riscrivere l'accordo, violando le regole di interpretazione contrattuale. Secondo: la buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) serve a sanzionare un uso pretestuoso o abusivo del diritto di risoluzione, non a introdurre adempimenti procedurali ulteriori rispetto a quelli concordati — soprattutto quando l'inadempimento riguarda l'obbligazione principale del rapporto, come il pagamento di somme rilevanti.

Perché è rilevante per le aziende

La pronuncia in commento consolida un elemento di certezza applicativa per l'operatore che intenda avvalersi di una clausola risolutiva espressa: in assenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso, non sussiste alcun onere di preventiva comunicazione dell'intenzione di risolvere. Resta tuttavia un profilo di rischio di carattere pratico, indipendente dalla fondatezza della pretesa risolutoria: la condotta tenuta successivamente all'inadempimento è comunque suscettibile di essere qualificata, in sede giudiziale, quale rinuncia tacita al diritto potestativo di risoluzione. Si tratta di un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito caso per caso, che può dare origine a un contenzioso di non trascurabile durata ed onerosità.

Indicazioni operative

  • Attenzione alla redazione: quando si redige la clausola, definire con precisione le obbligazioni presidiate e l'eventuale forma richiesta per la comunicazione di risoluzione (es. PEC, raccomandata), così da eliminare margini di incertezza e interpretazione discrezionale;
  • Tempismo: se si decide di avvalersi della clausola, farlo tempestivamente e in modo inequivoco. Più tempo passa dall'inadempimento, più aumenta il rischio che la propria condotta venga letta come tolleranza o rinuncia;
  • Coerenza dei comportamenti: evitare comportamenti che possano essere interpretati come acquiescenza (accettare senza riserve pagamenti parziali, proseguire il rapporto, restare in silenzio per periodi prolungati);
  • Riserve scritte: se si sceglie di concedere una dilazione o tollerare temporaneamente un ritardo, formalizzarlo per iscritto specificando che ciò non comporta rinuncia al diritto di risolvere in futuro;
  • Consulenza preventiva: prima di attivare (o di rinunciare ad attivare) una clausola risolutiva su un rapporto di valore, un confronto rapido con il legale evita scelte che, anche se corrette in astratto, restano esposte a anni di contenzioso sull'interpretazione della condotta tenuta.