Condizioni generali di contratto: Istruzioni per l’uso

Condizioni generali di contratto: Istruzioni per l’uso

 

Non sempre quando un’azienda intende concludere un contratto “si siede al tavolo” con la sua controparte per negoziare un testo contrattuale ad hoc finalizzato a disciplinare in modo specifico quel determinato rapporto.

Sempre più spesso, nella prassi, accade infatti che le imprese rinviino, in sede di stipulazione del contratto, alle proprie Condizioni Generali di Contratto, vale a dire a testi contrattuali, predisposti unilateralmente, volti a disciplinare in modo generale, indistinto, standardizzato e uniforme la pluralità dei rapporti contrattuali facenti capo alle medesime, indipendentemente dalle peculiarità di ogni singola situazione.

Lo strumento delle Condizioni Generali di Contratto è certamente molto utile nell’operatività quotidiana di un’azienda ma rischia di rivelarsi inefficace laddove venga utilizzato in modo inconsapevole e, dunque, inappropriato dagli operatori commerciali.

Per questa ragione - oltre ad offrire ai nostri clienti la possibilità di organizzare corsi di formazione giuridica in azienda e di poter così contare su personale adeguatamente formato e in grado di assumere decisioni adeguatamente ponderate - abbiamo scelto di dedicare questo nostro approfondimento mensile per fornire a Voi tutti alcune semplici ma importanti indicazioni utili ai fini di un corretto utilizzo delle Condizioni Generali di Contratto.

  • Quali caratteristiche devono avere le Condizioni Generali di Contratto per essere efficaci nei confronti della parte che non le ha predisposte?

Le Condizioni Generali di Contratto, per essere efficaci nei confronti della parte che non le ha predisposte, devono essere redatte in un linguaggio chiaro, preciso e facilmente comprensibile ai più e devono, inoltre, essere da quest’ultima conosciute o comunque rese conoscibili nel momento di conclusione (i.e. stipulazione) del contratto.

In difetto dei suddetti requisiti, le Condizioni Generali di Contratto devono considerarsi inefficaci e dunque inapplicabili.

  • In quale fase della trattativa commerciale le Condizioni Generali di Contratto devono essere inviate alla controparte?

In linea generale, possiamo dire: “in qualunque momento precedente alla conclusione del contratto”. Ecco dunque che, per chi vende, potrebbe essere utile allegare il contenuto delle proprie Condizioni Generali di Vendita - ad esempio - già in sede di offerta, non essendo al contrario sufficiente provvedervi al momento dell’emissione della fattura (la fattura viene infatti emessa quando il contratto è già stato concluso/stipulato sicché, in detta circostanza, il requisito della conoscenza/conoscibilità al momento di conclusione del contratto non verrebbe soddisfatto).

  • È possibile limitarsi a inviare le Condizioni Generali di Contratto alla propria controparte o è necessario riottenerne copia sottoscritta?

La risposta a questa domanda varia a seconda che le Condizioni Generali di Contratto siano disciplinate da una legge straniera, dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili ovvero dalla legge italiana.

Mentre infatti nei primi due casi, il riottenimento di una copia sottoscritta delle Condizioni Generali di Contratto, benché certamente utile ai fini probatori, potrebbe - in linea di massima - non essere necessario, la situazione diviene invece più complessa quando alle Condizioni Generali di Contratto si applica la legge italiana. L’Art. 1341 del Codice civile italiano prevede infatti che eventuali clausole vessatorie inserite nelle Condizioni Generali di Contratto (dovendosi come tali intendere quelle clausole - tassativamente indicate all’Art. 1341, comma 2 - che risultano essere particolarmente gravose per la parte che non le ha predisposto) siano efficaci nei confronti dell’aderente solo se formulate per iscritto e specificamente approvate per iscritto da quest’ultimo (doppia sottoscrizione). In considerazione di ciò, non riottenere copia sottoscritta delle Condizioni Generali di Vendita significherebbe, di fatto, rendere nulle - e dunque inapplicabili - le clausole vessatorie.

  • Come comportarsi nel caso in cui, ad esempio, dopo aver allegato il testo delle proprie Condizioni Generali di Vendita ad un’offerta, il Cliente invii una conferma d’ordine accludendo, a sua volta, le proprie Condizioni Generali di Acquisto?

Con tale condotta il Cliente manifesta, di fatto, la propria volontà di non concludere il contratto alle condizioni indicate dal Venditore nelle proprie Condizioni Generali di Vendita ma formula, in realtà, una nuova proposta. In detta eventualità, dare comunque esecuzione al contratto - senza nulla opporre - significherebbe per il Venditore accettare implicitamente la controproposta formulata dal Cliente e dunque concludere il contratto ai termini indicati nelle sue Condizioni Generali di Acquisto.

Come può il Venditore evitare ciò? Formulando al Cliente una nuova proposta nella quale ribadire l’applicazione delle proprie Condizioni Generali di Vendita.

 

Avv. Giulia Stefanini

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