Coronavirus: l’impatto sui contratti commerciali

Coronavirus: l’impatto sui contratti commerciali

Tante sono le imprese che, in questi ultimi giorni, si sono viste costrette ad assumere la difficile decisione di chiudere temporaneamente le proprie unità produttive e fermare l’attività.
La preoccupazione è tanta: per la salute di tutti noi, per come sarà il futuro quando tutto questo sarà finito e - fatte le debite proporzioni - anche per gli impegni assunti in precedenza e che oggi non si è più in grado di onorare.
Ed ecco allora che ci troviamo a leggere i contratti che abbiamo firmato, cercando di capire quali potranno essere le conseguenze economiche per la nostra impresa nel caso in cui non fosse possibile rispettare i termini di consegna.
Pur senza dimenticare che ogni contratto determina una situazione a sé - e che pertanto qualunque generalizzazione potrebbe contrastare con il contenuto di specifiche clausole contrattuali - vale la pena ripercorrere brevemente alcuni dati normativi che in questo momento possono supportare le nostre valutazioni sul da farsi.

 

Contratti regolati dalla legge italiana

 

Articolo 1256 Codice civile:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

Che cosa significa questo?

Il debitore non è responsabile del suo inadempimento - ovvero del ritardo nell'adempimento della sua prestazione - nel caso in cui l’esecuzione della prestazione stessa sia (temporaneamente o del tutto) divenuta impossibile, purché tale impossibilità sia:

  • oggettiva ed assoluta (e dunque non relativa alla sola persona o capacità economica del debitore);
  • sorta dopo la conclusione del contratto (sopravvenuta) ma prima della mora (i.e. del termine stabilito in contratto per l’esecuzione della prestazione);
  • dipesa da una causa imprevedibile e non evitabile dal debitore.

Sussistendo i presupposti predetti, il debitore non è tenuto al risarcimento del danno né - qualora prevista - al pagamento di alcuna penale per impossibilità o ritardo nell'adempimento della sua prestazione contrattuale.

La pandemia che sta dilagando può essere considerata quale “fatto imprevedibile sopravvenuto” idoneo ad escludere eventuali responsabilità per ritardi nell'adempimento della prestazione contrattuale?

Con riguardo alle imprese la cui attività è stata forzatamente interrotta dal D.P.C.M dell’11 marzo 2020 prima e dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020 poi la risposta non può che essere positiva: i contratti stipulati da questi soggetti devono senz’altro ritenersi temporaneamente sospesi. Dette imprese saranno dunque tenute a dare esecuzione alle prestazioni dedotte in contratto solo una volta cessata l’attuale situazione emergenziale e sempre che, nel frattempo, l’interesse dell’altra parte a ricevere la prestazione non sia venuto meno: in quest’ultimo caso, infatti, il contratto dovrà essere considerato “risolto di diritto” con la conseguenza dunque che l’impresa sarà sì liberata da ogni responsabilità, ma sarà tenuta a restituire quanto eventualmente già ricevuto dalla controparte.

Meno pacifica appare invece la situazione di tutte quelle imprese cui i provvedimenti predetti non hanno imposto la chiusura (il riferimento è dunque a tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell'Allegato A del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ): se infatti, da un lato, è vero che queste imprese - adottando tutte le misure di sicurezza previste dal D.P.C.M dell’11 marzo 2020 e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni sindacali e datoriali - potrebbero proseguire con la propria attività (e dunque - in tesi - adempiere anche ai propri obblighi contrattuali), d’altro canto, è ancor più vero che nelle realtà aziendali - specie quelle produttive - garantire il rispetto delle misure predette (sanificazione dei luoghi di lavoro, garanzia della distanza interpersonale dei dipendenti di almeno un metro, adozione di strumenti di protezione individuale) può risultare estremamente difficile (se non impossibile) o comunque assai oneroso per le aziende stesse (si pensi solo alla difficoltà nel reperire sul mercato delle mascherine protettive).

Pertanto, considerato che l’estrema contagiosità del virus COVID-19 determina un innalzamento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ad un livello abnorme, è verosimile ritenere che l’entità della pandemia sia tale da giustificare l’oggettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali anche da parte delle aziende non direttamente destinatarie del D.P.C.M. con conseguente esclusione della responsabilità delle stesse per eventuali ritardi nell'adempimento delle relative prestazioni contrattuali.

 

Contratti internazionali

 

Stante la complessità ed estensione dell’argomento, in questa sede si è deciso di limitare la discussione ai soli contratti di compravendita (dunque anche di fornitura e distribuzione) internazionale aventi ad oggetto beni mobili.
A tal proposito, giova distinguere varie ipotesi:

  • il contratto esclude espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili in favore di un’altra legge nazionale: in questo caso deve necessariamente farsi riferimento a quanto stabilito in tema di “fatti imprevedibili sopravvenuti” dalla legge scelta dalle Parti per regolare il contratto (e dunque, ove si tratti della legge italiana, alla disciplina individuata nel precedente paragrafo “contratti regolati dalla legge italiana”);
  • al contratto, in assenza di un’espressa esclusione ad opera delle Parti, si applica la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 (i.e. le Parti contraenti hanno la propria sede d'affari in uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione ovvero le regole di diritto internazionale privato identificano il diritto di uno Stato contraente come applicabile al contratto):in questo caso dovrà farsi riferimento all'Articolo 79 della Convenzione di Vienna che - nel ricalcare la disciplina già indicata per i “contratti regolati dalla legge italiana” - stabilisce che qualora l’adempimento della prestazione dedotta in contratto sia reso temporaneamente impossibile da un sopravvenuto ed imprevedibile evento indipendente dalla volontà del debitore, quest’ultimo non può - per l’intera durata dell’impedimento - essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella consegna delle merci e non è dunque tenuto al risarcimento del danno o al pagamento di alcuna penale.
    !! La Convenzione di Vienna, tuttavia, impone alla parte la cui prestazione è divenuta temporaneamente impossibile di avvertire, entro un termine ragionevole, l’altra parte della sussistenza dell’impedimento e degli effetti che questo comporta sulla sua capacità di adempiere il contratto. Pena: il risarcimento del danno. Il suggerimento è dunque quello di comunicare immediatamente alle proprie controparti la situazione di impedimento in cui si trova la Vs. impresa e le possibili conseguenze derivanti da ciò.
  • Il contratto è stato stipulato con un contraente che ha sede in uno Stato (diverso) che NON ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980: in questo caso deve necessariamente farsi riferimento a quanto stabilito in tema di “fatti imprevedibili sopravvenuti” dalla legge scelta dalle Parti per regolare il contratto o comunque dalla legge allo stesso applicabile

 

Conclusione

 

Le variabili da prendere in considerazione quando si tratta di stabilire se l’eventuale ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali assunte prima dell’attuale crisi sanitaria sia o meno fonte di responsabilità contrattuale sono molteplici e non sempre di facile individuazione.
Ogni valutazione non può - e non deve - prescindere da un’attenta disamina del singolo contratto concluso volta a verificare l’esistenza di eventuali specifiche clausole nonché la legge applicabile al contratto stesso.
Il consiglio generale alle imprese che dovessero avere difficoltà nell'adempiere con regolarità e puntualità alle proprie obbligazioni commerciali contrattuali è dunque quello di consultarsi con il proprio legale di riferimento che, caso per caso, potrà consigliare la soluzione più idonea.

 

Avv. Giulia Stefanini

 

Disponibile anche sul sito: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-24/coronavirus-impatto-contratti-commerciali-165234.php

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