Cosa prevede la normativa italiana in tema di “Golden Power”?
DECRETO LEGGE N.21/2012
La normativa nazionale italiana in materia de regolamentazione degli investimenti diretti esteri (d’ora in avanti IDE) è il “Decreto Legge n.21/2012”, noto anche come “Golden Power”.
EVOLUZIONE NORMATIVA: DALLA “GOLDEN SHARE” AL “GOLDEN POWER”
In Italia, il primo strumento di intervento e di controllo da parte dello Stato per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale era rappresentato dalla normativa in materia di “Golden Share” (legge 474/1994), che prevedeva l’attribuzione allo Stato di alcune partecipazioni azionarie munite di poteri speciali in grado di consentire allo Stato di influenzare le decisioni delle imprese interessate. Tale sistema fu sin dalla prima introduzione fortemente criticato, soprattutto in ambito comunitario, in quanto considerato incompatibile con i principi di libera circolazione dei capitali e dissuasivo all’investimento da parte di operatori di altri Stati membri.
Il legislatore italiano è quindi passato con il Decreto n.21 del 2012 da un sistema di Golden Share ad un sistema di Golden Power, vale a dire ad un complesso di poteri speciali che possono essere esercitati dal Governo per salvaguardare, tutelare e stabilizzare la titolarità di imprese nazionali attive in settori strategici e di interesse nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di imprese pubbliche, private o privatizzate. Presupposto per poter attivare questo strumento è che si sia in presenza di una potenziale minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali.
SETTORI ORIGINARI DEL GOLDEN POWER
Il Decreto n.21/2012 in origine prevedeva che i poteri speciali fossero esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Tale ambito è stato significativamente ampliato per la prima volta con il Decreto Legge n.105/2019, con riferimento al campo delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga e tecnologia 5G.
POTERI GOVERNATIVI NELL’AMBITO GOLDEN POWER
Tali poteri si possono sinteticamente riassumere in:
- Imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni
- Opporsi all’acquisto di partecipazioni
- Porre il veto all’adozione di delibere per operazioni straordinarie o di particolare rilevanza
GOLDEN POWER RAFFORZATO
Negli anni più recenti, la decretazione d’urgenza adottata per far fronte alla pandemia Covid ha comportato il rafforzamento dei poteri in materia di Golden Power. In particolare, recependo i settori elencati nell’art. 4 del Reg UE 452/2019, l’ambito soggettivo di applicazione si è esteso ai settori delle infrastrutture critiche (tra cui energia, trasporti, acqua, salute, comunicazioni), tecnologie critiche e prodotti a duplice uso (tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, la cybersicurezza, tecnologie aerospaziali), sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici (tra cui l’energia e le materie prime), accesso a informazioni sensibili (dati personali e la capacità di controllare tali informazioni), libertà e pluralismo dei media. A livello procedurale, è stato introdotto il potere del Governo di procedere d’ufficio.
Il c.d. Golden Power “rafforzato” è stato prorogato di sei mesi in sei mesi con il perdurare degli effetti della pandemia da Covid 19, fino a cessare definitivamente i propri effetti al 31 dicembre 2022.
Nel frattempo, l’emergenza scatenata dalla guerra in Ucraina ha comportato la necessità di rafforzare ulteriormente lo strumento del Golden Power, in considerazione dell’accresciuta strategicità di alcuni settori. A differenza tuttavia di quanto avvenuto con la decretazione dell’emergenza Covid, le novità introdotte con il c.d. “Decreto Energia” n. 21/2022 hanno modificato direttamente il Decreto Legge n.21/2012, comportando la “stabilizzazione” delle disposizioni adottate nel periodo dell’emergenza Covid. In sostanza, con il Decreto Energia n.21/2022, le norme del c.d. Golden Power “rafforzato” sono divenute – con qualche modifica – definitive. In particolare, tali norme prevedono ora che nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell’energia, della salute, agroalimentare e finanziario, incluso quello creditizio e assicurativo, siano soggetti all’obbligo di notifica anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi quelli residenti in Italia.
Sono altresì stabilite delle soglie per la notifica, che differenziano l’obbligo di notifica in base al settore strategico interessato e anche al fatto se il soggetto acquirente sia europeo o extra-europeo.
REGOLAMENTO UE 452/2019
Il Regolamento UE 452/2019 reca norme e principi generali per regolamentare i diversi sistemi di IDE nei Paesi UE. Al momento dell’emanazione del Regolamento, non tutti i Paesi UE infatti erano provvisti di normativa IDE, e per quelli che ne erano provvisti, l’obiettivo era di fornire un quadro di riferimento comune. Sono stati previsti 18 mesi di tempo, se necessario, per adeguarsi a quanto previsto nel Regolamento UE. Il Regolamento UE 452/2019 è infine entrato in vigore nell’ottobre 2020.
L’Italia non ha avuto necessità di modificare, a causa dell’entrata in vigore del Regolamento UE 452/2019, il Decreto Legge 21/2012. Come evidenziato in precedenza, ne ha tuttavia “approfittato”, con la decretazione d’urgenza prima, e con il Decreto Energia poi, per estendere gli ambiti di applicazione del sistema Golden Power.
PROCEDURA DI PRENOTIFICA
Da ultimo, con il Regolamento di Semplificazione, è stato introdotto nel Settembre 2022, per far fronte al crescente numero di notifiche in materia di Golden Power, lo strumento della prenotifica; procedura che consente agli operatori economici interessati – ferma la necessità di rispettare i termini previsti per la formale notifica, se necessaria – di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa sui progetti di operazione che prevedono di concludere, in modo da ottenere, entro 30 giorni, informazioni sull’assoggettabilità o meno alla disciplina del Golden Power.
Avv. Linda Berturazzo