Decreto Aiuti quater e bonus 3.000 Euro. Chiarimenti e indicazioni

Decreto Aiuti quater e bonus 3.000 Euro. Chiarimenti e indicazioni

Il primo provvedimento adottato dal neo-governo in ambito giuslavoristico - rilanciato dalla stampa con il titolo bonus 3.000 euro – necessita di chiarimenti e di opportune indicazioni cosicché ogni azienda possa scegliere se e come sfruttare la nuova normativa.

 

Il Decreto Aiuti Quater – approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 10 novembre – non ha fatto che elevare a 3.000 euro la soglia fiscale dell’art. 51 c.3 del TUIR (originariamente di € 258,23) che peraltro era già stata oggetto di un innalzamento a 600 euro dal Decreto Aiuti Bis (DL 9 agosto 2022 n. 115).

 

Nel limite di 3.000 euro ciascun lavoratore a cui ne verrà data possibilità, potrà ricevere come benefit esentasse buoni spesa o buoni carburante, oppure potrà vedersi riconoscere un rimborso delle bollette.

 

Necessario è ricordare che i benefit sono esentasse, ovvero sul loro valore non saranno pagati dal lavoratore e dall’azienda imposte e contributi.

 

Le somme sono totalmente carico ditta, quindi lo Stato non erogherà nessun rimborso delle somme erogate dal Datore di Lavoro.

 

Il primo punto da chiarire è che – nonostante il titolo bonus attribuito da molti giornali – non si tratta di un aumento che obbligatoriamente bisogna riconoscere ai lavoratori: ogni datore di lavoro può decidere se aderire a questa facoltà e destinare fondi a favore dei propri lavoratori.

 

È inoltre necessario specificare che a differenza della normativa welfare tradizionale, che prevede che tutti i lavoratori o categorie omogenee di essi possano beneficiare della stessa quantità di benefit, le somme che possono essere messe a disposizione dei lavoratori entro fine anno possono variare da lavoratore a lavoratore con criteri ad personam: ad esempio a Tizio si possono riconoscere 3.000 euro per motivi di inquadramento, distanza dal lavoro, nucleo famigliare o anche per motivi meritocratici e a Caio invece non si riconosce nulla perché assenteista.

 

Sono fondamentali le tempistiche: le misure devono essere adottate entro fine 2022 e contabilizzate in busta paga – al più tardi – con il cedolino di dicembre.

 

Fondamentale infine è valutare la situazione reddituale del lavoratore per evitare il rischio di superare la soglia fiscale. In caso di superamento del limite di 3.000 euro, il valore erogato al lavoratore concorre infatti interamente a formare il reddito.

Sarà necessario prestare attenzione per tutti i soggetti che hanno i seguenti benefit:

  • Auto aziendale in uso promiscuo
  • Alloggio fornito dal Datore di lavoro
  • Prestiti concessi dal Datore di Lavoro a tasso zero.

Per questi soggetti la capienza di 3.000 euro sarà ridotta – fino a zero – a seconda del valore normale costituito dai benefit in concessione.

 

Veniamo alle indicazioni pratiche:

La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3.000 euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche agli amministratori), senza vincoli di reddito.

 

RIMBORSO BOLLETTE

Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’articolo 12 del TUIR), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari, a patto che ne sostengano le spese).

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.

Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.

 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA O BUONI BENZINA

Dopo aver vagliato con noi eventuali situazioni particolari per soggetti già beneficiari di benefit, sarà possibile consegnare ai lavoratori buoni spesa o carburante preventivamente acquistati presso il fornitore di vostra scelta. Sarà necessario e fondamentale informarci del valore dei benefit concessi a ciascun lavoratore, così da procedere alle registrazioni in busta paga.

Dott. Stefano Palini

 

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