Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116: Riforma dei Reati Ambientali e Impatti sul D.lgs. 231/2001

rande discarica all’aperto piena di rifiuti, con camion e mezzi da lavoro che si muovono su terreni fangosi attorno ai cumuli di immondizia, circondata da vegetazione

Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, in vigore dal 9 agosto 2025, introduce rilevanti novità in materia di contrasto ai reati ambientali, con particolare riferimento alla “Terra dei Fuochi”. Il Decreto dovrà essere convertito in legge a breve e allo stesso è possibile, anzi molto probabile che vengano apportate modifiche in sede di conversione.

Il presente elaborato è finalizzato alla comprensione delle principali ricadute che le nuove norme introdotte hanno sul piano della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, comportando l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex art. 25-undecies e l’inasprimento del regime sanzionatorio per alcune fattispecie.

 

  1. Estensione della responsabilità amministrativa dell’Ente.

In primo luogo viene estesa la responsabilità dell’Ente.

In particolare diventano reati-presupposto i seguenti articoli del Codice Penale:

-Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo: ostacolo o elusione delle attività di vigilanza ambientale e in materia di sicurezza sul lavoro. Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

-Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica: mancata bonifica, ripristino o recupero ambientale. Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

-Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: trattasi di disposizione che ha sostituito il previgente art. 260 del D.lgs. 152/2006, inserendo la fattispecie nel codice penale. Viene inoltre introdotta un’aggravante nel caso in cui dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, ovvero, pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria o di un ecosistema. Sanzione: da 400 a 1.000 quote, a seconda della gravità.

Quanto al D.lgs. 152/2006, vengono introdotti i seguenti articoli, che divengono allo stesso tempo reati-presupposto:

- Art. 255-bis: Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari: viene prevista una nuova e autonoma fattispecie di reato, nella forma del delitto, che punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi qualora:

  1. a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna;
  2. b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze). in presenza di pericolo ambientale o in aree contaminate. Sanzione: da 350 a 450 quote.

 

- Art. 255-ter: Abbandono di rifiuti pericolosi: le condotte sono le medesime degli art. 255 e 255 bis ma previste per i rifiuti pericolosi. Sanzione: da 400 a 650 quote.

- Art. 256-bis: Combustione illecita di rifiuti. Sanzioni differenziate in base alla tipologia di rifiuto e al contesto ambientale, fino a 1.000 quote.

 

  1. Modifiche a reati già esistenti nel catalogo 231.

Il Decreto interviene anche su fattispecie già previste come reati-presupposto:

- Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: inasprimento delle pene e aggravanti in caso di danni all’ambiente o alla salute. Sanzione pecuniaria: fino a 1.200 quote.

- Art. 256 D.lgs. 152/2006: la gestione illecita di rifiuti e le discariche abusive sono ora qualificati come delitti. Aggravanti previste in caso di danni ambientali rilevanti. Incremento delle sanzioni pecuniarie a carico degli Enti.

- Art. 258 e 259 D.lgs. 152/2006: modifiche alle fattispecie in materia di violazione degli obblighi documentali e spedizione illegale di rifiuti ed inasprimento delle pene.

 

  1. Conclusioni

Il Decreto Legge 116/2025, una volta convertito in legge, rappresenta un intervento organico e severo nel contrasto ai crimini ambientali. Per gli Enti, l’ampliamento del rischio 231 impone una pronta azione di aggiornamento e rafforzamento dei sistemi di compliance ambientale. La mancata reazione normativa ed organizzativa può esporre le società a conseguenze patrimoniali e interdittive di grande impatto.

Resta da valutare l’impatto di eventuali modifiche che si suppone saranno  apportate al Decreto Legge in sede di conversione parlamentare.