Degli infortuni sul lavoro risponde tutto il CdA

Un recente orientamento giuridico della Corte di Cassazione (sentenza n. 40682 del 6/11/2024), ha evidenziato come la responsabilità per la sicurezza nei luoghi di lavoro possa ricadere non solo sul solo Datore di Lavoro, ma, in casi specifici, su tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
Secondo la Corte, infatti, tutti i membri del CdA possono essere considerati responsabili per le eventuali mancanze nella gestione della sicurezza in azienda, soprattutto in assenza di un sistema di deleghe efficace e conforme alla normativa, ma, anche nel caso in cui le deleghe sussistano, qualora venga violato l’obbligo di vigilanza e controllo gravante comunque sull’intero Consiglio.
Il fatto
Il caso esaminato dalla Corte trae origine da un infortunio mortale avvenuto nel cantiere dell’autostrada A9 durante la costruzione di una vasca di raccolta delle acque del torrente Lura. L’operatore, mentre veniva realizzato il "getto" di calcestruzzo tra la vasca di contenimento delle acque e le lastre prefabbricate precedentemente installate, veniva travolto da una di esse improvvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione da parte della Società costruttrice della vasca. L’operatore decedeva. Il rovesciamento del prefabbricato è stato causato dal cedimento dei vincoli superiori di ancoraggio perché non eseguiti in fase di costruzione e, quindi, non inglobati nella lastra, come invece previsto dal progetto, nonché perché la lastra non veniva correttamente ancorata tramite idonei bulloni di fissaggio. Inoltre, la lastra subiva un intervento, non previsto dal progetto, di sostituzione di uno dei due ancoraggi monoblocco con un ancoraggio composto da due pezzi uniti da un bullone.
Il principio espresso dalla Corte
Il CdA aveva predisposto le deleghe di gestione ex art. 2381 c.c. e di funzione ex art. 16 D.lgs. 81/2008. Tuttavia, la Corte ha chiarito che non è sufficiente per il CdA prevedere e conferire deleghe specifiche in materia di salute e sicurezza poiché allo stesso compete, comunque, il dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e il potere di intervento sostitutivo, essendo l’organo titolare dei poteri in grado di incidere sulla gestione del rischio tramite la “politica aziendale”:
“nelle società di capitali, gli evidenziati obblighi a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. Al detto caso (presenza di deleghe validamente conferite), deve in questa sede aggiungersi quello in cui, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. e di deleghe di funzioni (ex art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008), l’evento, come nella specie, sia il risultato della concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto”.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse un’adeguata programmazione dell’attività in materia di sicurezza e che, invece, sussistessero gravissime carenze organizzative imputabili ai vertici della Società. Il vizio organizzativo è stato ritenuto tale da investire non solo la produzione dello specifico prefabbricato, ma l’intero processo produttivo, così da impedire, di fatto, il controllo previsto.
In particolare, è stata accertata la totale assenza di programmazione con particolare riferimento alle procedure di controllo della qualità in termini non di mera conformità necessaria per la marcatura "CE", formalmente presente, ma di effettiva idoneità tecnica del prefabbricato nell'ottica della gestione dello specifico rischio. La Corte ha sottolineato la prassi aziendale che, al fine di rendere fittizio il controllo del rispetto delle specifiche tecniche necessarie per evitare il rischio di ribaltamento, prevedeva un controllo solo astrattamente bifasico, cioè da svolgersi sia prima che dopo la realizzazione dei prefabbricati, ma preordinatamente omesso. I certificati di conformità erano, di fatto abitualmente, predisposti e controfirmati prima della produzione dei manufatti e successivamente apposti sugli stessi in assenza qualsivoglia effettiva verifica del prodotto, in ragione della sistematica violazione delle procedure di controllo, solo formalmente previste in capo al responsabile.
Gli obblighi del CdA
Su queste basi la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile l’intero CdA: tutti i componenti del Consiglio sono investiti degli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del Datore di Lavoro, a prescindere dalla presenza di deleghe di gestione e di funzioni, quando l’evento sia la concretizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale tendente al solo profitto senza considerazione per le esigenze della sicurezza sul lavoro.
La Corte ha chiarito, quindi, che anche in caso di deleghe permane in capo al delegante un preciso onere di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Infatti, in caso di delega di gestione ex art. 2381 c.c. a un componente del CdA, permane la facoltà dell’intero Consiglio di impartire direttive, nonché il dovere di valutare l’adeguatezza dell’assetto della Società. Ciascun Amministratore è solidalmente responsabile se, avuta conoscenza di fatti pregiudizievoli, non si è attivato per impedire, eliminare o attenuare le conseguenze dannose di quei fatti.
Conclusioni
Concludendo, quindi, le Società, o meglio il CdA, anche nel caso in cui abbia conferito deleghe specifiche in materia di salute e sicurezza dovrà, comunque, vigilare e valutare che l’organizzazione aziendale sia adeguata alla effettiva prevenzione di eventi dannosi a discapito dei propri dipendenti, attivandosi ogniqualvolta rilevi fatti e circostante pregiudizievoli.
Avv. Serenella Peli