Distribuzione: il Nuovo Regolamento UE in materia di Accordi Verticali (VBER)

Distribuzione: il Nuovo Regolamento UE in materia di Accordi Verticali (VBER)

Lo scorso primo giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE  relativo alle esenzioni per categoria degli accordi verticali (Reg. UE n. 2022/720 – Vertical Block Exemption Regulation - “VBER”), unitamente alle nuove Linee Guida.

Sono “verticali” gli accordi che intervengono tra operatori che si collocano a livelli diversi della filiera produttiva (es. contratti di distribuzione, di franchising, contratti di rivendita tra distributori e dettaglianti, ecc..), mentre si definiscono “orizzontali” gli accordi conclusi tra concorrenti effettivi o potenziali (ad es. contratti di ricerca e sviluppo, di co-produzione, di commercializzazione, ecc.)

Com’è noto, l’articolo 101, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex articolo 81 del trattato istitutivo) vieta accordi e pratiche concordate tra imprese che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza; tuttavia, il paragrafo 3 dello stesso articolo riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici capaci di compensare gli effetti negativi, e consente pertanto che gli stessi vadano esenti dal divieto. L’esenzione può riguardare casi individuali (ed essere quindi concessa volta per volta), ovvero estendersi ad intere categorie di accordi sulla base di specifici regolamenti di esenzione, come quello di cui parliamo.

Il VBER, dunque, esenta dall'applicazione dell'articolo 101(1) TFUE determinate categorie di accordi verticali che si presume soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101(3), a condizione che le quote di mercato delle parti dell'accordo non superino determinate soglie (30%) e che gli accordi non contengano determinate previsioni, sempre vietate (c.d. restrizioni fondamentali).

La nuova regolamentazione ha mantenuto l’impianto di base della precedente, introducendo tuttavia significative novità, tra le quali segnaliamo:

A - in tema di e-commerce:

  • la possibilità riconosciuta al fornitore di praticare al distributore - a determinate condizioni - un prezzo maggiore per le vendite online di un determinato prodotto, rispetto al prezzo di vendita dello stesso prodotto nei canali tradizionali (tale pratica in precedenza era considerata una restrizione fondamentale, e quindi non ammessa)
  • la possibilità riconosciuta al fornitore di introdurre restrizioni relative all'utilizzo dei marketplace, in quanto limitano soltanto una delle modalità di vendita online utilizzabili dal distributore (che resta libero di vendere attraverso il proprio sito internet, o altri canali online)
  • l’esclusione dall’esenzione degli accordi conclusi tra una piattaforma e un'impresa che utilizza i suoi servizi di intermediazione online quando contengono l’obbligo per quest’ultimadi non offrire, vendere o rivendere beni o servizi a condizioni più favorevoli su altre piattaforme concorrenti.

B - In tema di “doppia distribuzione” (situazione in cui un produttore, pur utilizzando distributori indipendenti, decide di distribuire anche direttamente i propri prodotti), l’introduzione di limitazioni agli impegni concernenti gli scambi di informazione (che beneficiano dell’esenzione quando siano direttamente connessi all’esecuzione dell’Accordo, o che risultino necessari per migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto).

C - In tema di modelli distributivi, l’introduzione della nozione di esclusiva condivisa, vale a dire la situazione in cui il fornitore assegna l’esclusiva di vendita in un determinato territorio, o ad un determinato gruppo di clienti, a più distributori (da regolamento, fino al numero massimo di cinque).

L’adozione del nuovo Regolamento VBER (che resterà in vigore sino al 31 maggio 2034) è il punto d’arrivo di un lungo lavoro di revisione condotto dalla Commissione Europea - con l’attivo coinvolgimento delle parti interessate – anche per fornire risposte alle nuove esigenze poste dal mondo digitale.

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