Etichettatura ambientale degli Imballaggi: al via l’obbligo dal 1° gennaio 2023

Etichettatura ambientale degli Imballaggi: al via l’obbligo dal 1° gennaio 2023

Lo scorso 1° gennaio è ufficialmente entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi introdotto dal D.Lgs n. 116/2020 che, nel recepire le direttive dell’Unione europea n. 851 e n. 852 del 2018, ha apportato importanti modifiche all’Art. 219, comma 5 del Testo Unico Ambiente.

In questo approfondimento si cercherà - sinteticamente e senza alcuna pretesa di esaustività - di illustrare i punti salienti del nuovo obbligo normativo e di fornire alcune indicazioni che possano essere utili nell’operare quotidiano dei nostri lettori.

Iniziamo dunque con il definire quale sia il perimetro dell’obbligo di etichettatura ambientale, chiarendo - sin da subito - che l’obbligo in parola riguarda esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale ovvero prodotti, riempiti e importati in Italia.
In sostanza, dunque, perché un’azienda possa dirsi soggetta all’obbligo di cui trattasi, è necessario che sussistano due condizioni:
(i) che il prodotto utilizzato sia qualificabile come imballaggio ai sensi dell’Art. 218, comma 1 lett. a) del Testo Unico Ambiente, vale a dire come “prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché agli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Stabilire se un articolo possa o meno essere qualificato come imballaggio non sempre risulta agevole: per tale ragione, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha reso disponibile sul proprio sito un elenco aggiornato di prodotti atto a coadiuvare gli operatori nella distinzione tra cosa sia imballaggio (https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/) e cosa no (https://www.conai.org/imprese/cosa-non-e-imballaggio/);
(ii) che il prodotto qualificabile come imballaggio venga immesso al consumo nel territorio nazionale ovvero prodotto, riempito e importato in Italia. Eventuali imballaggi destinati a Paesi terzi sono pertanto esclusi dall’obbligo di etichettatura ambientale - come ivi definito - dovendo invece sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.

Una volta stabilito che il prodotto utilizzato rientra nella nozione di imballaggio, deve compiersi un ulteriore passaggio, determinando quale sia il canale di destinazione dello stesso: B2B o B2C?
Stabilire se un imballaggio sia destinato ai consumatori (B2C) piuttosto che agli utenti finali (B2B), è molto importante in quanto, a seconda di ciò, diverso - o per meglio dire: parzialmente diverso - è il contenuto che l’etichetta ambientale deve riportare

 

CONTENUTO ETICHETTA AMBIENTALE: B2B E B2C A CONFRONTO

 

Quando un imballaggio è destinato al canale B2B, l’obbligo di etichettatura ambientale può dirsi - di fatto - adempiuto con la semplice indicazione in etichetta dei codici alfanumerici identificativi del materiale come da Decisione 129/97/CE

 

 

Quando un imballaggio è destinato al canale B2C, l’etichetta ambientale deve contenere:

  1. i codici alfanumerici identificativi del materiale come da Decisione 129/97/CE,
  2. tutte le informazioni utili per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi nonché per informare i consumatori sulla destinazione finale degli stessi.

     

Chiarito quanto sopra, rispondiamo ora ad alcune domande che siamo sicuri molti di voi si staranno ponendo.

  • Perché la nostra azienda - che non produce imballaggi - dovrebbe essere interessata all’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale?

L’obbligo di etichettatura ambientale non grava soli sui Produttori di imballaggi ma su qualunque utilizzatore che immetta imballaggi al consumo in Italia. In una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha invero chiarito che:

  • mentre l’obbligo di identificare il contenuto dell’etichetta ambientale dell’imballaggio (con particolare riferimento alla codifica alfa numerica identificativa del materiale di imballaggio come da Decisione 97/129/CE) nonché quello di assicurare che tali informazioni vengano veicolate lungo tutta la filiera grava certamente sui Produttori;
  • l’obbligo di apporre fisicamente l’etichetta sull’imballaggio - sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal Produttore - è invece una responsabilità condivisa tra il Produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio.

 

  • L’etichetta ambientale deve essere prevista anche sugli imballi utilizzati per il trasporto (c.d. terziari)?

Il D.Lgs n. 116/2020 prevede che tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia siano sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale. Il Ministero della Transizione Ecologica, con nota del 17 maggio 2021, ha tuttavia chiarito che, con riferimento agli imballaggi terziari - che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

  • Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione dell’obbligo di etichettatura ambientale?

L’Art. 261, comma 3 del Testo Unico Ambiente prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 5.200,00 a 40.000 euro a carico di chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.

  • Come posso tutelare la mia azienda?

Formalizzando e regolando contrattualmente - tanto con i propri fornitori quanto con i propri clienti -  i reciproci impegni e oneri in punto di etichettatura ambientale (chi tra voi è contrattualmente obbligato ad apporre l’etichetta ambientale? Laddove tale obbligo sia a vostro carico: in quale modalità devono esservi trasmesse le informazioni relative alla composizione materiale dell’imballaggio? Vi sono delle limitazioni di responsabilità?).

  • Possiamo continuare a commercializzare imballaggi che abbiamo etichettato e/o acquistato prima del 31 dicembre 2022, anche se privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale?

Si. L’Art. 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15 ha riconosciuto la possibilità agli operatori commerciali di commercializzare - fino ad esaurimento scorte -  gli imballaggi (anche vuoti) che:

  1. siano stati etichettati (quindi già stampati o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2022;
  2. siano stati acquistati dai propri fornitori prima del 31 dicembre 2022.

 

Avv. Giulia Stefanini

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