Garanzia legale e garanzia di durabilità: cosa cambia per venditori e produttori

Garanzia legale e garanzia di durabilità: cosa cambia per venditori e produttori

La novità in breve

Dal 27 settembre 2026 cambia il modo in cui le imprese devono informare i consumatori su due garanzie distinte. La garanzia legale di conformità, che il venditore deve sempre, va ricordata con un avviso europeo standard. La garanzia commerciale di durabilità, che il produttore può offrire volontariamente per più di due anni, va comunicata con un’etichetta armonizzata, la “EU GARAN”. È l’effetto del D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 modificando il Codice del consumo.

La normativa europea è nota soprattutto per la stretta sul greenwashing ma contiene disposizioni che comportano adeguamenti anche a packaging, schede prodotto e checkout: cartelli, etichette e informazioni che fino a ieri ogni impresa gestiva a modo proprio, ora diventano uguali in tutta l’Unione. Il bollino “Garanzia 3 anni” stampato sulla scatola, per esempio, può non essere più la forma corretta per comunicare quell’impegno.

Le regole sono già applicabili. Vediamo ora chi è coinvolto e da dove partire per adeguarsi.

Il quadro: da dove nasce l’obbligo

La Direttiva (UE) 2024/825 ha modificato la precedente Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, introducendo, tra le altre novità, il nuovo art. 22-bis, che impone di comunicare le informazioni sulle garanzie attraverso due strumenti armonizzati: un avviso per la garanzia legale di conformità e un’etichetta per la garanzia commerciale di durabilità. La Commissione europea ha poi definito formato e contenuti di entrambi con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960. Nell’aprile 2026 sono state inoltre pubblicate dalla Commissione Linee guida pratiche rivolte a venditori e produttori, con indicazioni per l’applicazione delle nuove disposizioni.

In Italia, la disciplina è stata recepita con il D.lgs. 30/2026, entrato in vigore il 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026 (art. 2). Le principali disposizioni introdotte nel Codice del consumo riguardano:

  1. artt. 48 e 49: stabiliscono le informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima dell’acquisto, distinguendo tra vendite effettuate in negozio e vendite effettuate a distanza o fuori dai locali commerciali;
  2. art. 65-ter e Allegato II-octies: impongono il formato europeo per entrambe le informazioni. Quelle sulla garanzia legale si danno con l’avviso armonizzato (Allegato II-octies, parte 1); quelle sulla garanzia commerciale di durabilità con l’etichetta armonizzata (parte 2);
  • artt. 18, 21 e 23: introducono nuove definizioni e ampliano le ipotesi di pratiche commerciali scorrette, con particolare riferimento alle asserzioni ambientali, alla durabilità e riparabilità dei prodotti e agli aggiornamenti software.

Due garanzie, due obblighi, due strumenti

Il punto da cui partire è che la riforma riguarda due garanzie diverse, che hanno fonti, soggetti e contenuti diversi. Da ciascuna discende un obbligo informativo distinto, assolto con uno strumento europeo.

Per chiarezza, nel prosieguo, con il termine “avviso” si farà riferimento all’avviso relativo alla garanzia legale di conformità (Legal Guarantee), mentre con il termine “etichetta” si farà riferimento all’etichetta relativa alla garanzia commerciale di durabilità (EU GARAN).

Garanzia legale di conformità → obbligo del venditore → avviso armonizzato “Legal Guarantee”. La garanzia è prevista dalla legge e dura almeno due anni. Chiunque venda beni a consumatori deve ricordarla con l’avviso, esposto una volta per punto vendita e sul sito, a prescindere dai prodotti venduti.

Garanzia commerciale di durabilità → scelta del produttore → etichetta “EU GARAN”. La garanzia è volontaria. Se il produttore la offre gratuitamente, sull’intero bene e per più di due anni, l’informazione va data con l’etichetta, riferita al singolo modello coperto.

Le due garanzie sono indipendenti: la seconda si aggiunge alla prima e non la sostituisce né la riduce. Ne segue che un venditore B2C deve sempre esporre l’avviso, e vi affianca l’etichetta solo per i prodotti coperti da garanzia di durabilità. Un produttore che vende solo tramite distributori, invece, può trovarsi a gestire l’etichetta senza dover esporre l’avviso.

La tabella mette a confronto le due garanzie:

 

Garanzia legale di conformità

 

Garanzia commerciale di durabilità

 

Chi la presta

 

Il venditore, per legge

 

Il produttore, su base volontaria

 

Durata

 

Minimo 2 anni dalla consegna

 

Oltre 2 anni (anni interi o mezzi anni)

 

Costo per il consumatore

 

Nessuno

 

Nessuno (è un requisito)

 

Oggetto

 

Difetti di conformità esistenti alla consegna

 

Il bene nel suo complesso, se non mantiene la propria durabilità

 

Strumento informativo

 

Avviso armonizzato “Legal Guarantee”

 

Etichetta “EU GARAN”

 

Chi lo espone

 

Il venditore, sempre

 

Il venditore, se informato dal produttore; il produttore può applicarla sul prodotto

 

Dove

 

Una volta per punto vendita e sul sito

 

Per ogni modello coperto: confezione, scaffale, scheda prodotto, checkout

 

Obbligatorio esporla? Sì, per tutti i venditori B2C Solo se il produttore offre quella garanzia

 

Cosa si deve fare in concreto

Gli adempimenti seguono la distinzione tra le due garanzie: prima l’avviso, che riguarda tutti i venditori B2C; poi l’etichetta, che riguarda solo i prodotti coperti da garanzia di durabilità prestata eventualmente dal produttore.

  1. Prima garanzia, la garanzia legale di conformità: l’avviso armonizzato, obbligatorio per ogni venditore B2C

L’avviso è un cartello standard, uguale in tutta l’UE, che ricorda la garanzia minima di due anni, i rimedi (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o rimborso) e cosa fare in caso di difetto. Un codice QR rinvia al portale europeo La tua Europa. Va esposto “a livello di negozio”, non prodotto per prodotto.

  • Negozio fisico: in modo ben visibile, per esempio alla porta d’ingresso, a parete o alla cassa. Formato minimo A4, stampa CMYK; A3, A2 o A1 per spazi più ampi.
  • E-commerce: versione a colori (RGB), raggiungibile per esempio da una voce “I tuoi diritti di garanzia legale” nell’intestazione del sito, nel catalogo o al checkout, con un link cliccabile alla stessa pagina del QR. Le Linee guida raccomandano di inserirlo anche nell’e-mail di conferma d’ordine.
  • Nessuna personalizzazione: si usano solo i file ufficiali della Commissione, senza cambiare colori, testi, caratteri, proporzioni o QR.

L’avviso non va stampato su ogni confezione: la norma parla di esposizione nel punto vendita e online.

  1. Seconda garanzia, la garanzia commerciale di durabilità: l’etichetta EU GARAN, solo se il produttore la offre

L’etichetta segnala che un modello specifico è coperto da una garanzia commerciale di durabilità che presenta quattro requisiti cumulativi:

  1. è offerta dal produttore, direttamente responsabile verso il consumatore per riparazione o sostituzione (art. 17 Dir. 2019/771);
  2. è senza costi aggiuntivi;
  3. copre l’intero bene, non solo alcune componenti;
  4. dura più di due anni.

Il produttore compila nell’etichetta solo tre campi: marchio, identificativo del modello e durata in anni (interi, oppure con mezzo anno, come 2,5). Il resto è fisso. Stampata, misura almeno 95 x 100 mm. Può stare sulla confezione, su un cartellino o sullo scaffale accanto al prodotto. Online va accanto al prodotto e al checkout, anche in versione compatta (“etichetta annidata”) che apre quella completa.

I ruoli sono distinti:

  • Produttore: decide se offrire la garanzia, ne redige la dichiarazione (con i contenuti dell’art. 17 Dir. 2019/771), trasmette l’informazione ai venditori e può applicare l’etichetta sul prodotto.
  • Venditore: se riceve l’informazione dal produttore, deve esporre l’etichetta in modo ben visibile. Non è tenuto a cercarla attivamente, per esempio sui siti dei produttori.

Restano ammesse altre garanzie commerciali (di durata inferiore, parziali, a pagamento, o del venditore), purché non si confondano con la GARAN e non ne usino l’etichetta.

  1. Le altre informazioni precontrattuali nuove

Artt. 48 e 49 chiedono anche, quando pertinenti e se il produttore le rende disponibili:

  • il periodo minimo di aggiornamenti software per beni con elementi digitali;
  • l’indice di riparabilità, dove previsto dalla normativa UE;
  • in alternativa, informazioni su pezzi di ricambio (disponibilità, costo stimato, ordinazione), istruzioni di riparazione e restrizioni alla riparazione.

La mia impresa è coinvolta?

Il primo filtro è la clientela: gli obblighi riguardano i rapporti con i consumatori, cioè persone fisiche che acquistano per scopi estranei alla propria attività. Chi vende solo B2B non deve esporre l’avviso, ma può comunque essere coinvolto come produttore che intende offrire la garanzia di durabilità, se i suoi beni arrivano al consumatore finale tramite la distribuzione.

 

Profilo

 

Avviso armonizzato

 

Etichetta EU GARAN

 

Retailer con negozi fisici

 

Sì, in ogni punto vendita

 

Esporla se il produttore la fornisce

 

E-commerce B2C, anche marketplace proprietari

 

Sì, sul sito e al checkout

 

Esporla nella scheda prodotto e al checkout

 

Produttore che vende tramite distributori

 

No, se non vende al consumatore

 

Solo se offre una garanzia di durabilità oltre 2 anni

 

Produttore con vendita diretta (spaccio, sito)

 

Sì, come venditore

 

Sì, se offre quella garanzia

 

Impresa che vende solo B2B No No

 

Nella pratica, gli errori più frequenti sono tre: avvisi “rielaborati” con grafica aziendale, uso della GARAN per garanzie che non ne hanno i requisiti (per esempio a pagamento o limitate al motore), bollini di durata senza una dichiarazione di garanzia che li sostenga.

Cosa si rischia

Il D.lgs. 30/2026 non introduce sanzioni specifiche: le violazioni ricadono nel sistema generale del Codice del consumo, con l’AGCM come autorità di vigilanza.

  • Sanzioni pecuniarie da 5.000 a 10.000.000 euro, graduate su gravità, durata e condizioni economiche dell’impresa (art. 27, comma 9, cod. cons.).
  • Per le infrazioni diffuse oggetto di azioni coordinate a livello UE, il massimo sale al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati, o a 2.000.000 di euro se il dato non è disponibile (art. 27, comma 9-bis).
  • Rischi indiretti: ordini di cessazione, pubblicazione dei provvedimenti, contestazioni dei consumatori e danno reputazionale. Una garanzia pubblicizzata vincola comunque il garante alle condizioni della pubblicità, se più favorevoli della dichiarazione (art. 17 Dir. 2019/771).

 

Avv. Francesca Paris