Gestione dei rifiuti e R.E.N.T.Ri.: cosa cambia

Gestione dei rifiuti e R.E.N.T.Ri.: cosa cambia

Il R.E.N.T.Ri. è il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica e previsto dall’art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di gestire digitalmente gli adempimenti obbligatori in materia di rifiuti.

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone di una parte “Anagrafica”, contenente i dati degli operatori e le specifiche autorizzazioni rilasciate e di una sezione “Tracciabilità” per la raccolta dei dati relativi alle procedure e agli adempimenti per il catasto rifiuti, il registro cronologico di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto.

Chi ha l’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri e quando.

L’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è obbligatoria per:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’art. 189, co. 3, del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione al Registro è prevista per scaglioni a seconda delle dimensioni dell’impresa e delle tipologie di Ente coinvolto; comunque, tutti avranno l’obbligo entro il 13/02/2026 di iscrizione. Ad esempio, per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti dovranno iscriversi con decorrenza dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025.

Gli operatori che non hanno obblighi di iscrizione possono volontariamente procedere all’iscrizione.

Obblighi a seguito dell’iscrizione.

Dalla data di effettuazione dell’iscrizione decorrono una serie di prescrizioni per gli operatori, tra cui la cadenza mensile (entro la fine del mese successivo alla registrazione) per la trasmissione dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, i cui contenuti sono stati normati dai seguenti decreti: d.m. n. 59/2023, d.d. 6 novembre 2023, n. 143 e d.d. 19 dicembre 2023, n. 251.

Con riferimento al registro cronologico di carico e scarico, il medesimo dovrà essere tenuto, in modalità cartacea, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti sino al 13 febbraio 2025. A partire dal 13 febbraio 2025 (per coloro che sono tenuti all’iscrizione al R.E.N.T.Ri entro tale data) dovrà essere tenuto in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante assegnazione di un codice univoco da parte delle camere di commercio.

Vi sono inoltre importanti modifiche per quanto riguarda i FIR. A partire dal 13 febbraio 2025 il nuovo formato di FIR dovrà essere scaricato dal sito del Ministero previa registrazione, avrà vidimazione digitale e non sarà più necessario avere 4 copie dello stesso, bensì solo 2, entrambe originali sottoscritte, una che permane al produttore e l’altra che segue il rifiuto sino al destinatario, il quale dovrà, una volta compilata la propria parte, consegnare copia al trasportatore, che provvederà a inoltrarla al produttore a mezzo PEC o via posta.

L’utilizzo del FIR digitale avverrà solo nel 2026.

Il Registro cronologico di carico e scarico diviene, invece, completamente digitale a partire dal 13 febbraio 2025, con vidimazione digitale mediante apposizione di codice univoco. I numeri di ciascuna registrazione sono progressivi e non modificabili, infatti, per eseguire modifiche e/o rettifiche alle registrazioni, in caso di errore, si dovrà procedere con una nuova operazione ed entrambe le registrazioni restano inserite nel registro senza che il soggetto possa eliminare e/o modificare direttamente il precedente inserimento.

Differenze tra R.E.N.T.Ri e il precedente sistema Sistri.

Il R.E.N.T.Ri ha sostituito il Sistri e differisce da quest’ultimo per l’approccio più semplificato e digitalizzato alla gestione dei rifiuti. Inoltre, con l’introduzione del R.EN.T.Ri vi è stata la necessità di procedere alla modifica dei modelli di FIR e del Registro di carico e scarico dei rifiuti.

Il nuovo sistema permetterà alla Pubblica Amministrazione di ricevere un flusso costante di dati sulla movimentazione dei rifiuti, al fine di attuare i controlli, preventivi e di contrasto, della gestione illecita degli stessi.

Conclusioni

Le Società interessate dalle modifiche introdotte con l’avvento del R.E.N.T.Ri avranno, quindi, primariamente, la necessità di adeguare i propri sistemi di tracciamento del rifiuto con le modalità digitali e i nuovi modelli predisposti dal Ministero dell’Ambiente. In secondo luogo, dovranno procedere con una valutazione e adeguamento, ove fosse necessario, del proprio MOG al fine di recepire le modifiche, quali, ad esempio, la presenza di solo 2 copie anziché 4 del FIR, se all’interno del MOG vi è la relativa dicitura e/o scheda predisposta.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com