Gli effetti del conflitto ucraino nel rapporto azienda-lavoratori

Gli effetti del conflitto ucraino nel rapporto azienda-lavoratori

Gli effetti e le conseguenze del conflitto Ucraino, come noto, stanno impattando in misura significativa nell’economia finanziaria e nell’economia reale, sommandosi alle anomalie già presenti nei nostri mercati e note come crisi dei semiconduttori, crisi delle materie prime e carenza della forza lavoro.

Le sfide che le aziende stanno vivendo in questo primo trimestre 2022 sono principalmente l’innalzamento smisurato dei costi energetici, il cambio della catena dei fornitori, la gestione dei contratti in essere con Russia, Bielorussia e Ucraina, la difficoltà di reperire materie prime quali grano, nichel, acido barico e metalli. Queste sfide sovente pongono innanzi alla necessità di interrompere o ridurre considerevolmente i ritmi di produzione. Ad oggi le aziende sono costrette a far fronte ai nuovi problemi con strumenti ordinari, in quanto il Legislatore – soprattutto sotto il profilo degli ammortizzatori sociali – non ha previsto strumenti ad hoc, come invece era stato in periodo pandemico.

A tal proposito è bene evidenziare che le richieste di Cassa Integrazione per “aumento dei costi energetici” o “difficoltà nel reperimento della materia prima a prezzi competitivi”, motivazioni economicamente valide in quanto ad esempio le aziende energivore rischiano di perdere più denaro producendo anziché rimanendo chiuse, non vengono ad oggi accettate dalle sedi provinciali dell’INPS.

Per accedere agli ammortizzatori sociali le aziende non potranno limitarsi a giustificarsi rappresentando la congiuntura in essere – oggettivamente chiara a tutti – ma dovranno spingersi a dimostrare che i loro prodotti, messi in commercio a prezzi maggiori, non risulterebbero appetibili al mercato, e che i contratti in essere verrebbero risolti dal cliente e i preventivi non sottoscritti. Sarebbe forse opportuno, in un periodo eccezionale come quello che stiamo vivendo, che lo Stato non imponesse una burocratizzazione della crisi produttiva.

 

Chiaramente, l’aumento dei costi energetici – segnatamente gas e carburanti – sta impattando anche sui privati, e risulta doveroso far emergere che numerose sono le aziende che nell’ultimo mese stanno vagliando e adottando soluzioni volte ad agevolare i propri dipendenti.

Sulla scorta del DL 21/2022 che ha introdotto il c.d. Bonus Benzina di 200,00 € passiamo a rassegna quali soluzioni sono oggi a disposizione dei datori di lavoro per sostenere economicamente i propri lavoratori tenendo al contempo sotto controllo in costo del lavoro.

Buoni spesa o buoni carburante: Per un limite complessivo di 258,23€ all’anno fissato dall’Art. 51 c.3 TUIR il datore di lavoro può erogare a ciascun lavoratore buoni spesa o buoni carburante esenti e deducibili interamente. Da fare attenzione ad eventuali altri benefit già in dotazione dei lavoratori che potrebbero comportare il superamento del limite fiscale.

Buoni carburante DL 21/22: In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sembra che questi buoni siano aggiuntivi rispetto a quelli sopra descritti, e che quindi possano essere distribuiti anche ai lavoratori in possesso di altri benefit.

Ticket restaurant: sono dei buoni sostitutivi al servizio mensa che il lavoratore può utilizzare per pagare il conto di ristoranti convenzionati o pagare la spesa in determinati supermercati in convenzione con il fornitore prescelto. Il limite fiscale è di 4 € per i buoni cartacei e 8 € per i buoni digitali, e gli stessi possono essere distribuiti 1 al giorno per ogni giornata di lavoro, anche ai lavoratori part time. I buoni non sono cedibili, sono cumulabili fino a 8 buoni per la stessa spesa, e possono essere utilizzati solo per l’acquisto di beni alimentari.

Rimborso spese per trasporto pubblico: risultano esenti i rimborsi per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dei dipendenti e dei loro familiari a carico. Tale misura consente all’azienda o di acquistare direttamente l’abbonamento e consegnarlo al lavoratore o di rimborsare il costo sostenuto nel cedolino paga. Da evidenziare che il benefit deve essere messo a disposizione della generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi (ad esempio quelli che abitano distanti almeno 10 km dalla sede di lavoro).

Servizi di trasporto collettivo organizzati dall’azienda: spesa interamente deducibile e che non rientra nel reddito del lavoratore, i servizi di trasporto collettivo costituiscono un servizio offerto da poche aziende, ma di fatto consentito dalla norma.

Si ricorda che le misure sopra esposte, benché di semplice attuazione, possono essere determinate anche con un provvedimento aziendale unilaterale, senza quindi il coinvolgimento di alcuna controparte sindacale.

Si consiglia tuttavia di adottare una chiara regolamentazione delle eventuali misure introdotte in azienda, sia ai fini della deducibilità piena dei beni o servizi messi a disposizione dei lavoratori sia per esplicitare la straordinarietà dell’erogazione di benefit ed evitare che possa essere successivamente ritenuta un diritto quesito.

 

Dott. Stefano Palini

Consulente del Lavoro

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