Greenwashing, sostenibilità e comunicazione d’impresa: profili regolatori e responsabilità giuridica.

La Sostenibilità ambientale
Il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed etica è divenuto un elemento centrale nella strategia delle imprese e nella percezione dei consumatori. Tuttavia, la comunicazione di tali aspetti, ove non supportata da dati verificabili e trasparenza informativa, può integrare pratiche commerciali scorrette, generando responsabilità in capo agli operatori economici.
In tale contesto si inserisce un’attività sempre più stringente da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nonché la crescita del contenzioso civile, anche collettivo, e l’evoluzione del quadro normativo, a livello nazionale ed europeo.
AGCM: il caso GLS e altri interventi
Tra i provvedimenti più rilevanti, si segnala l’ordinanza del 21 gennaio 2025 con cui l’AGCM ha sanzionato il gruppo GLS per 8 milioni di euro. L’Autorità ha ravvisato la sussistenza di pratiche commerciali scorrette per l’utilizzo di claim ambientali ambigui e non verificabili nell’ambito del progetto “Climate Protect”. In particolare, le criticità hanno riguardato:
- la confusione tra “compensazione” e “riduzione” delle emissioni di CO₂, lasciando intendere che le prime fossero idonee a rendere meno inquinanti i servizi di spedizione offerti. Cosa che nella realtà non è, infatti, con la riduzione vi è un abbassamento diretto delle emissioni, mentre con la compensazione si cerca di bilanciare le emissioni prodotte con progetti esterni che le riducono l’impatto ambientale o assorbono le emissioni;
- l’utilizzo di certificazioni ambientali non ancora ottenute;
- la diffusione di dati incompleti o fuorvianti, poiché la percentuale di strutture alimentate a energia verde e di veicoli elettrici risultava essere molto più contenuta di quanto indicato;
- la traslazione unilaterale dei costi del progetto Climate Protect sulle micro-imprese affiliate. In pratica, GLS imponeva alle imprese affiliate, un contributo per il rilascio di un certificato, non richiesto, attestante la compensazione di CO₂, in questo modo l’intero onere veniva versato dalle imprese affiliate e non direttamente da GLS.
GLS, infatti, evidenziava come i propri servizi fossero idonei a “rendere meno inquinanti i servizi di spedizione offerti”, e ancora, i messaggi informativi, come ad esempio “100% energia verde nelle nostre strutture”; “veicoli per le consegne a zero emissioni” non erano fornite in prossimità dei claim, ma erano necessari molti scrolli di pagine per visualizzarli. Inoltre, dette informazioni non erano veritiere e puntuali, posto che le percentuali di strutture alimentate a energia verde e di veicoli elettrci effettivamente utilizzati risultavano essere molto più contenute rispetto a quelle indicate nelle note da GLS.
Il caso ha rappresentato un’occasione per chiarire la non equivalenza tra riduzione diretta e compensazione esterna delle emissioni, principio oggi formalizzato anche nella direttiva (UE) 2024/825, che vieta dichiarazioni ambientali fondate unicamente su meccanismi compensativi. L’intervento si colloca all’interno di un’intensificazione dell’attività dell’AGCM nel contrasto al fenomeno del Greenwashing.
Ulteriori casi di rilievo includono:
- XEV YOYO e Microlino (ottobre 2024): le predette formulavano comunicazioni in modo generico e assoluto (“100% sostenibile”; “100% Green”, “Zero emissioni” ecc.) volte alla promozione di claim privi di riferimenti alle fasi del ciclo di vita del prodotto e realizzabili.
- Shein (settembre 2024): procedimento per claim ambientali vaghi e fuorvianti nel settore del fast fashion, poiché non indicanti correttamente la quantità di fibre green utilizzate.
- Armani e Dior (luglio 2024): indagini su presunte dichiarazioni etiche non veritiere in relazione alla catena di fornitura, in particolare rispetto alle condizioni di lavoro e al rispetto della legalità e i diritti dei lavoratori presso i loro fornitori.
Le conseguenze civilistiche delle condotte scorrette
Oltre ai profili amministrativi, legati all’intervento dell’AGCM, le pratiche di Greenwashing possono determinare rilevanti conseguenze civilistiche. Le condotte ingannevoli legittimano, infatti, azioni risarcitorie e inibitorie da parte di consumatori, micro-imprese e concorrenti.
Un esempio emblematico è rappresentato dall’azione collettiva avviata da Altroconsumo contro Volkswagen, da cui è scaturito il Dieselgate, poiché le informazioni sui valori di tutela ambientale e della responsabilità ecologica non erano veritiere. La vicenda si è conclusa con una transazione da circa 50 milioni di euro a favore dei consumatori italiani, dopo una condanna in primo grado e una parziale riforma in appello.
Il quadro normativo in evoluzione
A) La direttiva (UE) 2024/825
Pubblicata in GUUE il 6 marzo 2025, la direttiva sulla “responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde” integra le discipline UE in materia di pratiche commerciali scorrette e diritti dei consumatori. Tra le novità più rilevanti:
- obbligo di fondare le dichiarazioni ambientali future su piani credibili, budget adeguati e verifiche indipendenti;
- divieto di claim basati esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
- limitazione all’uso di marchi ambientali non verificati o privi di base normativa.
Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni entro il 27 marzo 2026, con applicazione dal 27 settembre 2026.
B) La proposta di direttiva “Green Claims”
Attualmente è in corso di approvazione la proposta di Direttiva Green Claims, la quale mira a regolare la formulazione, la verifica e la comunicazione dei claim ambientali, imponendo:
- criteri minimi di attendibilità per le dichiarazioni;
- parametri specifici per asserzioni comparative;
- obbligo di validazione preventiva da parte di enti terzi indipendenti.
C) La rendicontazione societaria di sostenibilità
Il D.lgs. n. 125/2024, attuativo della direttiva 2022/2464/UE (CSRD), impone alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI quotate di integrare nella relazione sulla gestione una sezione dedicata alla sostenibilità. Le informazioni dovranno coprire l’impatto ambientale, sociale, umano e di Governance, con applicazione progressiva dal 2024 al 2026. Tuttavia, la Commissione UE ha proposto un rinvio al 2028 per le imprese meno strutturate.
Conclusioni
Il contesto regolamentare impone alle imprese un approccio consapevole e integrato alla comunicazione di sostenibilità. I claim ambientali, per essere legittimi, devono essere:
- verificabili attraverso dati concreti e accessibili;
- non fuorvianti per il consumatore medio;
- contestualizzati, con riferimento alla fase del ciclo di vita interessata.
Il dialogo precoce tra responsabili marketing e legali d’impresa costituisce un presidio essenziale per evitare il rischio di sanzioni, responsabilità risarcitorie e danni alla reputazione.