Gruppi di imprese e responsabilità dell’ente: l’epilogo del caso Viareggio

Gruppi di imprese e responsabilità dell’ente: l’epilogo del caso Viareggio

Commento a Cassazione Penale, Sez. IV, 25 giugno 2026

Con la sentenza della Quarta Sezione penale del 25 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha reso definitiva la vicenda giudiziaria nata dal disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, confermando la condanna a cinque anni di reclusione dell’ex AD di Ferrovie dello Stato e di RFI. L’esito, dal punto di vista dell’impresa, è per certi versi contraddittorio: a fronte di un evento di gravità eccezionale e della condanna definitiva del vertice del gruppo, nessuna delle società coinvolte è stata in via definitiva ritenuta responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Vale la pena capire perché.

Il fatto e l’assetto societario.

Il 29 giugno 2009 il treno merci n. 50325, carico di GPL, deragliava a Viareggio: dallo squarcio di una cisterna fuoriusciva gas e la successiva deflagrazione causava trentadue morti e numerosi feriti; la causa dello svio fu individuata nel cedimento di un assile corroso. Sul piano societario, l’infrastruttura faceva capo a RFI S.p.A., il trasporto a Trenitalia S.p.A. e, al vertice, la holding Ferrovie dello Stato S.p.A. controllava entrambe. Mauro Moretti era amministratore delegato tanto di RFI quanto della capogruppo: un caso emblematico di cumulo di cariche apicali. Alle società coinvolte veniva contestato l’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, in relazione agli omicidi e alle lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Dopo quasi diciassette anni e sei processi tra merito e legittimità, la sentenza del 25 giugno 2026 ha rigettato i ricorsi e reso irrevocabili le condanne dell’“appello-ter” fiorentino. Per Moretti è divenuta definitiva la pena di cinque anni per disastro ferroviario colposo e incendio colposo (l’omicidio colposo plurimo era ormai estinto per prescrizione). La Corte ha confermato l’accertamento consolidato: l’amministratore della capogruppo aveva assunto un’effettiva posizione gestoria, analoga ma distinta da quella degli amministratori delle controllate. È questo il punto da cui muovere per leggere il caso in chiave 231.

Perché la responsabilità dell’ente è caduta.

La responsabilità degli enti non è sopravvissuta al processo, ma non per un giudizio di merito sull’idoneità dei modelli organizzativi: è caduta per una ragione tecnica e strutturale. L’art. 25-septies ancora la responsabilità dell’ente ai soli reati di omicidio e lesioni colpose gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Nel 2021 la prima pronuncia di legittimità (Cass., Sez. IV, n. 32899) escluse proprio quell’aggravante; venuto meno l’elemento che qualificava il reato presupposto, venne meno lo stesso presupposto della responsabilità 231, con annullamento senza rinvio nei confronti di tutte le società “perché il fatto non sussiste”. Il capitolo relativo agli enti si è dunque chiuso già nel 2021: i gradi successivi, sino alla sentenza del 2026, hanno riguardato solo le persone fisiche e la pena.

Il rilievo pratico è netto: la sorte dell’ente dipende in modo diretto dall’esatta qualificazione giuridica del reato presupposto, e la caduta di una sola aggravante che integra la fattispecie di collegamento può travolgere l’intera contestazione.

Ancora più istruttiva è la posizione della capogruppo. Già in appello – e prima che la questione fosse assorbita dalla caduta dell’aggravante – l’assoluzione di FS ex 231 era stata confermata nonostante la condanna del suo AD. La holding aveva adottato un Modello di Organizzazione e Gestione astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., di cui non era emersa un’inefficace attuazione, conforme ai requisiti dell’art. 30 d.lgs. n. 81/2008. Decisiva, inoltre, la perimetrazione degli obblighi valutativi: ogni società del gruppo è titolare di autonome responsabilità per le proprie attività, sicché non spettava a FS valutare i rischi dell’infrastruttura (di RFI) o del materiale rotabile (di Trenitalia). Il mancato rilievo di alcuni obblighi da parte dell’amministratore non dipendeva da carenze del MOG o dell’OdV della holding, ma dalla peculiare posizione di garanzia che quello stesso amministratore si era assunto, di fatto, verso le controllate – posizione “ulteriore e diversa”, relativa all’attività delle controllate e sottoposta al controllo degli Organi di Vigilanza di queste ultime.

Ne discendono due indicazioni. La prima, un MOG idoneo ed efficacemente attuato conserva valore esimente anche quando l’apicale è personalmente condannato; la responsabilità della persona fisica non “trascina” automaticamente l’ente. La seconda, la posizione di garanzia operativa che un vertice si costruisce di fatto sulle controllate resta un fatto personale e non si converte automaticamente in un dovere valutativo, né in responsabilità 231, in capo alla holding.

Quando la capogruppo può rispondere per fatti della controllata.

La risalita di responsabilità 231 dalla controllata alla holding non è di per sé ammissibile: diventa configurabile solo in due ipotesi:

  1. a) Concorso di persone, quando esponenti della capogruppo abbiano contribuito alla realizzazione del reato presupposto, con contributo causale ed elemento soggettivo;
  2. b) Amministrazione di fatto ex art. 2639 c.c., quando la capogruppo eserciti un’eterodirezione tanto pervasiva da integrare la gestione di fatto della controllata. Su quest’ultima ipotesi il caso ha fatto scuola: sul terreno penale occorre guardare al reale assetto dei rapporti “al di là del dato formale”, perché conta “il concreto contenuto dei poteri detenuti, rispetto al quale il dato nominalistico risulta recessivo”. L’attribuzione richiede però i requisiti di continuità e significatività della gestione previsti dall’art. 2639 c.c.: non bastano la superiorità gerarchica né presunzioni fondate sul controllo, e in ogni caso devono ricorrere l’interesse o vantaggio dell’ente (art. 5) e l’inidoneità o inefficace attuazione del Modello. Va sottolineata la differenza con il piano civilistico, la mera direzione e coordinamento (artt. 2497 ss. c.c.) è tipica fonte di responsabilità civile, ma non basta a fondare quella penale, che esige quel quid pluris di ingerenza gestoria concreta.

Non a caso al centro della vicenda vi è un amministratore titolare della medesima carica in due società del gruppo. Le Linee Guida di Confindustria segnalano che, per evitare la risalita di responsabilità della controllante, è opportuno evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali in più società (interlocking directorates): il cumulo di cariche può avvalorare la tesi del concorso dei vertici nel reato presupposto. Analogo rischio deriva dalle procure infragruppo, con cui la controllante compie attività proprie delle controllate.

Conclusioni

La condanna definitiva del vertice del gruppo non ha comportato la responsabilità 231 delle società: in parte per la caduta dell’aggravante che integrava il reato presupposto dell’art. 25-septies, in parte – quanto alla holding – per un Modello idoneo ed efficacemente attuato e per la corretta perimetrazione degli obblighi valutativi. Nei gruppi la responsabilità dell’ente non risale automaticamente lungo la catena di controllo: occorrono il concorso di un esponente della holding o un’eterodirezione tale da configurare l’amministrazione di fatto, in presenza di interesse o vantaggio e di un Modello inidoneo o inattuato. È su questi presidi – mappatura dei rischi, confini tra coordinamento e gestione, disciplina dei vertici condivisi e delle procure, effettività del MOG – che si gioca la tenuta dell’organizzazione.