Il caso Marion

Il caso Marion

Il fatto

Marion è certamente nota al pubblico televisivo per le pubblicità dei suoi materassi, che reclamizzano prodotti dal prezzo sicuramente allettante.

La vicenda che ha interessato l’AGCM (“Autorità garante della concorrenza e del mercato”), riguarda la televendita del materasso Evolatex, descritto come “il più ergonomico, più elastico, più resistente ai grossi carichi e più alto che mai”. Dalle segnalazioni giunte all’AGCM è emerso che, telefonando al numero indicato nello spot, non era possibile prenotare direttamente Evolatex, ma si fissava una visita con un consulente Marion per visionare il prodotto e tutti gli altri prodotti della gamma. I consumatori, inoltre, segnalavano ritardi ingenti nella consegna del materasso in promozione. Infatti, i consumatori che procedevano all’acquisto del materasso Evolatex risultavano fortemente penalizzati nei tempi di consegna rispetto ai clienti che acquistavano gli altri materassi della gamma Marion.

L’istruttoria

L’AGCM, pertanto, avviava un’istruttoria al fine di comprendere se le segnalazioni avessero fondamento. Esaminava quindi la televendita per verificare se la pubblicizzazione del materasso come “top di qualità” fosse congrua. Nella realtà, scopriva che il materasso Evolatex non era il miglior prodotto della gamma Marion, dato che, in termini di altezza – fattore che determina, tra gli altri, la qualità – era il più basso della gamma.

L’AGCM constatava che in effetti durante la televendita veniva indicato il numero verde da contattare, ma che lo stesso non permetteva di procedere direttamente all’acquisto, bensì solo alla prenotazione della visita di un incaricato Marion, il cui compito era mostrare il materasso in questione e l’intera gamma dei prodotti Marion. Lo scopo della visita, come ammesso dagli stessi professionisti e come emerso dalle segnalazioni e dalle informazioni raccolte, era quello di presentare al consumatore l’intera gamma dei materassi Marion, al fine di vendere anche (se non soprattutto) gli altri materassi. Infatti, emergeva che gli altri materassi della gamma avevano uno spessore superiore rispetto a quello del materasso Evolatex e che, durante le visite, gli agenti tendevano a sminuire la qualità del materasso in promozione, per incentivare la vendita degli altri materassi, a costi superiori.

Le evidenze acquisite dall’AGCM hanno poi permesso di comprendere che la società non era organizzata per la consegna dei materassi in promozione. Infatti, è emerso che i tempi di consegna per il materasso Evolatex erano di gran lunga superiori a quelli degli altri materassi della gamma: si passava da circa un mese per questi ultimi, a oltre 3 mesi, fino a 5 mesi per il materasso Evolatex.

Infine, emergeva che il materasso Evolatex rappresentava una percentuale molto piccola del fatturato complessivo di Marion, nonostante i consistenti investimenti pubblicitari realizzati per questo prodotto.

La difesa

Secondo la difesa, lo spot pubblicitario sarebbe immune da censure, poiché descriverebbe le effettive caratteristiche del prodotto e l’espressione “più alto che mai” verrebbe utilizzata in quanto, nella televendita precedente, avente ad oggetto il prodotto promozionale Air Plus, il materasso aveva un’altezza di soli 12 cm, mentre Evolatex ne aveva 16 cm.

La difesa sosteneva quindi che la promozione, seppur non comparando direttamente i due prodotti, fosse facilmente intuibile e decifrabile dal consumatore, che pertanto non poteva essere tratto in inganno dal messaggio pubblicitario.

Quanto, poi, alla circostanza che la sola chiamata non fosse sufficiente per la prenotazione del prodotto in promozione, si chiariva che lo spot indicava espressamente come la telefonata non comportasse alcun obbligo di acquisto, ma solo la possibilità di richiedere una visita gratuita dell’incaricato al fine di poter visionare tutti i prodotti a marchio Marion e non solo quello in promozione. Quindi, la scelta del consumatore per un materasso piuttosto che un altro sarebbe libera e “non coartata da chicchessia; anzi, è il frutto dell’adeguata consulenza prestata”. Infatti, secondo la difesa, il consulente non imporrebbe al cliente l’acquisto di uno dei materassi diversi da Evolatex.

In relazione ai tempi di consegna, si argomentava che, a differenza degli altri materassi in catalogo, l’acquisto del materasso Evolatex facesse parte di un pacchetto con alcuni omaggi (rete elettrica e set notte). La lavorazione del “pacchetto”, anziché del solo materasso, comporterebbe una maggiore complessità nella procedura di approvvigionamento, composizione e recapito dei prodotti, ragione per cui “il presunto ritardo risponderebbe solo alle coerenti tempistiche necessarie al completamento dell’ordine”. Inoltre, si evidenziava che i materassi non in promozione, per il loro costo, comportavano spesso il ricorso a forme di finanziamento; pertanto, una volta liquidato il credito, era necessario procedere alla consegna.

Le valutazioni conclusive dell’AGCM

Le società Enneci S.r.l. e EVO S.a.s. (produttori a marchio “Marion”) devono considerarsi responsabili di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nella vendita del materasso Evolatex:

- la prima, quella dello spot televisivo, in cui veniva promosso il materasso Evolatex come prodotto di alta qualità e conveniente, con il numero verde sovrimpresso che non consentiva di acquistare direttamente il materasso al prezzo pubblicizzato e con gli omaggi;

-la seconda, quella della visita dell’agente di vendita a domicilio, con l’obiettivo di vendere altri materassi della gamma Marion e ulteriori prodotti, che secondo l’AGCM è parte integrante della strategia commerciale.

Conclude, quindi, l’AGCM che la condotta integra:

  1. Pubblicità ingannevole: Lo spot televisivo afferma che il materasso Evolatex ha uno spessore elevato (“più alto che mai”), creando l’idea che il prodotto sia di alta qualità e più confortevole, quando in realtà il materasso ha uno spessore di soli 16 cm, inferiore a tutti gli altri prodotti della gamma Marion.
  2. Tempi di consegna incerti e lunghi: I materassi Evolatex ordinati utilizzando la promozione sono stati consegnati con ritardi significativi, con tempi di attesa superiori a tre mesi, fino a oltre cinque mesi, a fronte di tempi di consegna di un solo mese per i materassi e i complementi non in promozione. Indubbiamente, questo denota la disorganizzazione della società per la consegna dei materassi promozionali, nonché un significativo pregiudizio per i consumatori che può alterare le scelte di acquisto.

 

Conclusioni

L’AGCM concludeva quindi che le pratiche commerciali descritte sub A e B costituiscono pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, con conseguente divieto di continuazione. Inoltre, venivano irrogate sanzioni pecuniarie: per la società Enneci S.r.l. euro 15.000 per la violazione di cui al punto A e euro 50.000 per la violazione di cui al punto B. Alla società EVO S.a.s. euro 10.000 per la violazione di cui al punto A e euro 30.000 per la violazione di cui al punto B.

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