Il contratto di agenzia in Arabia Saudita

Il contratto di agenzia in Arabia Saudita

Tra gli Stati del Golfo Persico, l’Arabia Saudita rappresenta - insieme agli Emirati Arabi - il mercato più dinamico e interessante per le esportazioni dal nostro Paese: negli ultimi anni i rapporti commerciali tra imprenditori italiani e sauditi hanno infatti registrato un notevole incremento.

In ragione di questo nuovo trend, i Professionisti del nostro studio hanno maturato, nel corso degli anni, una solida esperienza nella redazione e/o revisione – tra i tanti – di contratti da stipulare con controparti saudite.

Sulla scorta di tali conoscenze e delle molteplici casistiche abbiamo avuto modo di esaminare nel tempo, nell’approfondimento di questo mese intendiamo illustrare le principali peculiarità che caratterizzano uno degli strumenti primari a disposizione degli operatori economici che intendono accedere al mercato saudita: il contratto di agenzia.

In Arabia Saudita il contratto di agenzia è disciplinato dalla c.d. “Agency Rules” (la legge sugli agenti di commercio), ossia dal decreto reale M/11 del 1962 (e successive modifiche) e dalle norme di attuazione, ordine n. 1897 del 1401H (1981G).

Quali requisiti deve possedere l’agente?

Deve anzitutto precisarsi che possono essere nominati Agenti solo cittadini sauditi ovvero società con capitale interamente arabo. Gli agenti devono inoltre essere in possesso di una valida licenza che li autorizzi ad agire come tali ed essere registrati presso il Ministero Saudita del Commercio e dell’Industria.

Quali formalità deve soddisfare il contratto di agenzia?

Il contratto di agenzia deve essere:

  • stipulato in forma scritta;
  • preferibilmente redatto in lingua araba. Nel caso in cui il contratto venga invece concluso in lingua straniera, lo stesso dovrà essere accompagnato - ai fini della registrazione - da una traduzione in arabo giurata e asseverata;
  • registrato, entro tre mesi dalla sua stipulazione, presso il Dipartimento delle Agenzie Commerciali del Ministero del Commercio e dell’Industria. La mancata registrazione, pur non determinando la nullità del contratto, espone le Parti al rischio di multe e sanzioni.

Nella pratica, le imprese italiane si vedono sovente sottoporre dai propri partner locali un modello di contratto corrispondente a quello predisposto dal Ministero del Commercio e dell’Industria. L'utilizzo di tale modello consente indubbiamente una maggior speditezza nella negoziazione e registrazione del rapporto. Nel caso si intenda accettare il contenuto di tale contratto, si raccomanda di esaminarne attentamente il contenuto e proporre le debite variazioni affinché le prestazioni reciproche risultino bilanciate.

All’Agente deve essere necessariamente riconosciuto il diritto di esclusiva?

Nonostante la legge saudita non imponga al preponente di concedere all’agente alcun diritto di esclusiva, il Ministero del Commercio e dell’Industria, per lungo tempo, non ha accettato la registrazione di più agenti per lo stesso prodotto. Di recente il Ministero ha mutato il proprio orientamento ammettendo dunque la registrazione di più contratti non esclusivi relativi allo stesso prodotto. Ciononostante, nel caso in cui non si intenda riconoscere all’agente il diritto di esclusiva, suggeriamo di darne espressamente atto in contratto.

Come deve essere definita la provvigione?

La normativa non prevede remunerazioni massime o minime, né modalità di pagamento determinate. Sul punto valgono pertanto gli accordi intercorsi tra le Parti.

Che durata deve avere un contratto di agenzia?

Le parti sono libere di concludere un contratto a tempo determinato o indeterminato, così come di definire termini e modalità di rinnovo e/o risoluzione dello stesso. Nonostante la legge non preveda alcun termine minimo di preavviso per la risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, nella prassi si ritiene congruo concedere all’agente un periodo di preavviso di almeno tre mesi.

Al termine del contratto di agenzia all’Agente spetta una qualche indennità e/o risarcimento?

La legge saudita non impone la corresponsione in favore dell’agente di alcuna indennità e/o risarcimento in seguito alla cessazione del rapporto. Nella prassi, tuttavia, non è raro che gli agenti, al termine del contratto, avanzino richieste di rimborso spese e risarcimento del danno nei confronti del Preponente. Sebbene il più recente orientamento assunto dalle Corti saudite sia quello di non riconoscere alcunché in favore degli agenti nei casi in cui il preponente abbia dato un congruo preavviso e provato la violazione da parte dell’agente dei propri obblighi, suggeriamo ciononostante di escludere espressamente in contratto il diritto dell’agente a qualsivoglia rimborso spese e/o indennità di fine rapporto.

È possibile prevedere un obbligo di non concorrenza post-contrattuale a carico dell’agente?

Sul punto, la normativa di riferimento nulla dispone. L’inserimento di detta clausola viene tuttavia considerato dalla dottrina saudita estremamente problematico e, in generale, inammissibile.

Le Parti possono prevedere che il contratto di agenzia sia disciplinato da una legge diversa da quella saudita?

In linea di principio, le Parti sono libere di prevedere l’applicazione al contratto di agenzia di una legge diversa da quella saudita.

Nella prassi, tuttavia, la scelta operata dalle Parti non sempre viene rispettata dai giudici sauditi. Non di rado accade, infatti, che le Corti saudite adite per dirimere le controversie attinenti al contratto di agenzia, applichino la normativa saudita nonostante una difforme scelta contrattuale delle Parti.

Le Parti possono demandare la risoluzione di eventuali controversie a un giudice diverso da quello saudita? 

Anche in questo caso è necessario distinguere il piano teorico da quello pratico.

Mentre infatti, di regola, le Parti dovrebbero essere libere di demandare la risoluzione delle eventuali controversie tra le medesime insorte a un giudice o a un arbitro diverso da quello saudita, nella pratica il riconoscimento di sentenze o lodi arbitrali stranieri risulta estremamente problematico: ai fini del riconoscimento in Arabia Saudita di una sentenza o lodo arbitrale straniero si rende invero necessaria la sua preventiva revisione nel merito da parte delle Corti Saudite (per verificare la conformità alla Sharia), con il rischio dunque che procedimenti giudiziali o arbitrali esteri vengano, di fatto, vanificati.

 

 

 

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