Il contratto di agenzia in Brasile
La scelta del partner commerciale e del correlato schema di distribuzione rappresenta per le imprese che intendono fare ingresso in un nuovo mercato estero una decisione estremamente importante e strategica, resa potenzialmente complicata dalle peculiarità del contesto giuridico straniero del mercato di riferimento.
Quando un’azienda decide di affacciarsi, per la prima volta, a un nuovo mercato estero non è raro che - quanto meno in una prima fase - ricorra all’utilizzo del contratto di agenzia, uno strumento che, per la propria natura, consente di contenere notevolmente i margini di investimento e di rischio.
Il contratto di agenzia, pur rappresentando una delle forme di organizzazione della distribuzione più diffuse, è spesso fonte di molti dubbi per le imprese che, non di rado, si trovano in difficoltà nel gestire correttamente le problematiche legate al rapporto con i propri agenti stranieri, anche in virtù di una pluralità di normative nazionali in costante evoluzione.
Per questa ragione, abbiamo ritenuto opportuno cercare di rispondere ad alcune delle domande che un operatore economico potrebbe - e forse dovrebbe - porsi quando intende stipulare un contratto di agenzia in Brasile.
Quali sono le norme che in Brasile regolano il contratto di agenzia?
Al contratto di agenzia si applicano le norme contenute nel codice civile brasiliano (Artt. 710 e seguenti) nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge federale n. 4886/1965 e successive modifiche).
Esiste un qualche obbligo di registrazione in capo agli agenti in Brasile?
Per svolgere la propria attività gli agenti devono essere iscritti al Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais. Ai sensi dell’Art. 5 della Legge 4.886 del 1965, infatti, il diritto alla provvigione spetta unicamente agli agenti di commercio regolarmente iscritti nell’apposito registro. Nonostante - come detto - l’iscrizione al Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais rappresenti un obbligo per gli agenti, nella prassi accade spesso che questi ultimi non vi provvedano e che neppure i preponenti svolgano le opportune verifiche prima di procedere alla sottoscrizione del contratto. Sul punto vi è da rilevare come il mancato adempimento all’obbligo di iscrizione di cui sopra, pur esponendo l’agente al rischio di una sanzione pecuniaria e penale, non renda comunque nullo il contratto di agenzia.
Il contratto di agenzia deve rispettare determinati requisiti di forma?
No. Tuttavia, a fini probatori, è altamente consigliabile stipulare il contratto di agenzia in forma scritta.
All’agente deve necessariamente essere riconosciuto il diritto di esclusiva?
No. Tuttavia, così come in Italia, se si vuole escludere il diritto di esclusiva dell’agente lo si deve espressamente prevedere in contratto in quanto, nel silenzio delle parti, vige una presunzione di esclusiva.
Come deve essere determinata e corrisposta la provvigione in favore dell’Agente?
In linea di massima, l’ammontare della provvigione e i presupposti per la sua sussistenza possono essere liberamente stabiliti dalle Parti in sede contrattuale. L’entità della provvigione può consistere in una somma determinata così come in una percentuale calcolata sull’ammontare netto degli affari andati a buon fine, dedotti eventuali sconti, riduzioni di prezzo, imposte o tasse. Il diritto alla provvigione sorge in capo all’agente nel momento in cui il preponente incassa il pagamento.
È possibile prevedere un divieto di concorrenza post - contrattuale a carico dell’agente?
Si, purché all’agente venga riconosciuto un indennizzo. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza brasiliana è concorde nel ritenere che la durata del divieto di concorrenza non possa essere superiore a 2/3 anni.
Il preponente può recedere da un contratto di agenzia concluso a tempo determinato?
Si ma solo in presenza di “gravi motivi”. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 35 della legge 4.886 del 1965 costituiscono giusta causa per la risoluzione anzitempo del contratto di agenzia: (i) la negligenza dell’agente nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali; (ii) l’assunzione da parte dell’agente di comportamenti tali da arrecare pregiudizio alla reputazione del preponente; (iii) l’inadempimento dell’agente agli obblighi derivanti dal contratto; (iv) la condanna definitiva dell’agente per un reato ritenuto “infame” (quale, ad esempio, contraffazione, furto, appropriazione indebita, contrabbando, rapina) ; (v) forza maggiore. In assenza di gravi motivi, qualora il preponente intenda recedere anticipatamente da un contratto a tempo determinato, lo stesso sarà tenuto a corrispondere in favore dell’agente un’indennità pari alla media mensile delle provvigioni maturate dalla data di sottoscrizione del contratto, moltiplicata per la metà della durata del contratto.
Cosa deve fare il preponente nel caso in cui intenda recedere da un contratto di agenzia concluso a tempo indeterminato?
Dare all’agente un preavviso non inferiore a 90 giorni.
Premesso che i primi sei mesi di un contratto a tempo indeterminato valgono come periodo di prova (e che pertanto durante lo stesso le Parti sono libere di recedere senza alcun preavviso), il preponente, nel caso in cui intenda recedere dal contratto una volta decorso il suddetto periodo, è tenuto a dare all’agente un preavviso non inferiore a 90 giorni. L’eventuale inosservanza di detto termine determina il sorgere in capo all’agente del diritto a ricevere un risarcimento pari all’ammontare delle provvigioni che sarebbero state al medesimo dovute nel caso in cui il termine fosse stato rispettato. Il Preponente non è tenuto ad osservare il periodo di preavviso di cui sopra nel caso in caso di sussistenza dei “gravi motivi” di cui al precedente paragrafo.
Corrispondere un’indennità in favore dell’agente
Ferma l’osservanza di quanto sopra detto con riferimento al preavviso, nel caso in cui il preponente intenda recedere da un contratto a tempo indeterminato in assenza di gravi motivi, lo stesso è tenuto corrispondere in favore dell’agente un’indennità la cui entità può essere liberamente determinata dalle Parti ma, in nessun caso, può essere inferiore a 1/12 del valore complessivo del compenso ricevuto dall’agente in costanza di contratto.