Il contratto di rete
Sin dalla sua introduzione, il contratto di rete è stato visto - specialmente dalle PMI - come un utile strumento di cooperazione fra imprese, le quali attraverso l’unione delle proprie forze e delle rispettive risorse economiche, hanno la possibilità di perseguire un obiettivo di crescita che da sole non avrebbero potuto raggiungere.
Questo mese dedichiamo lo spazio dell’approfondimento ad analizzare questa fattispecie contrattuale la cui disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2009 ed è in continua evoluzione e integrazione sulla scorta delle nuove e diverse esigenze normative che si vengono via via a creare con la maggiore diffusione dello schema contrattuale in parola, l’ultima delle quali intervenuta nel 2020.
- Definizione e finalità
La definizione di contratto di rete chiarisce le finalità dell’istituto: “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Ciò che caratterizza il contratto di rete rispetto alle altre forme di collaborazione tra imprenditori è che con lo strumento giuridico in commento i partecipanti “si focalizzano sul perseguimento di uno scopo ovvero obiettivi strategici comuni di crescita”. Questa è la funzione che la legge attribuisce al contratto, liberi i contraenti di definire obblighi e diritti reciproci per il raggiungimento dello scopo comune.
Attraverso questo strumento le parti possono mettere a fattore comune mezzi aziendali, dipendenti, know how, ecc.
- Imprese contraenti e forma del contratto
Il contratto deve essere stipulato tra almeno due imprenditori che possono agire sotto diverse forme giuridiche e con diverse dimensioni. Possono infatti essere società di capitali o di persone ovvero imprese individuali, consorzi, società cooperative.
Quanto alla forma, il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 stabilisce che l’accordo può essere stipulato (i) con atto pubblico, che richiede l’intervento di un notaio per la redazione; (ii) scrittura privata autenticata che anch’essa richiede la presenza del notaio ma solo per l’autenticazione delle firme dei partecipanti al contratto; (iii) atto scritto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti secondo un modello standard tipizzato con decreto ministeriale.
- Il programma di rete, il fondo patrimoniale e l’organo comune
Abbiamo detto che il raggiungimento di uno scopo comune è elemento essenziale del contratto in esame. Per tale ragione la normativa impone che detto scopo comune debba essere necessariamente esposto nel programma di rete nel quale andranno dettagliati gli obiettivi strategici di innovazione e miglioramento della capacità competitiva individuale e collettiva che i partecipanti si prefiggono di raggiungere, i diritti e i doveri che assumono reciprocamente per il conseguimento di tali obiettivi e i criteri e le modalità che si danno per valutare nel corso del tempo il raggiungimento dello scopo prefissato.
Tra le facoltà lasciate alla autonomia delle parti, invece, vi è l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune.
Il fondo patrimoniale avrà un preciso vincolo di destinazione alla realizzazione del programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici predeterminati. I conferimenti potranno essere in denaro, ma anche beni e servizi, purché suscettibili di valutazione economica.
L’amministrazione del patrimonio sopra descritto viene demandata all’organo comune cui conferire un mandato per la direzione e la conduzione delle attività previste dal contratto di rete.
- Vantaggi e agevolazioni derivanti dalla stipula di un contratto di rete
L’aggregazione permette a imprese specializzate in campi diversi di avvalersi della sinergia della rete, per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, usufruendo dell’esperienza maturata dalle altre imprese partecipanti, operando eventualmente anche in un contesto internazionale.
La stipula del contratto di rete consente, inoltre, di beneficiare di svariati vantaggi:
- amministrativi, poiché permette di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e di stipulare convenzioni con l’A.B.I;
- fiscali, mediante un regime di sospensione d’imposta;
- finanziari, accordando l’accesso al credito e ai finanziamenti;
- lavoristici, la codatorialità dei rispettivi dipendenti ad esempio individuati negli appositi elenchi allegati al contratto stesso.
Avv. Francesca Paris