Il nuovo Codice degli Appalti e il superamento della distinzione tra RTI orizzontali e verticali: conseguenze in tema di responsabilità solidale.

Il nuovo Codice degli Appalti e il superamento della distinzione tra RTI orizzontali e verticali: conseguenze in tema di responsabilità solidale.

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti (D.lgs n.36/2023) con cui l’Italia ha approvato una delle riforme richieste dalla Commissione europea per l’attuazione del PNRR.

Benché formalmente le disposizioni del nuovo Codice degli appalti abbiano acquisito efficacia già da 3 mesi, data in cui è stato abrogato il precedente Codice, il tema risulta di particolare attualità poiché la nuova disciplina si applica alle partecipazioni a bandi pubblicati successivamente il 1° luglio.

Tra le numerosissime novità che il nuovo Codice ha introdotto in questo approfondimento ci concentreremo sul superamento della distinzione tra RTI e ATI di tipo orizzontale e verticale.

Se nel Codice precedente infatti, al comma 2 dell’art 48, si leggeva “nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”, tale distinzione è scomparsa nella nuova formulazione dell’art. 68 del D.Lgs 36/2023. Dal 1° luglio, pertanto, si possono costituire raggruppamenti (o associazioni) di un solo tipo.

La novità non comporta, chiaramente, solo un cambiamento di terminologia impiegata.

Vediamo quindi quali sono i risvolti più significativi della novità introdotta.

Sappiamo che i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o associazioni temporanee di imprese (ATI) costituiscono uno schema organizzativo con cui più imprese pattuiscono di associarsi e così concorrere congiuntamente ai fini dell’acquisizione di una specifica commessa pubblica.

Secondo la formulazione del precedente Codice degli appalti, in particolare a mente del disposto di cui all’art. 48 comma 5 (oggi scomparso dal nuovo testo), la distinzione tra raggruppamenti (o associazioni) di tipo verticale o orizzontale comportava una significativa differenza in termini di responsabilità solidale delle imprese facenti parte del suddetto raggruppamento. Nelle ATI orizzontali, infatti, ciascuna delle aziende riunite era responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle ATI verticali le mandanti rispondevano ciascuna per le prestazioni assunte ad eccezione della mandataria che rispondeva in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie.

Va da sé che l’aver espunto dal nuovo Codice degli appalti la distinzione in esame, tra raggruppamenti orizzontali o verticali, comporta un diverso assetto delle responsabilità dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante (nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori); soggetti che dal 1° luglio 2023 saranno sempre responsabili in via solidale rispetto all’esecuzione delle prestazioni di ciascuna delle imprese raggruppate.

 

Avv. Francesca Paris

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