Infortunio mortale: condannato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Infortunio mortale: condannato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con una recente sentenza (n. 38914 del 2023) la Corte di Cassazione ha confermato, a seguito di un infortunio mortale, la condanna sia del Datore di Lavoro (DL) che del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La pronuncia della Corte è interessante nella parte in cui conferma la condanna del RLS, ribadendo il ruolo e l’importanza di quest’ultimo nella gestione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il RLS, infatti, ha e deve avere un ruolo di raccordo tra il DL e i lavoratori, e per questo non può tenere un comportamento passivo.

Il caso di specie

Durante operazioni di stoccaggio, il lavoratore, dopo aver trasportato con il carrello elevatore un carico di tubolari di acciaio, e dopo averli posizionati su uno scaffale, scendeva dal carrello elevatore e si arrampicava sullo scaffale per posizionare meglio il carico, questo però gli cadeva addosso causandone la morte.

Ai fini della nostra analisi è necessario specificare che il lavoratore era stato assunto con qualifica di impiegato tecnico, ma svolgeva di fatto funzioni di magazziniere senza aver ricevuto la formazione necessaria - tra cui l’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore.

Inoltre, è da tenere in considerazione che il DL aveva omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il rischio specifico di caduta dall’alto di merci stoccate sugli scaffali e di elaborare procedure aziendali per le operazioni di stoccaggio.

Ciò, se da una parte ha portato alla condanna del DL stesso per aver omesso di adempiere ai propri doveri specifici, è rilevante anche ai fini della responsabilità del RLS, poiché, come vedremo, quest’ultimo ha avuto un comportamento passivo in relazione alle violazioni del DL.

I doveri del RLS

I doveri del RLS sono disposti dall’articolo 50 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; nello specifico, per quanto a noi concerne in questa sede, al primo comma la disposizione prevede che il RLS:

“[…]

  1. i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

[…]

  1. m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  2. n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  3. o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.”

La stessa Corte di Cassazione afferma che il RLS ha “la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La Sentenza

Con la sentenza di appello, il giudice di merito aveva ascritto al RLS la responsabilità per colpa specifica, come riprende la Corte di Cassazione, “per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale […], attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del [ndr lavoratore infortunato] del carrello elevatore.

La Corte di Cassazione, richiamando e condividendo i motivi della sentenza di appello, chiarisce come la responsabilità del RLS non si fondi su un dovere di impedire l’evento, quanto piuttosto sull’inadempimento dei propri specifici doveri, anche, ribadiamo, in relazione alle omissioni del DL, così concorrendo alla causazione dell’evento.

Invero, è stato accertato nel merito che RLS aveva consentito che il lavoratore infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle previste da contratto, per di più senza la formazione adeguata, e non aveva sollecitato in alcun modo l’adozione di misure atte a preservare la sicurezza dei lavoratori.

Omissioni, queste, che hanno comportato una violazione dei doveri così come previsti dall’art. 50 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.

Alla luce di questa decisione, è chiaro che il ruolo del RLS non può essere passivo; al contrario, questi deve attivamente adempiere ai propri obblighi, informando i responsabili in relazione ai rischi individuati, promuovendo e sollecitando l’adozione di misure di prevenzione, l’espletamento della formazione e dell’addestramento dei lavoratori.

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