INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: I NUOVI REATI INTRODOTTI DAL DECRETO 160/2026

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: I NUOVI REATI INTRODOTTI DAL DECRETO 160/2026

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, lo scorso 15 settembre, l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Le disposizioni rappresentano un momento cruciale per tutte le organizzazioni che operano con sistemi di IA, sia nel loro sviluppo e commercializzazione che nel loro utilizzo professionale. Non si tratta di una semplice estensione normativa, bensì di una radicale trasformazione della strategia di compliance aziendale.

Il decreto, che attua la legge delega 132/2025 e recepisce nel nostro ordinamento il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, introduce due nuove fattispecie criminali di rilevanza penale e amministrativa.

L’articolo 25-vicies del D.lgs. 231/2001 introduce infatti la responsabilità dell’ente in relazione a due delitti specifici: il nuovo articolo 437-bis c.p., che sanziona l’omessa adozione di misure di sicurezza e l’alterazione illecita dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, e l’articolo 612-quater c.p., che punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di IA, comunemente noti come deepfake.

L’omessa adozione di misure di sicurezza e l’alterazione illecita dei sistemi

La nuova fattispecie prevista dall’articolo 437-bis del Codice penale si articola in tre ipotesi distinte. La prima disciplina l’omissione dolosa di misure tecniche di sicurezza o di misure di sorveglianza umana nell’ambito della progettazione, dell’addestramento, della produzione, dell’immissione sul mercato o dell’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Affinché la condotta assuma rilevanza penale, è necessario che dalla medesima derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale, circostanza che comporta una reclusione da uno a cinque anni, oppure per l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato, con una pena più severa che va da due a otto anni di reclusione.

La seconda ipotesi, sanziona l’alterazione illecita del funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, al di fuori dei casi disciplinati dal primo comma. Anche in questo caso è richiesta la produzione di un pericolo concreto, con pene che variano da due a sei anni per il pericolo alla vita e all’incolumità individuale e da tre a dieci anni per il pericolo all’incolumità pubblica o alla sicurezza dello Stato.

La terza ipotesi, infine, estende la punibilità anche al titolo di colpa grave, con una riduzione della pena da un terzo a un sesto rispetto alle ipotesi dolose. Questa previsione è particolarmente significativa per le imprese perché allarga lo spettro delle responsabilità potenziali, non limitandosi ai comportamenti intenzionali ma includendo anche le gravi carenze organizzative, tecniche e procedurali nella gestione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Un elemento cruciale della norma è la definizione di “sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio”. Il Codice penale non fornisce tale definizione; è pertanto necessario fare riferimento all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Secondo questa norma, un sistema di IA è considerato ad alto rischio quando è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto o quando è esso stesso un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione e sottoposto a valutazione della conformità da parte di terzi. Inoltre, sono considerati ad alto rischio i sistemi che includono applicazioni in ambito biometrico, infrastrutture critiche, istruzione, gestione del personale, accesso a servizi essenziali, law enforcement, gestione della migrazione e frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici.

La configurazione come reato di pericolo concreto rappresenta una scelta legislativa fondamentale, non ogni omissione, carenza tecnica o procedurale nell’utilizzo di un sistema di IA ad alto rischio assume automaticamente rilevanza penale. È indispensabile che la condotta sia causalmente collegata alla creazione di una situazione di pericolo per uno dei beni giuridici tutelati, ossia la vita, l’incolumità individuale, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Questa limitazione merita attenzione: il legislatore ha compiuto una scelta consapevole di concentrare l’intervento penale sulle violazioni realmente idonee a compromettere beni di primaria importanza, non su ogni violazione di obblighi regolatori derivanti dall’AI Act.

Il fenomeno dei deepfake e la diffusione illecita di contenuti

La seconda fattispecie ricompresa nell’articolo 25-vicies riguarda il reato previsto dall’articolo 612-quater del Codice penale, già introdotto dalla legge 132/2025 e attualmente vigente, ora esteso alla responsabilità amministrativa degli enti. Questo delitto punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali contenuti siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

La norma rappresenta un intervento specificamente dedicato al fenomeno dei cosiddetti deepfake, una pratica che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per manipolare o generare contenuti multimediali falsificati con grado di verosimiglianza tale da ingannare l’osservatore. A differenza dell’articolo 437-bis, che configura un reato di pericolo, questa fattispecie è configurata come reato di evento, per la consumazione è necessario che si verifichi un danno ingiusto effettivo alla persona interessata.

La norma non sanziona qualunque contenuto artificialmente generato o modificato, bensì solo quelli che presentano una attitudine ingannatoria, ossia tali da far credere che i contenuti siano autentici. Il disvalore del fatto non risiede unicamente nella manipolazione tecnica, ma nella capacità del contenuto di simulare la realtà in modo verosimile.

La rilevanza di questa fattispecie per le imprese è significativa perché, a differenza dell’articolo 437-bis che si applica solo ai sistemi di IA ad alto rischio, l’articolo 612-quater non è circoscritto a tale definizione e può interessare qualsiasi organizzazione che utilizzi sistemi di generazione di contenuti multimediali, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Per le aziende che operano con sistemi di IA per la produzione e la diffusione di contenuti multimediali, l’esposizione al rischio derivante dall’articolo 612-quater richiede una valutazione parallela nell’ambito del risk assessment. È necessario verificare come e se l’IA generativa viene utilizzata nei processi aziendali, con particolare riferimento alla produzione e diffusione di immagini, video e contenuti audio riferibili a persone fisiche. Qualora il rischio risulti concretamente configurabile, il modello organizzativo deve prevedere presidi proporzionati, tra cui regole esplicite sull’utilizzo degli strumenti di IA, l’identificazione dei soggetti autorizzati alla produzione e pubblicazione dei contenuti, procedure robuste di verifica e approvazione, idonea formazione del personale e, ove necessario, specifici obblighi contrattuali imposti ai fornitori esterni cui sono affidate attività di comunicazione, marketing o gestione dei canali digitali.

Concludendo

Il Decreto 160/2026 introduce nuovi profili di rischio per le imprese che sviluppano, commercializzano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale.

Per le società non è sufficiente un aggiornamento formale del Modello 231: è necessario verificare concretamente quali sistemi di IA vengono utilizzati, quali rischi possono derivarne e quanto tali rischi siano rilevanti per la specifica organizzazione.

Qualora dalla valutazione emergano nuovi rischi rilevanti, sarà necessario verificare l’adeguatezza dei presidi esistenti e, ove occorra, aggiornare il Modello 231, le procedure interne e le misure di controllo.

L’obiettivo non è limitare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma consentirne un impiego consapevole, sicuro e conforme alla normativa, integrando l’innovazione tecnologica all’interno dei sistemi di controllo e della governance aziendale.

 

Avv. Serenella Peli