La bozza del nuovo accordo stato-regioni sulla formazione in azienda

La bozza del nuovo accordo stato-regioni sulla formazione in azienda

Con la legge n. 215 del 2021 era stata prevista l’emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di delineare gli elementi fondamentali per la formazione sulla sicurezza in azienda.

La rilevanza dell’Accordo risiede nell’importanza della formazione dei lavoratori, che deve essere garantita dal Datore di Lavoro, il quale infatti “assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]” (art. 37 del T.U. sulla Sicurezza).

Tale Accordo, secondo il comma 2 della norma sopra citata, deve prevedere la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui sopra.

Sebbene il nuovo Accordo avrebbe dovuto essere emanato entro giugno 2022, al momento è ancora in vigore l’Accordo del 21 dicembre 2011 e vi è solo una bozza di quello nuovo, la quale ci permette tuttavia di svolgere alcune considerazioni.

Una novità che dovrebbe essere introdotta riguarda i soggetti formatori, per cui la formazione non potrà essere erogata da chiunque, ma solo da quei soggetti debitamente qualificati secondo quanto previsto nell’Accordo (presumibilmente: soggetti Istituzionali, soggetti Accreditati, Organismi Paritetici o Associazioni sindacali).

Degna di nota è poi la possibile modifica relativa alla formazione specifica dei lavoratori, la quale, secondo la bozza, dovrà avere una durata minima di 6 ore, a prescindere dal codice ATECO e dal livello di rischio, con contenuti adeguati alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore e alla valutazione dei rischi. Al momento, infatti, la durata della formazione specifica varia a seconda del codice ATECO e del livello di rischio. La modifica che presumibilmente verrà introdotta dovrebbe comportare l’uniformità della durata minima, senza però escludere che, in base al rischio, possa essere necessaria una durata maggiore.

Novità molto importante, e da accogliere positivamente, riguarda la formazione del Datore di Lavoro, resa obbligatoria già nel 2021 con la Legge n. 215.

Il nuovo Accordo dovrà specificare le modalità della formazione e, secondo la bozza, il corso dovrebbe avere una durata di 16 ore suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico e l’altro sull’organizzazione e gestione della sicurezza.

Tale formazione dovrebbe essere svolta entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.

La prima formazione dei Preposti passerà da 8 a 12 ore, aumentando quindi considerevolmente, e l’aggiornamento diverrà biennale, così come già era stato stabilito dalla Legge n. 215/2021. Il corso di formazione per Dirigenti si ridurrà invece (inspiegabilmente) da 16 a 12 ore, prevedendo un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i soli dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

Inoltre, si prevede che verranno introdotti corsi di formazione teorico-pratici per la conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (un modulo teorico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 4 ore) e carroponti (un modulo teorico-tecnico di 4 ore più una parte pratica di 6 o 7 ore in base al carroponte).

Viene infine specificata la formazione prevista per coloro che operano in spazi confinati: il corso dovrebbe avere durata minima di 12 ore e dovrebbe essere composto da un modulo giuridico-tecnico ed uno pratico.

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