La cessione solidaristica di ferie e permessi

La cessione solidaristica di ferie e permessi

La cessione delle ferie e dei permessi da parte dei lavoratori per il nobile scopo della solidarietà tra colleghi è un istituto poco conosciuto e utilizzato, ma talvolta interessante.

Il Legislatore, con l’art. 24 del D.Lgs. 151/2001, ha voluto valorizzare il patrimonio individuale del lavoratore rappresentato dalle ferie non godute conferendogli degli scopi solidaristici e sociali.

La disposizione normativa prevede espressamente che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Tale disposizione deve tuttavia essere valutata in concerto con la più ampia normativa relativa all’orario di lavoro e tenendo in considerazione anche il principio costituzionale di irrinunciabilità alle ferie.

Infatti, la quota di ferie che può essere ceduta è quella che eccede i minimi di godimento individuali previsti dalla legge.

In particolare, ciò che è necessario salvaguardare è il diritto indispensabile del lavoratore di godere di almeno 4 settimane di ferie, per almeno la metà nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento).

Per dare concreta attuazione all’istituto, la stessa normativa demanda ai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro il compito di stabilire le condizioni e le modalità con le quali procedere.

Il CCNL Industria Metalmeccanica, il principale contratto diffuso nel nord Italia, prevede che allo scopo di dare la possibilità ai propri dipendenti di donare ferie e permessi venga preventivamente istituita, attraverso una regolamentazione aziendale, la c.d. “Banca Ore Solidale”. Inoltre, lo stesso CCNL prevede che la “Banca Ore Solidale” possa essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche per le donne vittime di violenza di genere e per le generiche situazioni di necessità grave.

I regolamenti aziendali dovranno stabilire, sempre rispettando le Linee Guida date dal CCNL, quali sono le situazioni per le quali si decide di avviare l’Istituto; il periodo e le modalità attraverso le quali aderire all’iniziativa, oltre che le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere dei permessi aggiuntivi. Il regolamento aziendale potrà prevedere anche eventuali forme di partecipazione aziendale all’azione solidaristica.

E’ utile rammentare infine che è sempre di fondamentale importanza garantire il rispetto della Privacy, sia per quanto riguarda la situazione familiare o personale dei beneficiari (disabilità del figlio minore, violenze di genere subite, etc) sia per quanto riguarda l’eventuale desiderio di anonimato del donante. Anche questi aspetti dovranno essere disciplinati dalla regolamentazione aziendale.

L’istituto concretizza dunque, da un lato l’opportunità per i lavoratori di esprimere concretamente ai colleghi il proprio sostegno; dall’altro, rappresenta un’occasione per il datore di lavoro di agevolare lo smaltimento delle ferie arretrate, con conseguente riduzione dei costi, e – perché no – dimostrare la concreta vicinanza ai propri dipendenti e alle loro famiglie.

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