La clausola Ex Works nei contratti di compravendita internazionale: determinante anche ai fini dell’individuazione della giurisdizione
Quando si stipula un contratto di compravendita internazionale stabilire quale sia il giudice competente a risolvere le eventuali controversie ad esso connesse può non essere semplice, specie quando la conclusione del contratto avviene non tramite la sottoscrizione di testi contrattuali ad hoc ma attraverso lo scambio di offerte, ordini, conferme d’ordine, accompagnati da condizioni generali di vendita e/o di acquisto.
In ambito europeo, il Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) prevede che, in assenza di espressa previsione contrattuale, la parte di un contratto internazionale di compravendita che intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale possa liberamente scegliere di adire (i) il giudice dello Stato membro in cui controparte ha il proprio domicilio (c.d. principio del foro del convenuto) o, in alternativa, (ii) il giudice del “[..] luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (c.d. principio del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio).
In buona sostanza, dunque, se quando stipuliamo un contratto di compravendita internazionale non vogliamo essere costretti a dover radicare le eventuali controversie nel Paese in cui la nostra controparte ha il proprio domicilio, stabilire con chiarezza quale sia il luogo di consegna della merce può essere molto utile.
In giurisprudenza ci si è a lungo domandati se, a tal fine, potesse ritenersi sufficiente l’inserimento in contratto di una delle clausole Incoterms elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) per assicurare regole internazionali uniformi nell’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci e nell’individuazione degli obblighi e dei rischi a carico del venditore e del compratore.
Per lungo tempo, la giurisprudenza italiana - in contrasto con quella della Corte di Giustizia dell’Unione europea - si è espressa in senso negativo ritenendo che il semplice inserimento nel contratto di un termine di resa (Incoterms) non potesse essere inteso, in mancanza di specifica pattuizione sul punto, quale chiara e univoca espressione della volontà delle parti di attribuire al luogo di trasferimento del rischio anche il valore di luogo di consegna della merce. A titolo meramente esemplificativo citiamo, tra le molteplici, la sentenza della Corte di Cassazione n. 32362/2018:
«In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215/2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l’inserimento nel contratto medesimo di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione». |
Ad una soluzione in senso opposto è di recente giunta la Corte di Cassazione che, in una pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 11346/2023) resa nell’ambito di una controversia per mancato pagamento di fatture tra una società venditrice italiana e una azienda acquirente francese, ha espressamente riconosciuta alla clausola Incoterms® EXW - riportata sia sulle fatture emesse dalla venditrice italiana sia negli ordini provenienti dall'acquirente francese - efficacia vincolante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i contraenti nonché della determinazione del luogo di consegna e della giurisdizione.
Di seguito ne riportiamo un significativo estratto:
«In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215/2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms® Ex Works (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna»». |
Con detta pronuncia la Corte di Cassazione si è dunque uniformata a quanto ormai da tempo statuito dalla giurisprudenza europea riconoscendo espressamente alla clausola Incoterms® Ex Works (anche) un ruolo determinante ai fini del radicamento della giurisdizione.