La Clausola Risolutiva Espressa nel Contratto di Agenzia per Mancato Raggiungimento del Volume Minimo

La Clausola Risolutiva Espressa nel Contratto di Agenzia per Mancato Raggiungimento del Volume Minimo

È assai comune, nella redazione di contratti di agenzia, l’inserimento di una clausola risolutiva espressa che dia facoltà al preponente, in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente di un determinato volume di vendite, di risolvere con effetto immediato il contratto stesso.

Mediante una pattuizione di tale tenore, viene sottratta al controllo giudiziario l’effettiva gravità dell’inadempimento imputabile alla parte - la cui sussistenza è invece imprescindibile in caso di risoluzione giudiziale - posto che nella clausola in esame è rimessa all’autonomia delle parti stesse la qualificazione di talune inadempienze (nel caso di specie, il mancato raggiungimento del volume minimo determinato) come gravi al punto da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

Il recesso immediato dal rapporto, operato mediante una clausola risolutiva espressa, consente peraltro di negare all’agente il diritto alla percezione dell’indennità sostituiva di preavviso e di quella suppletiva di clientela.

Sebbene la previsione di una tale clausola sia generalmente legittima per tutti i contratti, si deve evidenziare come negli ultimi 15 anni l’orientamento della Corte di Cassazione sul punto abbia subito un mutamento che ha progressivamente limitato l’automatismo del meccanismo spiegato.

Secondo l’opinione più recente dei giudici di legittimità infatti, da ultimo espressa con l'ordinanza n. 18030 del 23 giugno 2023, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa per mancato conseguimento del volume di vendite, il giudice è tenuto a verificare se l'inadempimento dell'agente sia grave al punto di integrare una giusta causa di recesso, non risultando più sufficiente la sola qualificazione come tale avvenuta ad opera delle parti. Questa valutazione comporta ampie considerazioni dell’organo giudicante circa le dimensioni economiche del contratto, l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e, soprattutto, la gravità della condotta dell'agente in termini - ad esempio - di negligenza nell’operato.

Alla luce di questa interpretazione restrittiva quindi, la previsione di una clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento del volume minimo di vendite nei contratti di agenzia è certamente valido e legittimo con la consapevolezza tuttavia che, avvalendosi della stessa, si potrà comunque essere chiamati a dimostrare la sussistenza di una giusta causa di risoluzione.

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