La Convenzione di Vienna del 1980 e la legge italiana: una convivenza possibile

Mappamondo illuminato su una scrivania in un ambiente interno con sfondo sfocato, mostrando Africa, Europa e parte dell’Asia

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (nota come CISG o Convenzione di Vienna del 1980) è uno degli strumenti più rilevanti per regolare gli scambi commerciali tra imprese di Paesi diversi.
Ratificata da oltre 90 Stati, tra cui Italia e Francia, essa mira a uniformare le regole in materia di formazione del contratto, obbligazioni delle parti e rimedi in caso di inadempimento o difetti del bene.

Tra i principi cardine della Convenzione vi è quello della “consegna conforme” (art. 35 CISG): il venditore deve fornire un bene idoneo all’uso previsto e privo di difetti.
Quando emergono vizi o malfunzionamenti, la CISG prevede un sistema di tutela dell’acquirente che, tuttavia, differisce sensibilmente da quello del Codice civile italiano.

Il caso in esame

La recente sentenza della Corte d’Appello di Riom (Francia, 2 aprile 2025) ha affrontato proprio questo tema, in una controversia tra la società italiana (venditrice) e la società francese (acquirente).

La vicenda riguardava la fornitura di un macchinario industriale destinato alla produzione di elementi in calcestruzzo, che si era rivelato difettoso e inutilizzabile. L’acquirente francese chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e un risarcimento per i danni subiti.

La società italiana eccepiva, tra l’altro, che l’azione fosse prescritta in base all’art. 1495 del Codice civile italiano, che prevede la prescrizione annuale dell’azione per vizi. L’acquirente replicava richiamando la CISG, sostenendo che il termine rilevante fosse quello biennale di decadenza previsto dall’art. 39 della Convenzione.

L’approccio della Corte d’Appello: applicazione combinata di CISG e legge italiana

La Corte d’Appello di Riom ha adottato un approccio equilibrato e armonizzante, volto a garantire coerenza tra la legge uniforme internazionale e il diritto nazionale applicabile.

In primo luogo, i giudici francesi hanno ribadito che la CISG si applica automaticamente ai contratti di vendita internazionale tra parti aventi sede in Paesi che ne sono parte — come Italia e Francia — salvo esplicita esclusione da parte dei contraenti (non avvenuta nel caso di specie).

Tuttavia, la CISG non disciplina il termine di prescrizione dell’azione giudiziaria, ma soltanto il termine di decadenza (due anni) entro cui l’acquirente deve denunciare il difetto al venditore.
Pertanto, in mancanza di una regola convenzionale sulla prescrizione, la Corte ha fatto applicazione dell’art. 7(2) CISG, che rinvia alla legge individuata dal diritto internazionale privato.

Richiamando il Regolamento (CE) n. 593/2008 “Roma I”, la Corte ha individuato come legge applicabile quella del Paese del venditore, ossia la legge italiana, e dunque l’art. 1495 c.c..

Una lettura “pro-CISG” dell’art. 1495 c.c.

Ciò che rende la sentenza particolarmente interessante è l’interpretazione che la Corte ha dato del rapporto tra la disciplina italiana e quella convenzionale.

Pur riconoscendo la validità del termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 1495 c.c., i giudici francesi ne hanno modulato la decorrenza.
In particolare, la Corte ha ravvisato che, avendo le parti contrattualmente pattuito la decorrenza della garanzia dalla messa in funzione del macchinario che richiedeva un periodo di installazione e collaudo, la consegna effettiva non poteva coincidere con la mera spedizione, ma con la messa in funzione completa dell’impianto.

Di conseguenza, l’azione avviata entro un anno da tale momento è stata ritenuta tempestiva, e non prescritta.

Nel sancire quanto sopra la Corte ha altresì ribadito che l’art. 1495 c.c. continua a valere come norma di prescrizione, ma viene applicato conformemente ai termini contrattuali convenuti tra le parti e, comunque, interpretato secondo i principi della Convenzione, in particolare quello di ragionevolezza e buona fede sancito dall’art. 7 CISG.

Il valore pratico per le imprese

La decisione della Corte di Riom è di grande rilievo per le imprese che operano nei mercati internazionali, perché ribadisce due concetti fondamentali:

  • La Convenzione di Vienna si applica automaticamente ai contratti di vendita internazionale, salvo esplicita esclusione. È quindi essenziale valutare, in fase contrattuale, se mantenerne o meno l’applicazione.
  • Anche quando il diritto nazionale si applica in via complementare, le sue norme devono essere interpretate alla luce dei principi della CISG, evitando che termini o formalità interni compromettano l’effettiva tutela delle parti.

Per le società italiane esportatrici, la sentenza è un promemoria prezioso: nei rapporti con controparti estere, occorre considerare attentamente la decorrenza della prescrizione e le modalità di denuncia dei vizi, tenendo conto sia della legge italiana sia della CISG.

Una decisione che rafforza la prevedibilità e l’equilibrio nei rapporti commerciali internazionali, e che ricorda alle imprese l’importanza di un’accurata gestione contrattuale e documentale.