La crisi delle materie prime: come tutelarsi?
Tra gli innumerevoli effetti negativi connessi allo scoppio del conflitto armato tra Russia e Ucraina vi è, senza dubbio, quello di aver aggiunto ulteriori tensioni nel mercato delle materie prime, già fortemente sollecitato dagli importanti rincari della ripresa post pandemica.
Ad oggi, la grande difficoltà nel reperimento delle materie prime e i costanti aumenti nei relativi costi di approvvigionamento, stanno invero causando sempre più problemi alle imprese italiane, rendendo oltremodo difficoltoso l’adempimento da parte delle stesse degli obblighi contrattuali assunti.
Pur senza dimenticare che ogni contratto determina una situazione a sé - e che pertanto qualunque generalizzazione potrebbe contrastare con il contenuto di specifiche clausole contrattuali - l’obiettivo di questo nostro breve intervento vuole essere quello di cercare di fare chiarezza su alcuni aspetti giuridici fondamentali e fornire, per quanto possibile, agli operatori commerciali alcuni utili spunti di riflessione.
Caso 1
· La Vostra Società si è impegnata a fornire ad un cliente la merce entro il giorno X. Ad oggi, i Vs. fornitori, per effetto del conflitto, non stanno più consegnando la materia prima e verosimilmente non riuscirete a rispettare il termine di consegna pattuito. |
Il primo passaggio da compiere è quello di verificare se il contratto che avete concluso con il Vs. cliente contenga una “clausola di forza maggiore” che contempli, tra gli eventi idonei ad escludere la Vs. responsabilità in caso di ritardo nell’adempimento della Vs. prestazione, l’eventuale ritardo e/o difficoltà nella consegna di componenti o materie prime da parte dei Vs. fornitori.
Qualora il Vs. contratto contenga una clausola di questo tipo, sarà Vs. facoltà invocare la causa di forza maggiore con conseguente esclusione, per tutta la durata dell’impedimento, di ogni Vs. responsabilità per il ritardo nella consegna.
In difetto di una clausola del tipo di quella di cui sopra, la situazione diviene più complessa. Vi sarà infatti richiesto di verificare quale sia la legge applicabile al Vs. contratto così da valutare, sulla base delle specifiche norme applicabili, quale sia la disciplina dettata sul punto da tale legge.
Ecco dunque che nel caso in cui il Vs. contratto sia, ad esempio, disciplinato dalla legge italiana potrebbero - e qui il condizionale è d’obbligo non potendosi prescindere da una valutazione caso per caso - sussistere i presupposti per invocare l’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione che, ai sensi dell’Art. 1256, co. 2, Codice civile, esclude la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento della propria prestazione nel caso in cui quest’ultima divenga temporaneamente impossibile per causa a lui non imputabile. Attenzione però: la responsabilità del debitore sarà esclusa solo per il perdurare della situazione di impossibilità, una volta cessata la quale il debitore sarà dunque tenuto a dar pronta esecuzione al contratto sottoscritto.
Caso 2
· La Vostra Società si è impegnata a fornire a un Cliente un determinato Prodotto ma i rincari nei costi della materia prima rendono oggi la Vs. prestazione troppo onerosa e dunque per Voi non più economicamente vantaggiosa. |
Diversamente dalla situazione di cui al “Caso 1”, in questa seconda ipotesi la Vs. prestazione è divenuta - non temporaneamente impossibile ma - “semplicemente” eccessivamente onerosa, di talché il forte squilibrio tra il valore economico della Vs. prestazione e quella di controparte (i.e. il pagamento del prezzo convenuto) rende l’esecuzione del contratto fortemente iniqua.
Da un punto di vista giuridico, per affrontare tale situazione occorrerà anzitutto verificare se il contratto da Voi concluso con il Vs. Cliente contenga una “clausola di revisione del prezzo”, vale a dire una clausola che preveda l’automatico adeguamento del prezzo convenuto in contratto ovvero il Vs. diritto a rinegoziare lo stesso nel caso in cui, per fatti eccezionali ed imprevedibili, si verifichino aumenti nei costi delle materie prime.
Nel caso in cui il Vs. contratto non contenga una clausola di questo tipo - così come nel “Caso 1” - dovrà prima di tutto verificarsi la legge applicabile al contratto, compiendo sulla scorta di ciò tutte le opportune considerazioni.
Così, per i contratti disciplinati dalla legge italiana, potrà ad esempio prospettarsi l’applicazione dell’Art. 1467 Codice civile che, con riferimento ai contratti a esecuzione continuata, periodica o differita prevede che la Parte la cui prestazione diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili possa domandare la risoluzione del contratto, che potrà essere evitata nel solo caso in cui la controparte offra di modificare equamente le condizioni del contratto [Attenzione però: perché possa essere fatta valere l’eccessiva onerosità sopravvenuta è necessario che sussistano svariati presupposti ed è onere della parte che intende avvalersene provarne l’esistenza: quest’ultima dovrà infatti, ad esempio, provare che l’onerosità è sopravvenuta dopo la conclusione del contratto ma prima della mora, che tale onerosità è eccessiva (nel senso che supera la normale alea di un operazione economica, generando uno squilibrio economico grave tra prestazione e controprestazione)].
E ancora: qualora il contratto da Voi concluso sia in realtà un contratto di appalto (e non di vendita, in quanto avente ad oggetto la realizzazione di un prodotto complesso sulla base di specifiche tecniche ricevute dal cliente e pertanto sensibilmente diverso da quelli che sono i Vs. prodotti standard), ecco allora che potrete invocare l’Art. 1664 Codice civile che riconosce espressamente al Committente (così come anche all’appaltatore) il diritto di chiedere una revisione del prezzo nel caso in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto.
Caso 3
· La Vostra Società intende sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con un Cliente. Che cosa può fare per tutelarsi dal rischio di ritardi nella consegna della materia prima e/o di ulteriori aumenti nei costi di approvvigionamento della stessa? |
I suggerimenti e le accortezze da assumere potrebbero essere svariati. In linea generale, potrebbe essere utile, come sopra già rilevato, inserire in contratto:
- una clausola di forza maggiore che preveda, tra gli eventi di forza maggiore, il ritardo o la difficoltà nella consegna di componenti e/o delle materie prime da parte dei fornitori del Venditore;
- una clausola di revisione del prezzo che preveda l’automatico adeguamento del prezzo convenuto in contratto ovvero il diritto del Venditore di rinegoziare il prezzo stesso nel caso in cui, per fatti eccezionali ed imprevedibili, si verifichino aumenti nei costi delle materie prime.
Conclusione
Le variabili da prendere in considerazione quando si tratta di stabilire se, nel caso di specie, sussistano o meno i presupposti per invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o l’eccessiva onerosità sopravvenuta sono molteplici e non sempre di facile individuazione.
Ogni valutazione non può - e non deve - prescindere da un’attenta disamina del singolo contratto concluso volta a verificare l’esistenza di eventuali specifiche clausole nonché la legge applicabile al contratto stesso.
Il consiglio generale alle imprese che dovessero avere difficoltà nell’adempiere con regolarità e puntualità alle proprie obbligazioni commerciali contrattuali è dunque quello di consultarsi con il proprio legale di riferimento che, caso per caso, potrà consigliare la soluzione più idonea.
Avv. Giulia Stefanini