La denominazione d’origine protetta del “Prosecco”

La denominazione d’origine protetta del “Prosecco”

L’Italia si trova ad affrontare una nuova battaglia contro la Croazia sulla denominazione d’origine protetta “Prosecco.”

Il Prosecco, vino frizzante secco caratterizzato da note floreali e fruttate tipiche delle uve che crescono sulle colline trevigiane patrimonio dell’Unesco, rientra tra le eccellenze agroalimentari del nostro Made in Italy.

Il Prosecco, in virtù di queste sue uniche caratteristiche organolettiche, gode dello status di denominazione d’origine protetta a partire dal 2009[1] e della relativa tutela prevista dal Regolamento UE n. 1308/2013[2]. In particolare, detto Regolamento garantisce, da un lato, ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica presentino specifiche caratteristiche legate alla loro provenienza geografica; dall’altro, consente agli operatori agricoli di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della notorietà discendente dalla qualità di prodotti agricoli muniti di indicazione geografica registrata.

Già nel 2013 l’Italia è scesa in campo per difendere la famosa e prestigiosa denominazione d’origine protetta “Prosecco” contro il tentativo croato di registrare la menzione tradizionale “Prosek,” utilizzata per identificare quattro vini dolci ottenuti da uve appassite provenienti dalla regione della Dalmazia. L’Italia è riuscita, fortunatamente, a bloccare questo primo tentativo di registrazione della denominazione “PROSEK,” ottenendo il rigetto della relativa domanda dimostrando alla Commissione Europea che l’utilizzo di tale denominazione avrebbe creato confusione nella platea dei consumatori, perché indotti a stabilire un nesso di vicinanza tra i due prodotti­[3].

L’Italia ha per ora vinto solo la battaglia, ma non la guerra.

La Croazia il 22 settembre 2021 ha nuovamente presentato una ulteriore domanda di registrazione della menzione tradizionale “PROSEK”[4].

Alla luce di ciò, potrebbe aprirsi un nuovo fronte se (come immaginiamo avvenga) l’Italia dovesse agire nuovamente di fronte alla Commissione Europea per impedire il riconoscimento della  denominazione PROSEK come menzione tradizionale .

Infatti, il suo riconoscimento rappresenterebbe un altro duro colpo per l’Italia e per il suo patrimonio di prodotti tipici e potrebbe aprire una via alla diffusione di denominazioni d’origine che evocano quelle italiane, così da trarne indebitamente vantaggio.

In caso di azione, la recente giurisprudenza europea potrebbe offrirci valido aiuto: nel caso “Champanillo[5],” che ha visto scontrarsi il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, e la catena di tapas bar spagnola che utilizza il segno “Champanillo” per contraddistinguere il suo servizio di ristorazione, è stata comunque riconosciuta la violazione della denominazione d’origine protetta dello “champagne e il divieto dell’uso del termine “Champanillo,” (“piccolo champagne” in spagnolo) nonostante l’uso per servizi di ristorazione e non vini.  La Corte si è soffermata sulla nozione di evocazione, disciplinata dall’art. 103 §2 lett. b)[6], e sulla possibilità di estendere detta disciplina anche all’ipotesi in cui vengano utilizzati segni che evocano le DOP per designare non già prodotti ma servizi.

In particolare, con questa pronuncia la Corte di Giustizia ha chiarito quanto segue:

  • Il criterio per accertare l’esistenza di “un’evocazione,” ai sensi dell’art. 103 §2 lett. b), è che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine contestato, utilizzato per designare un certo prodotto, e l’indicazione geografica protetta. l’esistenza di tale nesso può essere accertata prendendo in considerazione diversi fattori, in particolare l’incorporazione parziale della denominazione protetta, l’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni.

 

  • Il Regolamento che protegge le DOP riconosce a queste ultime una tutela ad ampio raggio contro usurpazioni, imitazioni ed evocazioni che si estende non solo ai prodotti ma anche ai servizi.

La Corte di Giustizia, quindi, ha vietato l’uso di nomi, per contraddistinguere prodotti o servizi, che evocano in modo strumentale ed ingannevole denominazioni d’origine riconosciute e tutelate dalle norme dell’Unione Europea.

In conclusione, riteniamo che l’Italia abbia l’interesse ad agire per impedire la registrazione della menzione tradizionale croata PROSEK e la creazione di un precedente pericoloso per tutte le denominazioni d’origine protette.

 

[1] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000002936.

[2] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:it:PDF

[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2013-006284-ASW_EN.html.

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.384.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A384%3ATOC

 

[5] Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) vs. GB, causa C‑783/1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0783.

[6] Art. 103 §2 lett. b) del Regolamento n. 1308/2013: “Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: […] b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili.”

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