La nuova direttiva UE in materia di reati ambientali

La nuova direttiva UE in materia di reati ambientali

Il 26 marzo 2024 il Consiglio Europeo ha approvato la nuova Direttiva UE (Direttiva) in materia di reati ambientali e rafforzamento della protezione egli ecosistemi, la quale sostituirà la precedente ormai datata Direttiva 2008/99/CE.

La nuova Direttiva introduce nuovi reati ambientali, inasprisce le sanzioni e stimola la cooperazione internazionale.

Dai considerato introduttivi del testo, punti (4) e (5), si comprende lo scopo innovatore della Direttiva rispetto alla normativa antecedente:

“Le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente.

È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e dovrebbe essere migliorata l'efficacia dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali.”


I nuovi reati

All’art. 3 sono elencate le nuove fattispecie di reato, tra queste, a mero titolo di esempio, vi sono: il commercio illegale di legname; l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive e le gravi violazioni della legislazione dell'Ue in materia di sostanze chimiche; l’esaurimento delle risorse idriche.

Rilevanti ai nostri fini sono inoltre i nuovi reati che potrebbero potenzialmente rientrare nei c.d. corporate crimes, tra i quali citiamo:

  • l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti […] comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, […] se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.


Reati qualificati

Sempre all’art. 3 è stabilito l’obbligo per gli Stati membri di prevedere reati qualificati*, ossia prevedere l’aggravante dell’evento, per quelle condotte da cui conseguono:

  1. a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o
  2. b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

 

È chiaro l’intento di tutelare quindi l’ambiente inteso in senso esteso. Anzi, visto il considerato n. (21), è ravvisabile l’intenzione di introdurre nel sistema europeo una prevenzione del c.d. “ecocidio”.

Invero, così si esprime il considerato n. (21):

[…] “Tali reati qualificati possono comprendere condotte paragonabili all'"ecocidio", che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali.”


Responsabilità per le persone giuridiche

La responsabilità delle persone giuridiche prevista dalla Direttiva è molto simile a quella introdotta dal D.lgs. 231/2001.

All’art. 6 il legislatore europeo prescrive quanto segue: “Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 […]” nel caso in cui tali reati siano commessi a vantaggio dell’ente da persone che detengono una posizione preminente, ma anche da persone dipendenti.

Infatti, sulla falsariga del d.lgs. 231/2001, la Direttiva prevede la responsabilità delle persone giuridiche anche “quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 [ndr soggetto con posizione preminente] abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.”

Tra le sanzioni interdittive, ulteriori a quelle già previste dal nostro D.lgs. 231/2001, la Direttiva propone all’art. 7:

  1. f) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
  2. g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
  3. h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
  4. i) l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.

 

L’adozione di un sistema di compliance di cui alla lettera i), quindi, è prevista come sanzione, a differenza di quanto previsto dal nostro sistema nazionale, il quale considera il Modello Organizzativo come possibile esimente.

In tal modo, la Direttiva apre la strada ad una nuova ulteriore funzione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001.


Whistleblowing

Una novità importante è poi introdotta con l’art. 14, rubricato “Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini”, il quale prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare “le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale”.

In tal modo si ampliano i soggetti che, segnalando la commissione di reati ambientali, sono tutelati dalle garanzie previste per i whistleblower disposte dalla c.d. normativa Whistleblowing (D.lgs. 24/2023).

 

*I reati qualificati, nella versione inglese qualified criminal offences, sono assimilabili ai reati aggravati dall’evento.
Al considerato n. (21) infatti: “ […] tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva.”

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com