La responsabilità del committente per omissione di informazioni negli appalti endoaziendali
In tema di appalti endoaziendali, una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale – la n. 13291 del 30.03.23 - ha chiarito come anche la società committente non sia esente da responsabilità in caso di infortunio di dipendenti della società appaltatrice.
In particolare, alla società committente è stata addebitata la violazione dell’articolo 26 del D.lgs. 81/2008, il quale prescrive gli obblighi connessi ai contratti di appalto della società committente.
Tra questi obblighi, la norma prevede il dovere del datore di lavoro di fornire ai soggetti appaltatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Al comma 3, inoltre, la norma prevede l’obbligo del datore di lavoro di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) indicando le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
IL CASO DI SPECIE
La società committente incaricava una società cooperativa di svolgere lavori di pulizia in un punto vendita in corso di allestimento in vista dell’imminente inaugurazione. Il giorno successivo all’inaugurazione stessa, si verificava l’infortunio di un dipendente della società appaltatrice mentre questi utilizzava un compattatore di cartoni di proprietà della società committente. Il lavoratore, tentando di sbloccare il compattatore inceppato, apriva i cancelletti e saliva sui cartoni stessi. Durante questa operazione, la griglia si chiudeva improvvisamente causando il riavvio del macchinario e conseguentemente lesioni gravi al lavoratore stesso.
Emergeva che il compattatore di cartoni era stato installato pochi giorni prima dell’infortunio e successivamente a un sopralluogo effettuato dalla società appaltatrice.
I rischi connessi al macchinario non erano stati valutati né inseriti nel DUVRI dalla società committente, che quindi aveva omesso di fornire alla società appaltatrice le informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di sorveglianza in riferimento all’utilizzo del macchinario medesimo. E ciò, nonostante l’uso generalizzato e non presidiato del compattatore da parte di tutti coloro che a vario titolo collaboravano alla pulizia dei locali per l’imminente inaugurazione.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui ha condannato il delegato del datore di lavoro (delegato del DL) della società committente, mentre ha cassato con rinvio la sentenza nella parte in cui ha condannato il datore di lavoro (DL) della società appaltatrice.
Di seguito riportiamo i punti di principale interesse.
La responsabilità del delegato del datore di lavoro della società committente
La responsabilità del delegato del DL della società committente è stata individuata nell’omissione della valutazione dei rischi relativi all’utilizzo del compattatore di cartone, i quali non erano stati inseriti nel DUVRI.
Il ricorrente ha sostenuto che l’utilizzo del macchinario non rientrasse nell’oggetto del contratto e per questo non era necessario includere i rischi relativi al suo utilizzo nel DUVRI.
Tuttavia, la Corte ha affermato come ciò a nulla rileva. Ha sottolineato, infatti, che il committente è obbligato a valutare “tutti i rischi che possano comunque “incidere” sull’attività oggetto di appalto”.
Ciò anche in considerazione del fatto che nel contratto stesso era stato previsto genericamente che i dipendenti della società appaltatrice avrebbero potuto usare le attrezzature non di proprietà qualora autorizzati dal committente.
Invero, proprio al lavoratore stesso, il giorno dell’infortunio, era stato richiesto di aiutare con lo smaltimento dei cartoni. A tal proposito gli era stato mostrato in precedenza dall’assistente del direttore del negozio come procedere in caso di inceppamento del macchinario.
La Corte inoltre ha rigettato l’argomentazione del ricorrente secondo cui la causa dell’infortunio fosse stata la condotta imprudente del lavoratore, poiché la completa omissione della valutazione del rischio ha comportato che l’attività lavorativa fosse svolta priva di controllo, rappresentazione e preventiva gestione del committente.
Ha rigettato altresì l’argomentazione secondo la quale, poiché il macchinario era stato installato soltanto il giorno prima dell’infortunio, non ci fosse stato il tempo materiale di aggiornare il DUVRI.
L’art. 26 del decreto legislativo richiede infatti un aggiornamento del DUVRI “adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture” ed è quindi responsabilità del committente informare prontamente l’appaltatore di ogni modifica o novità nell’ambiente di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro della società appaltatrice
La Corte ha proceduto poi chiarendo la responsabilità del DL della società appaltatrice, il quale era stato condannato in primo grado ed in appello per aver sottoscritto un DUVRI generico e per aver quindi accettato che i propri dipendenti potessero utilizzare dei macchinari non di proprietà, senza prevedere la necessità di valutare e impartire idonea formazione/informazione.
La Corte di Cassazione, cassando con rinvio la sentenza nella parte ora richiamata, se da una parte ha riconosciuto che “l’accettazione passiva di un DUVRI incompleto non esime il datore di lavoro dal verificarne criticamente l’idoneità ed attivare la coerente catena delle misure antinfortunistiche”, dall’altra, ha riconosciuto altresì che l’omissione da parte del committente della valutazione dei rischi insiti nell’ambiente di lavoro, qualora non altrimenti riconoscibili, “potrebbe ragionevolmente sfuggire anche al più attento controllo dell’appaltatore”.
Ha sottolineato la Corte che presupposto fondamentale dell’obbligo di cooperazione e coordinamento ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 è “l’assolvimento, da parte del committente, del primigenio obbligo informativo […] al quale tale garante deve ottemperare mediante la corretta redazione del DUVRI”.
Ha continuato la Corte affermando come “il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice […] per poter adempiere nei confronti dei suoi dipendenti agli obblighi informativi, formativi e preventivi che riguardino rischi diversi da quelli specifici dell’attività oggetto di appalto, deve essere in condizione di conoscere preventivamente i rischi inerenti all’ambiente di lavoro “incidenti” sull’attività dell’oggetto dell’appalto”.
CONCLUSIONI
La sentenza della Corte ha chiarito l’estensione degli obblighi informativi del committente verso l’appaltatore. Il committente è responsabile in caso di infortunio di dipendenti della società appaltatrice qualora abbia omesso di trasmettere le informazioni previste dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008. Tale omissione, inoltre, può sollevare l’appaltatore da responsabilità quando tale omissione comporta l’impossibilità di questi di conoscere preventivamente i rischi inerenti all’ambiente di lavoro.