Le clausole che non possono mancare in un contratto di vendita internazionale
Avete intenzione di vendere un prodotto ad un’azienda la cui sede d’affari si trova al di fuori dell’Italia ma non sapete come regolamentare, sotto il profilo contrattuale, il Vostro rapporto?
Eccovi, alcune brevi indicazioni in merito alle clausole che non potranno mancare nel Vostro contratto.
- LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Quando s’intende mettere a punto un contratto di vendita internazionale, il primo passo da compiere è quello di individuare la legge regolatrice del contratto, vale a dire le norme di legge cui il Giudice dovrà far riferimento, in caso di controversia, per ricavare la disciplina applicabile agli aspetti contrattuali non espressamente definiti in contratto.
In molti casi la tendenza dei contraenti è quella di insistere perché il contratto venga disciplinato dalla legge del proprio Stato di appartenenza ma: che fare quando la propria controparte non vuole saperne di sottoporre il contratto alla legge italiana?
Sul punto, diverse sono le considerazioni che devono essere svolte a seconda che la propria controparte abbia sede in uno Stato che ha - o meno - ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
Nel primo caso, la situazione di impasse sarà facilmente risolvibile. In mancanza di un accordo con controparte in merito alla legge applicabile al contratto, a trovare applicazione sarà proprio la Convenzione di Vienna che, in materia di vendita internazionale di beni mobili, stabilisce una disciplina uniforme per tutti gli Stati che l’hanno ratificata (ad oggi, oltre cento) e che, se non espressamente esclusa dalle Parti, trova applicazione in via automatica.
Discorso diverso dovrà invece farsi nel caso in cui la controparte abbia sede in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. In dette circostanze, pur potendo comunque proporre a controparte l’applicazione della Convenzione di Vienna, sarà invero importante redigere un contratto il più ampio e dettagliato possibile così da evitare che, in sede di controversia, vi siano aspetti - non espressamente previsti in contratto - per la disciplina dei quali debba farsi riferimento alla normativa della controparte.
- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Diverso dalla scelta della legge applicabile al contratto è invece l’aspetto relativo all’individuazione del foro competente, vale a dire dell’autorità preposta a risolvere le eventuali controversie insorte in relazione all’interpretazione e all’esecuzione di un contratto. In linea generale, le soluzioni che le parti possono alternativamente scegliere sono due: la giurisdizione ordinaria e l’arbitrato.
Attenzione però: in mancanza di una convenzione internazionale, la legittimità di tale scelta dipenderà dalla legislazione dei due Paesi interessati. Mentre infatti è improbabile che le norme sulla giurisdizione di uno Stato rifiutino la competenza attribuita dalle parti ai propri giudici, è invece possibile che esse non ammettano una deroga della giurisdizione in danno ai propri giudici.
- CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE PER LE IPOTESI DI RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA MERCE
Come noto, tra le principali obbligazioni del Venditore vi è quella di consegnare la cosa venduta al compratore nei termini pattuiti.
A tutela del Venditore potrebbe quindi essere utile inserire nel contratto di vendita una clausola che escluda qualsivoglia sua responsabilità per gli eventuali danni derivanti - direttamente o indirettamente - dal ritardo nella consegna della merce.
Non sempre tuttavia l’Acquirente accetta che la responsabilità del Venditore venga esclusa e può accadere che questi insista affinché nel contratto venga, ad esempio, inserita una clausola penale a carico del Venditore.
In tale ultima ipotesi, è importante che la clausola penale sia formulata in modo tale che l’entità del danno risarcibile sia limitata a quanto pattuito in contratto a titolo di penale, con espressa esclusione del diritto del compratore al risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.
- CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE IN CASO DI CONSEGNA DI BENI VIZIATI.
Disciplinare nel modo più preciso e dettagliato possibile la garanzia è sicuramente di fondamentale importanza quando si intende vendere della merce. In particolare, è importante individuare: (i) i termini entro i quali il compratore deve denunciare gli eventuali vizi; (ii) la durata della garanzia; (iii) i rimedi offerti per far fronte ad eventuali vizi; (iv) i casi di esclusione di operatività della garanzia; (v) le limitazioni ed esclusioni del risarcimento danno.
Ricordate che la garanzia è un diritto nella piena disponibilità delle Parti, le quali sono libere di derogare alle previsioni normative e scegliere come meglio disciplinare l’aspetto della garanzia.
- CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Dotarsi di una clausola di forza maggiore “di qualità”, alla quale poter ricorrere specie in caso di contratti internazionali non disciplinati né dalla Legge italiana né dalla Convenzione di Vienna del 1980, è sicuramente una buona prassi.
Mentre infatti nei contratti disciplinati dalla Legge italiana - così come in quelli cui si applica la Convenzione di Vienna - il fatto che il contratto non contenga una clausola di forza maggiore è, di per sé, una circostanza priva di conseguenze (dal momento che sia la legge italiana che la Convenzione di Vienna escludono espressamente la responsabilità del debitore laddove l’esecuzione del contratto divenga oggettivamente impossibile), la questione diviene invece più problematica quando ci si muove nell’ambito di sistemi di tradizione giuridica anglo sassone. Questi ultimi, infatti, pur conoscendo la forza maggiore, non hanno disciplinato tale istituto in nessuna disposizione di legge con la conseguenza dunque che se il contratto non contiene una clausola ah hoc non è possibile invocare “in sostituzione” nessuna disposizione di legge.
- CLAUSOLA DI HARDSHIP
Considerato l’attuale incremento nei prezzi delle materie prime può infine essere utile inserire in contratto una clausola cosiddetta di hardship che permetta di individuare, sin da subito, quelli che saranno i possibili rimedi esperibili qualora, per effetto del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la fornitura della merce dovesse diventare eccessivamente onerosa (potrebbe, ad esempio, essere utile prevedere dei criteri di revisione del prezzo piuttosto che la possibilità di chiedere risoluzione del contratto).
Avv. Giulia Stefanini