Le principali novità introdotte dal Decreto Fisco Lavoro in materia di Sicurezza sul lavoro

Le principali novità introdotte dal Decreto Fisco Lavoro in materia di Sicurezza sul lavoro

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha introdotto rilevanti novità in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ecco le principali:

  1. Formazione ed addestramento

Nell’ambito della formazione, il Decreto prevede una piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti quanto all’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, nonché  un aggiornamento periodico (in precedenza non era ufficialmente previsto l’obbligo formativo a carico del Datore di Lavoro).

Le attività formative dei preposti devono ora essere svolte interamente con modalità in presenza (non sarà pertanto più consentito l’e-learning!) e ripetute con cadenza almeno biennale (in precedenza l’aggiornamento era previsto ogni cinque anni) e, in ogni caso, qualora si rendesse necessario.

In merito all’addestramento vi è ora la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

È inoltre previsto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato Regioni adotti un nuovo accordo nel quale vengano accorpati, rivisitati e modificati gli Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione; tale accordo individuerà durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti e delle verifiche di efficacia della formazione.

  1. Figura del preposto

Il Decreto riforma gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 meglio specificando e rafforzando il ruolo del preposto.

Innanzitutto è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare i preposti che svolgano le attività di vigilanza. La misura è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Si stabilisce inoltre, in parziale riforma dell’art. 19 del D. Lgs. N. 81/2008, che quando il preposto rileva comportamenti non conformi, lo stesso è obbligato a intervenire, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Il preposto inoltre, in condizione di pericolo, se necessario, è tenuto ad interrompere temporaneamente l’attività e a segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Il Decreto ha previsto inoltre che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. L’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

  1. Vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza

Il precedente testo normativo dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2001 assegnava la titolarità della vigilanza alle Aziende sanitarie locali, lasciando all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una competenza marginale, limitata solo a determinati settori.

Il Decreto in oggetto prevede oggi una parificazione del ruolo dell’INL a quello dell’Azienda sanitaria locale.

 

  1. Sospensione dell’attività imprenditoriale

Il Decreto riforma l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 introducendo nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa; il nuovo art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate”, essendo sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I, documento che elenca le gravi violazioni che comportano l’adozione del provvedimento (tra le quali viene ripristinata la mancata notifica all’Organo di Vigilanza, prima dell’inizio dell’attività, dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto).

 

Il Decreto introduce, quale condizione per l’adozione del provvedimento, la situazione in cui, al momento della visita ispettiva, almeno il 10% (e non più il 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, senza che sia stata effettuata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tale percentuale deve essere calcolata sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro durante l’ispezione, pertanto la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’ispezione è del tutto ininfluente e il provvedimento verrà comunque adottato.

Inoltre, al fine di tutelare i lavoratori che dovessero essere allontanati dai luoghi di lavoro in ragione del provvedimento di sospensione, il Decreto ha previsto l’obbligo del Datore di Lavoro di corrispondere loro integralmente la retribuzione e di versare i relativi contributi.

 

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