Le sanzioni UE verso la Russia: il cosiddetto “dodicesimo pacchetto”

Le sanzioni UE verso la Russia: il cosiddetto “dodicesimo pacchetto”

Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio Europeo ha emanato il cosiddetto “dodicesimo pacchetto” di sanzioni contro la Russia attraverso il Regolamento (UE) 2023/2878 (che modifica il Regolamento (UE) 833/2014), il Regolamento (UE) 2023/2873 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 (che modificano il Regolamento (UE) 269/2014).

Tali regolamenti includono una serie di previsioni volte a colpire ulteriormente la capacità bellica della Russia, prendendo di mira settori rilevanti per l’economia del Paese e rendendo più difficile eludere le sanzioni UE, oltre ad aumentare le persone e le entità alle quali tali sanzioni di rendono applicabili.

Di particolare impatto per il mercato dell’import/export è il divieto di reimportazione in Russia di beni considerati di importante valore per l’economia russa.

La c.d. No Russia clause

Il nuovo Articolo 12 octies del Regolamento UE 2878/2023 prevede infatti che i contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi diverso dalla Russia) di determinati beni e tecnologie sensibili (elencati negli Allegati XI, XX e XXXV), nonché di prodotti comuni ad alta priorità, dovranno contenere una clausola contrattuale che preveda l’espresso divieto di riesportazione in Russia o per un uso in Russia, oltre a predisporre i rimedi adeguati in caso di sua violazione. Inoltre, qualora l’acquirente situato in un Paese terzo violi tale obbligo contrattuale di riesportazione, la controparte venditrice situata nello Stato membro dell’Unione dovrà informare l’autorità competente di detto Stato non appena venga a conoscenza della violazione.

Di quali beni si tratta?

La clausola contrattuale no-Russia clause si applica all’esportazione di una gamma piuttosto ampia di beni, fra cui prodotti comuni, ma considerati dall’UE “ad alta priorità” che si trovano elencati nell’Allegato XL appositamente creato dal c.d. dodicesimo pacchetto e che ricomprende merci con caratteristiche tra loro diverse. Tra questi sono inclusi, a titolo esemplificativo, i circuiti integrati elettronici, apparecchi per l’interruzione e il sezionamento di circuiti elettrici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, etc.

Applicazione temporale della norma  

La norma stabilisce che la riesportazione in Russia o per un uso in Russia sarà vietata a partire dal 20 marzo 2024 e che, entro tale data, dovranno essere adeguati i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 la cui esecuzione si protragga oltre il 20 dicembre 2024. Non sarà, invece, necessario adeguare i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, a condizione che la relativa esecuzione avvenga entro e non oltre il 20 dicembre 2024.

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È dunque di fondamentale importanza effettuare le verifiche in termini di classificazione doganale dei beni che si intendono commercializzare fuori dal territorio italiano e, qualora rimangano ancora incertezze al riguardo, utilizzare lo strumento dell’ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) che fornisce all’azienda un parere dell’autorità doganale centrale in tema di voce doganale, incontestabile da parte delle autorità in sede di sdoganamento.

Bisognerà, inoltre, avere cura di inserire nei propri contratti commerciali, interessati dall’Articolo 12 octies del Regolamento UE 2878/2023, la c.d. no-Russia clause così da evitare di incorrere in sanzioni. In proposito si precisa che, essendo demandato a ciascuno Stato membro dell’Unione il compito di definire l’apparato sanzionatorio per gli esportatori stabiliti nel medesimo Stato che violino le disposizioni del Regolamento, non risulta che al momento l’Italia abbia provveduto specificatamente in tal senso.

 

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