“Norme antincendio”: da settembre, novità per le Imprese.

“Norme antincendio”:  da settembre, novità per le Imprese.

A partire dal mese di settembre 2022 entreranno in vigore n. 3 Decreti Ministeriali, che apportano (in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008) modifiche, che incidono sulla gestione della prevenzione degli incendi nelle aziende.

Si tratta dei decreti ministeriali D.M. 1 settembre 2021 - DECRETO 1, che entrerà in vigore il 25 settembre 2022; D.M. 2 settembre 2021 - DECRETO 2, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 e il D.M. 3 settembre 2021 - DECRETO 3, che entrerà in vigore il 22 ottobre 2022.

Ecco le principali novità.

  1. Il DM 1 settembre 2021 – DECRETO 1Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

Esso stabilisce:

  • che qualsiasi intervento di manutenzione e di controllo su impianti, attrezzature e altre misure di progettazione antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’Allegato II al Decreto.

Al riguardo, viene definita la figura del “tecnico manutentore qualificato”, cui dovranno essere demandati tutti i controlli relativamente a impianti, attrezzature e misure di sicurezza antincendio. Vengono inoltre determinati criteri per la qualifica tecnico-professionale dei lavoratori delle società esterne che effettuano i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio, che dovranno svolgere un percorso formativo adeguato su ciascun presidio in relazione al quale andranno ad eseguire la verifica (e quindi in possesso di adeguata certificazione).

  • l’obbligo, per i datori di lavoro, di tenere un apposito registro nel quale annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il registro dovrà inoltre essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
  1. Il DM 2 settembre 2021 – DECRETO 2Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

Tale Decreto:

  • definisce i destinatari e le casistiche in relazione ai quali vige l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza;
  • detta una precisa cadenza temporale per la formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle esercitazioni antincendio;
  • stabilisce una nuova definizione dei livelli di rischio-incendio.
  • Piano di Emergenza

L’obbligo di redazione del Piano di Emergenza vigerà per i seguenti soggetti:

  • società sottoposte a SCIA antincendio;
  • società con luoghi di lavoro occupati da almeno n. 10 dipendenti e per luoghi di lavoro indicati nell’Allegato I al Decreto (attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);

e per le seguenti attività:

  • attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di n. 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori).

Per i luoghi di lavoro e le attività che non rientrano nelle casistiche sopra indicate sarà sufficiente adottare adeguate misure organizzative e gestionali in caso di incendio, che dovranno essere riportate nel DVR (documento di valutazione dei rischi).

  • Formazione – esercitazioni antincendio

Viene regolamentata la durata dei corsi antincendio degli addetti alle emergenze aziendali, con la previsione di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Inoltre, le aziende soggette all’obbligo di redazione del Piano di Emergenza dovranno organizzare l’esercitazione antincendio almeno una volta all’anno e, una ulteriore, nell’ipotesi, ad esempio, di:

  • interventi addizionali per risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • aumento del numero dei lavoratori.

In relazione alle esercitazioni antincendio, viene inoltre stabilito che nell’ipotesi di copresenza di più datori di lavoro sarà necessaria: (i) la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio; (ii) il coordinamento di tutti i Piani di Emergenza delle singole aziende presenti nel medesimo edificio.

  • Livelli di rischio

I livelli di rischio incendio vengono ridefiniti come segue:

  • rischio basso - “livello 1”: individuato per le aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e di propagazione delle fiamme;
  • rischio medio - “livello 2”: individuato per i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco che non rientrano nelle attività di livello 3, ma anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabile si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
  • rischio alto - “livello 3”: individuato per le attività specificatamente elencate nell’Allegato III al Decreto, quali fabbriche e depositi di esplosivi, uffici con oltre 1000 persone presenti, stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

 

  1. Il DM 3 settembre 2021 – DECRETO 3Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.

Il presente decreto, che abroga interamente il DM 10/03/1998, riguarda nello specifico le attività a “basso rischio”. Per gli enti rientranti in tale categoria, il Decreto introduce un “Mini Codice” di Prevenzione Incendi finalizzato ad una corretta valutazione del rischio incendio.

Per le attività esistenti, l’adeguamento dovrà essere attuato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.

Viene inoltre stabilito che in caso di modifiche sostanziali alle condizioni strutturali dell’organizzazione produttiva, la valutazione rischio incendio dovrà essere rivista alla luce del Codice per la Prevenzione Incendi.

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