Novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l’articolo 14 del Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 sono state apportate modifiche significative ad alcuni articoli del decreto legislativo 81/2008 - il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto, rilevano in modo particolare le novità in relazione agli obblighi del medico competente, del datore di lavoro e dei noleggiatori e concedenti in uso di attrezzature, nonché quelle relative all’informazione, formazione e addestramento.

Di seguito un breve commento alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 come modificate.

 

ART. 25 - GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Gli obblighi del medico competente vengono ampliati con l’introduzione di due ulteriori paragrafi:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

La lettera e-bis) introduce l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di tenerne conto per la formulazione del giudizio di idoneità.

In questo modo, il medico può sia comprendere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore, sia evitare la duplicazione di esami. Qualora non sia possibile acquisire la cartella sanitaria dal datore di lavoro precedente, il medico formulerà il giudizio di idoneità con le informazioni disponibili, annotando tale impossibilità.

La lettera n-bis) prevede che, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Ora non dovrà più essere il datore di lavoro a nominare il sostituto, ma dovrà adempiere a tale obbligo il medico competente, il quale dovrà documentare per iscritto le gravi e motivate ragioni.

Il legislatore non ha però fornito una definizione di tali “gravi e motivate ragioni”, di cui si attende un eventuale chiarimento in sede di conversione in legge.

 

ART. 71 – GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE)

In tema di attrezzature di lavoro e obblighi relativi del datore di lavoro, viene modificato il comma 12 dell’articolo 71:

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.  12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Con tale modifica viene riconosciuta la diretta titolarità del potere di effettuare le verifiche periodiche a soggetti privati abilitati. Ciò è da accogliere favorevolmente, vista la difficoltà evidente dei soggetti pubblici a svolgere tale compito.

 

ART. 72 - GLI OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

L’ultimo periodo del secondo comma viene modificato come segue:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.

Il comma secondo della disposizione in esame prescrive gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore (il c.d. nolo a freddo).

Con la modifica introdotta, chiunque noleggi o conceda attrezzature senza operatore dovrà acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione del datore di lavoro o del soggetto che prende a noleggio o in concessione d’uso che autocertifichi l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo dell’attrezzatura.

La novità introdotta comporta una semplificazione che chiarisce le responsabilità dei soggetti coinvolti, risolvendo le incertezze interpretative che sorgevano dalla precedente formulazione.

Infatti, anteriormente alla modifica, il noleggiatore doveva acquisire e conservare una dichiarazione che riportava la mera indicazione dei lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature, ma non era chiaro se doveva altresì accertarsi (e come) dell’effettiva formazione di tali lavoratori.

 

ART. 73 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Con il decreto-legge è stato aggiunto il comma 4-bis:

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Tale comma introduce l’obbligo del datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

La violazione di tale disposizione prevede una sanzione penale - altresì introdotta con il d.l. in questione all’art. 87, comma 2, lett. c) - la quale prevede la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Da ultimo, è necessario tenere in considerazione il fatto che, nonostante le nuove disposizioni siano entrate in vigore il 5 maggio, il provvedimento de quo, essendo un decreto-legge, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e potrebbe anche subire modifiche.

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