Nuovi Reati Ambientali: La Legge 147/2025 di conversione

Grande distesa di rifiuti abbandonati all’aperto vicino al mare, con sacchi di plastica, cartoni e vari materiali sparsi sul terreno rosso

L’entrata in vigore della Legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del Decreto-Legge n. 116/2025 (il cosiddetto “Decreto Terra dei Fuochi”), segna un punto di svolta nel diritto penale ambientale italiano. Questa riforma, voluta per inasprire la lotta contro gli illeciti ambientali, introduce nuove fattispecie di reato e inasprisce significativamente le sanzioni, trasformando molte ex contravvenzioni in veri e propri delitti.

La Legge 147/2025 potenzia il quadro sanzionatorio soprattutto in materia di rifiuti e inquinamento. Tra le novità più rilevanti per le aziende si segnala la Responsabilità 231. Infatti, il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti è stato ampliato, includendo nuove fattispecie come:
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (ex art. 255-bis del D.lgs. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (ex art. 255-ter D.lgs. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.lgs. 152/2006);
- Omessa Bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.).

Un Focus particolare sui Delitti di Omessa Bonifica (Art. 452-terdecies c.p.) e Impedimento del Controllo (Art. 452-septies c.p.)

L’introduzione nel catalogo dei reati presupposto dell’art. 452-terdecies c.p. ha segnato un importante avanzamento nella disciplina penale ambientale. Tale norma punisce chi, essendo obbligato per legge o per ordine dell’Autorità, non provvede alle attività di bonifica, ripristino o messa in sicurezza di siti contaminati.

Prima della Legge 147/2025, l’omessa bonifica era una fattispecie penale che non generava responsabilità dell’ente, se non in remote fattispecie collegabili a reati di inquinamento ambientale già presenti nel catalogo (es. art. 452-bis c.p.) ovvero alla gestione illecita rifiuti (art. 256 TUA), ma non era autonomamente rilevante.
Dopo la Legge 147/2025, lo stesso reato è stato inserito tra quelli rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, trasformandosi in un rischio specifico di Compliance aziendale.
Di particolare rilievo è la qualificazione della condotta attiva: tale condotta non si esaurisce in una inattività, ma può consistere in un comportamento positivo volto a evitare o eludere gli adempimenti prescritti: ritardi intenzionali, predisposizione di piani di risanamento formalmente corretti ma privi di effettiva attuazione, oppure la realizzazione di interventi fittizi che non incidono sulla contaminazione reale del sito. Si tratta dunque di un reato che può essere integrato anche attraverso condotte attive fraudolente, evidenziando una volontà di sottrazione agli obblighi di tutela ambientale.

Rispetto al quadro normativo precedente (Bonifica dei siti art. 257 del D.lgs. 152/2006 per le fattispecie di colui che non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento o di colui che non effettuala comunicazione di cui all’articolo 242) la nuova fattispecie si presenta più severa e strutturata. In passato la fattispecie inserita nel catalogo 231 era collegata alla mancata comunicazione dell’evento di contaminazione o alla mancata esecuzione della bonifica secondo il progetto approvato e risultava punita con sanzioni penali meno incisive, con un impatto limitato sulla responsabilità degli enti. L’art. 452-terdecies c.p., inserito tra i delitti contro l’ambiente, accentua invece la natura permanente e autonoma del dovere di ripristino, svincolandolo dalla fase comunicativa e ponendo al centro l’effettivo recupero del sito.

Un’altra delle novità che impone maggiore attenzione da parte delle aziende è l’introduzione del reato di Impedimento del Controllo.
Questo delitto punisce chiunque, in modo fraudolento, impedisce o ostacola l’attività di vigilanza e controllo svolta da Enti o Autorità Pubbliche (es. ARPA, Carabinieri Forestali, ASL) in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

La norma è particolarmente insidiosa perché non si limita a punire chi oppone resistenza fisica, ma colpisce soprattutto le condotte attive volte a nascondere la verità durante gli accertamenti. Il reato si configura, quindi, non solo quando si nega fisicamente l’accesso agli ispettori (ad esempio, sbarrando un cancello), ma anche attraverso comportamenti più ingannatori che mirano a nascondere la realtà dei fatti. La norma infatti punisce chi, durante un’ispezione, viola gli obblighi di legge relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, alla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) o ad altre comunicazioni obbligatorie.

Cosa significa questo nella pratica quotidiana di un’azienda? La condotta illecita può concretizzarsi in diverse azioni:

Condotta Fraudolenta Esempio Pratico Rilevanza Penale
Mutare Artificiosamente lo Stato dei Luoghi Una società che lavora metalli, prima di un’ispezione sui reflui, sposta dei fusti di scarti liquidi pericolosi in un magazzino non autorizzato e lo sigilla per non farlo trovare. La modifica è volta a nascondere un illecito (deposito incontrollato/illecito di rifiuti).
Negare o Ostacolare l’Accesso Un responsabile di produzione nega l’accesso a un magazzino dove sono stoccati rifiuti speciali, adducendo la scusa che “le chiavi le ha un collega assente”. L’ostacolo materiale impedisce l'accertamento di una possibile violazione.
Fornire Informazioni Parziali o Erronee Il responsabile ambientale consegna all’ARPA un registro di carico e scarico dei rifiuti da cui sono state volutamente omesse le movimentazioni relative a uno specifico e altamente inquinante sottoprodotto chimico, per farlo figurare come “materia prima”. L’informazione errata compromette l’esito del controllo sulla corretta classificazione e gestione del rifiuto.
Ostruzionismo Informativo Rispondere in modo vago, reticente o palesemente falso alle domande degli organi di controllo riguardo la gestione dei cicli di produzione e dei relativi scarti. La condotta attiva di ostruzionismo mina l’efficacia dell'attività di vigilanza pubblica.
Predisporre Ostacoli o Impedimenti Un responsabile ordina di disattivare temporaneamente i sistemi di monitoraggio delle emissioni proprio prima dell’arrivo dei tecnici di controllo, sostenendo che l’impianto sia in “manutenzione straordinaria non programmata”. L’ostacolo tecnico impedisce la misurazione e l’accertamento di eventuali superamenti dei limiti autorizzati.

Conclusioni
È fondamentale ricordare che, essendo i delitti di Omessa Bonifica e di Impedimento del controllo reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, la condanna del dirigente o del dipendente potrebbe comportare anche la responsabilità penale dell’azienda stessa, con sanzioni pecuniarie elevate, oltre a misure interdittive (es. sospensione o revoca delle autorizzazioni), qualora venga dimostrato che la società non ha posto in essere tutte quelle cautele necessarie alla prevenzione del reato.
La nuova normativa, quindi, non è una semplice aggiunta di articoli, ma un cambio di filosofia: l’ambiente è un bene da tutelare!