Patente a Punti nei Cantieri Edili: un nuovo strumento per la Sicurezza sul Lavoro
La recente modifica dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (ossia la sua riscrittura per effetto della pubblicazione della Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024) introdurrà, a far data dal 1° ottobre 2024, un sistema di qualificazione per le imprese e per i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei o mobili (intendendo per “cantieri” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del Decreto). Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte.
Soggetti destinatari della norma ed esclusioni
Il nuovo sistema di patente a crediti obbliga tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (ivi inclusi i subappaltatori) a ottenere una patente. Restano esclusi dall’obbligo normativo:
- i soggetti che effettuano mere forniture o che erogano prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese e i lavoratori autonomi in possesso di un documento equivalente rilasciato da un altro Stato (per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana);
- le imprese in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (come definito dall’articolo 100, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/23).
È responsabilità del Committente o del Responsabile dei lavori verificare che le imprese e i lavoratori autonomi, anche in regime di subappalto, siano in possesso della patente o dei requisiti alternativi.
Il Sistema di assegnazione dei Punti e condizioni di Rilascio della Patente
Il sistema prevede l’assegnazione di un credito iniziale di 30 punti a ciascuna impresa o lavoratore autonomo; i punti potranno poi essere decurtati in caso di violazioni delle norme di sicurezza, con sanzioni che variano a seconda della gravità dell’infrazione.
La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale e consente di operare con un punteggio minimo di 15 punti. In caso di punteggio inferiore, è possibile completare solo quelle attività in corso che abbiano superato il 30% del completamento.
I requisiti per ottenere la patente includono:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi (da parte dei datori di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro) in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
- adozione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- possesso del DURF per la regolarità fiscale.
Il possesso dei predetti requisiti può essere autocertificato dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, la patente può essere revocata. In tal caso la nuova patente potrà essere richiesta dopo dodici (12) mesi dalla revoca.
Decurtazione dei Punti e Sospensione della Patente
Secondo quanto stabilito nel nuovo Allegato I-bis del Decreto in oggetto, il punteggio della patente può essere ridotto in caso di violazioni rilevate durante ispezioni. La patente può essere sospesa cautelativamente per un massimo di dodici mesi in caso di infortuni gravi.
Di seguito riportiamo, a titolo esemplificativo, alcune delle principali violazioni con indicazione della relativa decurtazione:
Violazione | Decurtazione punti |
Omessa formazione e addestramento dei lavoratori | 2 punti |
Uso di DPI non conformi | 2 punti |
Omessa elaborazione del Piano di Emergenza e Evacuazione | 3 punti |
Omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza | 3 punti |
Omessa elaborazione del DVR | 5 punti |
Infortunio del lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al suddetto Decreto | 5-20 punti (in base alla prognosi e alla tipologia di infortunio) |
L’impresa che scende sotto i 15 punti non potrà proseguire i lavori nel cantiere, pena per la prosecuzione dell’attività la comminazione sanzione amministrativa pecuniaria dai 6.000 ai 12.000 Euro.
I punti o crediti si potranno “recuperare” frequentando corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza e legalità.
Sanzioni per il Committente o il Responsabile dei lavori
A seguito della recente modifica normativa, si è inoltre prodotto un inasprimento delle sanzioni penali previste dal TUSL per il Committente o il Responsabile dei lavori, in relazione alle seguenti fattispecie:
- Mancata nomina del coordinatore della sicurezza: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, la mancata nomina del coordinatore della sicurezza è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 Euro;
- Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie: questa violazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 Euro.
Risultano inasprite anche le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 157 TULS comma c) previste dal TULS per il Committente o il Responsabile dei lavori: è infatti prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 Euro per le seguenti violazioni:
- Mancata comunicazione dei nominativi del coordinatore: mancata comunicazione alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;
- Mancata verifica del possesso della patente a punti: mancata verifica del possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente in quanto in possesso dell’attestato di qualificazione SOA;
- Mancata trasmissione di documenti all’amministrazione concedente: mancata trasmissione all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, della copia della notifica preliminare, del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e della dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione previste;
- Mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento: Mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
Risvolti pratici del nuovo Sistema a punti
Il meccanismo di decurtazione dei punti sarà monitorato attraverso controlli periodici da parte degli Organi di Vigilanza competenti, tra cui l’INAIL e l’Ispettorato del Lavoro.
Le aziende e i lavoratori autonomi, come anticipato, potranno recuperare i punti persi partecipando a corsi di formazione certificati e adottando misure correttive specifiche per le infrazioni rilevate.
Una volta esauriti i punti, l’impresa o il lavoratore autonomo rischiano la sospensione temporanea dell’attività, con la necessità di ottemperare a tutte le disposizioni per poter riprendere i lavori.
Conclusioni
È fondamentale che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti dalla normativa in esame si preparino adeguatamente per rispettare le nuove previsioni. La nostra raccomandazione è di avviare da subito una revisione delle procedure interne di sicurezza e di programmare corsi di formazione per tutto il personale coinvolto.
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Per qualsiasi chiarimento, il nostro studio legale resta a disposizione per offrire consulenza e supporto nell’adeguamento alle nuove normative.