Produttività vs. Sicurezza: Sintesi dei Risvolti Pratici e Giuridici della Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5357/2026.

Produttività vs. Sicurezza: Sintesi dei Risvolti Pratici e Giuridici della Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5357/2026.

La sentenza n. 5357, depositata dalla Corte di Cassazione Penale (Sezione IV) il 10 febbraio 2026, trae origine da un grave infortunio sul lavoro occorso in data 05 settembre 2017 presso un’acciaieria della provincia di Cremona. Un operaio aveva riportato lesioni permanenti - con malattia superiore a 230 giorni - a causa del trascinamento del braccio in un impianto di filtrazione (c.d. “Aprochim”). L’elemento decisivo accertato in sede di merito è la natura non accidentale, bensì sistematica e gerarchicamente disposta, della rimozione delle protezioni antinfortunistiche. Il capo reparto aveva ordinato di rimuoverle a impianto in funzione per consentire interventi manuali rapidi di riallineamento del nastro trasportatore, soggetto a frequenti malfunzionamenti, al fine di evitare il fermo dell’impianto e i connessi “tempi morti” produttivi. Il direttore di laminazione era pienamente al corrente di tale prassi, protrattasi per diversi giorni prima dell’evento lesivo. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la responsabilità dell’Ente; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il successivo ricorso della società.

D.lgs. 231/2001 e Reati Colposi

Il D.lgs. 231/2001, con l’introduzione dell’art. 25-septies, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati colposi di omicidio e lesioni gravi commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’ente risponde a condizione che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposta nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo. Nei reati colposi d’evento, l’applicazione di tali criteri richiede un’operazione ermeneutica: è evidente, infatti, che nessuna società ha “interesse” all’infortunio del proprio dipendente. La giurisprudenza - e la sentenza in esame ne è la più recente e autorevole conferma - chiarisce che l’interesse e il vantaggio vanno riferiti alla condotta violativa, non all’evento lesivo. Il punto di osservazione è, pertanto, il comportamento antigiuridico: la violazione della normativa di sicurezza, se finalizzata a un beneficio economico od operativo per l’azienda, è idonea a fondare la responsabilità dell’ente.

Focus sulla Sentenza n. 5357/2026.

La pronuncia in esame ribadisce e consolida tre principi fondamentali di notevole impatto pratico:

  1. Alternatività tra Interesse e Vantaggio. I due criteri non devono necessariamente coesistere: è sufficiente che ricorra l’uno o l’altro. L’interesse si valuta ex ante, come finalità orientata al beneficio aziendale impressa alla condotta; il vantaggio si apprezza ex post, come beneficio concretamente conseguito (risparmio di costi di manutenzione notturna, continuità del ciclo produttivo, eliminazione dei fermi macchina).
  2. Strategia Aziendale vs. Condotta Estemporanea. La Cassazione ha respinto con fermezza la tesi difensiva della “comodità personale dei preposti”. Consentire interventi con rimozione delle protezioni per evitare tempi morti non è la libera e deviante iniziativa di un singolo lavoratore: è la manifestazione di una precisa strategia gestionale orientata al profitto, riconducibile all’ente. La tolleranza o la disposizione da parte di figure dirigenziali trasforma la violazione individuale in scelta organizzativa dell’impresa.
  3. Sufficienza della Connessione Soggettiva per un Solo Autore. In caso di concorso di persone, non è necessario che il legame tra la responsabilità penale e l’ente sia accertato per ciascun imputato: è sufficiente che sussista in capo a uno solo degli autori del reato presupposto (nella specie, il preposto che aveva disposto la rimozione o il dirigente che ne era a conoscenza).

La Colpa di Organizzazione

La società aveva cercato di invocare a propria difesa l’esistenza di istruzioni operative interne che vietavano la rimozione delle protezioni. La Corte ha ritenuto tali documenti del tutto inidonei a esimere l’ente dalla responsabilità, delineando con chiarezza il concetto di “Compliance di carta”. Il MOG non ha efficacia esimente quando, nella realtà operativa, i vertici aziendali tollerano o addirittura promuovono prassi sistematicamente elusive delle cautele. La “colpa di organizzazione” - presupposto della responsabilità dell’ente - si configura precisamente in questo scarto tra il sistema formale e la realtà di reparto. Se il management è a conoscenza di un malfunzionamento strutturale e non ripristina le condizioni di sicurezza, non può successivamente invocare un documento che, sulla carta, avrebbe imposto un comportamento diverso. Analogamente, le misure disciplinari adottate dopo l’infortunio nei confronti dei preposti sono state ritenute irrilevanti: se la violazione era nota ai dirigenti prima dell’evento, il provvedimento successivo si riduce a un tentativo formale di dissociazione da una prassi precedentemente avallata.

Risvolti Pratici

La sentenza n. 5357/2026 impone agli amministratori e ai dirigenti una riflessione operativa su quattro fronti.

  • Oltre la Compliance formale: la redazione di procedure scritte è il punto di partenza, non di arrivo. Il management deve verificare sistematicamente che le istruzioni di sicurezza trovino concreta applicazione in produzione, in particolare nelle situazioni di malfunzionamento ricorrente, dove la pressione sui tempi è più elevata.
  • Gestione documentata delle non conformità: la conoscenza di un rischio impone un’azione immediata e tracciabile. Quando un impianto presenta criticità note, il silenzio o l’inerzia dei vertici vengono interpretati dalla giurisprudenza come accettazione deliberata del rischio in funzione della produttività. Ogni segnalazione di guasto o anomalia deve essere riscontrata con un intervento formalmente documentato.
  • Procedure specifiche per le emergenze: la sentenza censura l’Amministratore Delegato per la mancata elaborazione di procedure dedicate alla gestione dei guasti notturni. La mappatura del rischio deve includere le situazioni di emergenza e malfunzionamento, prevedendo protocolli che escludano soluzioni improvvisate a discapito della sicurezza.
  • Cultura della sicurezza e sistema disciplinare: un apparato disciplinare che, nei fatti, non sanziona chi bypassa le protezioni per “fare prima” è, agli occhi dei giudici, la prova tangibile dell’interesse aziendale al risparmio di tempo. La tolleranza verso le piccole deviazioni costruisce il terreno per i grandi infortuni.

Conclusioni e Raccomandazioni Strategiche

La sentenza n. 5357/2026 della Corte di Cassazione consolida un orientamento rigoroso e coerente: la continuità produttiva non può costituire una giustificazione implicita per la compressione dei livelli di sicurezza. Ogni risparmio ottenuto attraverso la sistematica elusione delle cautele antinfortunistiche è potenzialmente qualificabile come “vantaggio” dell’ente ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001, con conseguente esposizione a sanzioni pecuniarie e — soprattutto — interdittive, capaci di incidere in modo profondo sulla continuità operativa dell’impresa. La raccomandazione strategica che emerge è netta: investire in una sicurezza integrata nei processi produttivi non è soltanto un obbligo etico e normativo, ma la più efficace forma di protezione degli interessi aziendali nel lungo periodo. Un Modello 231 efficace non si misura sulla qualità della sua redazione, ma sulla concreta capacità di orientare i comportamenti quotidiani di chi opera in produzione, a tutti i livelli della gerarchia aziendale.