Sospensione dell’attività imprenditoriale e lavoro autonomo occasionale: le disposizioni post D.L. 146/21

Sospensione dell’attività imprenditoriale e lavoro autonomo occasionale: le disposizioni post D.L. 146/21

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3/2021, condivisa dal Ministero del Lavoro, ha illustrato il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale introdotto dal D.L. 146/2021.

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha infatti sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008,

apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

Il documento dell’Ispettorato contiene le prime indicazioni operative sui nuovi requisiti e sulle procedure per sospendere l’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Una volta rilevate delle irregolarità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, i funzionari dell’Ispettorato del lavoro dovranno sospendere l’attività o parte di essa fino al quando si verifichino due condizioni: l’avvenuto risanamento dell’illecito rilevato e il pagamento di una sanzione amministrativa erogata con il verbale di primo accesso e calcolata in modo aritmetico in relazione a ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.

 

La prima fattispecie di illecito per cui è prevista l’adozione del provvedimento di sospensione si realizza quando l’INL riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Si evidenzia che rispetto al testo previgente la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% al 10%, tuttavia non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (ad es. coadiuvanti familiari, soci).

 

Relativamente agli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro la circolare dell’Ispettorato segnala che il provvedimento di sospensione va adottato “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente” nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008.

Elemento di novità rispetto al passato riguarda anche il fatto che per l’adozione dei provvedimenti  non è più necessario che le violazioni siano reiterate, infatti ora per consentire l’adozione del provvedimento è sufficiente l’accertamento di una delle violazioni, tra cui l’esposizione a:

 

- rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

- rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

- rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

 

Molto importante evidenziare che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, “in via alternativa”, alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, di fatto non pregiudicando l’intera attività produttiva dell’impresa accertata.

 

Gli Ispettori del lavoro devono comunque procedere ad allontanare il lavoratore irregolare dal luogo di lavoro, finché non sia stato regolarizzato: in particolare, la sospensione per violazioni di sicurezza comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. L’INL precisa che, “trattandosi di causa non imputabile al lavoratore”, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione previdenziale.

 

Come anticipato le condizioni per la revoca sono subordinate alla verifica dell’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori o degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

 

Oltre a questo la revoca è subordinata al pagamento di una somma determinata con criteri algebrici in relazione ad ogni illecito accertato, così come esposto dalla tabella sottostante:

 

FATTISPECIE

 

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
Mancata formazione ed addestramento Euro 300

per ciascun lavoratore interessato

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300

per ciascun lavoratore interessato

Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000
Presenza di lavoratori irregolari, fino a 5 Euro 2.500
Presenza di lavoratori irregolari, oltre a 5 Euro 5.000

 

Lavoro autonomo occasionale: nuova comunicazione preventiva obbligatoria

 

In stretta relazione a quanto sopra esposto, con la conversione in legge del D.L. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva – alla stregua di quanto è già previsto per i lavoratori intermittenti – anche per i contratti di lavoro autonomo occasionale stipulati ex art 2222 del Codice Civile.

Sono inquadrabili in questa fattispecie contrattuali le prestazioni in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

Questa forma contrattuale porta inoltre un’ulteriore caratteristica di natura fiscale: pur trattandosi di una forma di lavoro autonomo non è prevista l’apertura di una Partita Iva, e fiscalmente il compenso viene assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%. Sotto il profilo contributivo, è previsto un versamento alla gestione separata INPS solo in caso l’ammontare dei compensi nell’anno fiscale superi i 5.000 euro lordi.

Le caratteristiche dei contratti di lavoro autonomo occasionali hanno di fatto determinato il largo utilizzo – ed in certi casi l’abuso – dell’adozione di questa forma contrattuale in luogo a più opportuni inquadramenti in forma subordinata, spingendo il Legislatore a prevedere l’introduzione di un tracciamento vero e proprio.

 

In attesa di specifici chiarimenti, il committente può comunicare l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale mediante:

 

  • invio preventivo di un’e-mail a [email protected] (preferibilmente tramite pec), utilizzando l’apposito modello “UNI-Intermittente”;
  • (esclusivamente in caso di prestazione svolta non oltre 12 ore dalla comunicazione) invio di un sms, contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, al numero 339 9942256.

 

Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale, la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Come si legge nel ddl di conversione, in tali ipotesi “non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

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