“Visto e Piaciuto” nei contratti tra imprese: validità, rischi e limiti
Nel dinamico contesto delle transazioni commerciali, è frequente che le aziende si trovino ad acquistare o vendere beni usati: si pensi alla dismissione di macchinari industriali, al rinnovo di flotte aziendali o all'acquisizione di strumentazione tecnica da parte di professionisti. In questi contratti compare quasi sistematicamente la clausola "visto e piaciuto".
Spesso percepita come una semplice formula di rito, questa dicitura ha in realtà un peso giuridico determinante. Essa comporta l'accettazione del bene "nello stato di fatto in cui si trova", esonerando di fatto il venditore dalla garanzia per i vizi. Tuttavia, la sua efficacia non è assoluta e la sua applicazione varia drasticamente a seconda dei soggetti coinvolti e della condotta delle parti.
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Per comprendere la portata della clausola, è fondamentale operare una distinzione preliminare basata sulla qualifica dell'acquirente.
La distinzione fondamentale: Consumatore vs Professionista
Nelle vendite ai consumatori (B2C), il Codice del Consumo offre una tutela rafforzata: le clausole che limitano la responsabilità del venditore per vizi sono spesso considerate vessatorie e, di conseguenza, nulle.
Al contrario, nei rapporti tra imprese o professionisti (B2B), vige il principio dell'autonomia contrattuale. In questo ambito, la clausola "visto e piaciuto" è pienamente valida ed efficace ai sensi dell'art. 1491 c.c. Ciò significa che, se due aziende si accordano per la vendita di un bene usato con tale formula, l'acquirente accetta il rischio che il bene possa presentare difetti legati all'usura o al pregresso utilizzo, rinunciando implicitamente alla garanzia per i vizi riconoscibili.
Il limite invalicabile: Art. 1229 c.c.
L'autonomia delle parti, tuttavia, incontra un limite invalicabile posto a tutela della buona fede. L'art. 1229 del Codice Civile stabilisce la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
In termini pratici, il "visto e piaciuto" non può mai fungere da scudo per la frode. Se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi della cosa (art. 1490 c.c.), nascondendo difetti che conosceva o che avrebbe dovuto conoscere, la clausola perde efficacia e la garanzia torna ad operare pienamente.
Il Caso Pratico: Cassazione Civile, ord. n. 29420/2025
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 6 novembre 2025, n. 29420) ha offerto un chiarimento esemplare su questi temi.
La controversia riguardava la compravendita di un'autovettura usata intervenuta tra due soggetti non qualificabili come consumatori (quindi una transazione B2B o tra privati). Nel contratto era stata inserita la clausola "visto e piaciuto" e l'acquirente aveva espressamente dichiarato di aver "attentamente visionato e provato il veicolo", accettandolo nelle condizioni in cui si trovava.
Successivamente alla consegna, l'acquirente lamentava la presenza di vizi meccanici e di carrozzeria, agendo in giudizio per ottenere la garanzia ex art. 1490 c.c., sostenendo che tali difetti rendessero il bene inidoneo all'uso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'acquirente. I giudici hanno stabilito che la clausola "visto e piaciuto", in un contesto non consumeristico, non è una mera clausola di stile ma ha una precisa efficacia giuridica ex art. 1491 c.c.: essa esonera il venditore dalla garanzia per i vizi che erano facilmente riconoscibili mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Avendo l'acquirente dichiarato di aver provato il mezzo, non poteva successivamente eccepire difetti che un controllo accurato avrebbe palesato. Non essendo emerso alcun dolo da parte del venditore (occultamento malizioso), la clausola è stata ritenuta legittima e applicabile, lasciando il costo delle riparazioni a carico di chi ha comprato.
Indici rivelatori: quando il vizio si considera "riconoscibile"
Il cuore del contenzioso risiede spesso nel definire se un vizio fosse "occulto" (quindi coperto da garanzia se non esplicitamente escluso o se taciuto con dolo) o "riconoscibile" (quindi coperto dal "visto e piaciuto"). I giudici valutano diversi indici.
Anzitutto, l'ispezione preventiva. Se l'acquirente ha avuto la possibilità di esaminare il bene o di effettuare una prova (es. test drive, accensione del macchinario), si presume che abbia accettato i difetti che tale prova avrebbe dovuto evidenziare.
Vi è poi da considerare la natura del difetto. Un graffio sulla carrozzeria o un vetro rotto sono vizi palesi; un problema interno al motore o alla scheda madre di un macchinario potrebbe non esserlo, a meno che non dia segni evidenti (rumori, spie, malfunzionamenti immediati).
Ed infine la qualifica dell'acquirente. In ambito B2B, il livello di diligenza richiesto è superiore. Un'azienda che opera nello stesso settore del venditore o che acquista beni strumentali alla propria attività è considerata un operatore esperto, dal quale ci si aspetta un controllo tecnico più approfondito rispetto a un privato cittadino.
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La clausola "visto e piaciuto" rappresenta uno strumento fondamentale per la certezza dei rapporti commerciali, permettendo di chiudere transazioni su beni usati senza lasciare appese garanzie "sine die". Tuttavia, essa non è una manleva totale.
Per l'acquirente aziendale, firmare tale clausola significa assumersi un rischio calcolato: il rischio che il bene abbia i difetti visibili o riscontrabili con un controllo attento. Per il venditore, la clausola protegge dall'usura nota, ma non autorizza il silenzio su difetti gravi e occulti.
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Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, ecco alcune indicazioni pratiche per la gestione dei contratti di compravendita aziendale.
Per chi Compra
È importante effettuare un’attenta ispezione tecnica. Mai firmare un "visto e piaciuto" basandosi su un'occhiata superficiale. Prima dell'acquisto, fate visionare il bene da un vostro tecnico di fiducia o da un esperto terzo.
Anche la verbalizzazione dello stato è estremamente utile. Se notate difetti che accettate (magari a fronte di uno sconto), indicateli specificamente nel contratto. Ciò evita che il venditore possa sostenere in futuro che avevate accettato anche difetti ulteriori e diversi.
Per chi Vende:
La miglior tutela contro l'accusa di dolo (che invaliderebbe la clausola ex art. 1229 c.c.) è la trasparenza. Segnalate per iscritto i difetti noti del bene.
Anzichè un generico "visto e piaciuto", è preferibile specificare che l'acquirente ha testato il funzionamento di specifiche componenti (es. "motore", "impianto idraulico") e le ha trovate conformi, restringendo il campo delle future contestazioni.