Whistleblowing: entrata in vigore del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE n. 1937/2019

Whistleblowing: entrata in vigore del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE n. 1937/2019

1. Approvazione del Decreto di recepimento della Direttiva Whistleblowing

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato (in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023) il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione - c.d. Direttiva Whistleblowing.

Come anticipato nel contributo del mese scorso, la finalità della Direttiva è disciplinare la protezione dei soggetti segnalanti all’interno dell’Unione Europea, in un’ottica di garantirne la tutela e di uniformare le normative nazionali.

Il Decreto di attuazione della Direttiva UE ricalca in buona parte quanto già delineato nello Schema di Decreto apportando alcune modifiche.

Entrata in vigore: il decreto di attuazione della Direttiva Whistleblowing in Italia è entrato in vigore il 30 marzo 2023, tuttavia le sue disposizione avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Per i soggetti del settore privato, l’obbligo di adeguamento entro il 15 luglio 2023 sussiste in realtà soltanto per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, per un numero superiore a 249 (media).

Viceversa, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

2. Riflessi sul D.Lgs. 231/2001

Il Decreto di attuazione, nelle disposizioni finali, prevede (art. 23) l’abrogazione delle vigenti disposizioni del D. lgs. n. 231/2001 in materia di whistleblowing in quanto trasposte nel decreto.

In particolare, il predetto articolo 23 sostituisce integralmente il comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, a partire dal 15 luglio 2023, disponendo che i Modelli di Organizzazione e Gestione prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del nuovo Decreto n. 24 del 10 marzo 2023.

3. Sanzioni

Con il decreto, vengono introdotte delle modifiche al sistema sanzionatorio originariamente previsto dallo Schema di Decreto (di cui al precedente approfondimento mensile).  L’ANAC può comminare sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da Euro 10.000 a Euro 50.000 in caso di accertamento (i) di ritorsioni, (ii) di segnalazioni che siano state ostacolate (anche nel tentativo), (iii) della violazione dell’obbligo di riservatezza;
  • da Euro 10.000 a Euro 50.000 nel caso in cui (i) non siano stati istituiti i canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o (iii) l’adozione di tali procedure non sia conforme;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

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Si attendono le Linee Guida dell’ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

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