Whistleblowing: le novità imminenti con il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE n. 1937/2019
- Whistleblowing e whistleblower
Il termine inglese whistleblowing fa riferimento al sistema volto a tutelare il dipendente che segnala, nello svolgimento delle proprie mansioni, condotte illecite. Il termine whistleblower indica il soggetto segnalante.
I sistemi di whistleblowing hanno lo scopo di tutelare e incoraggiare i dipendenti a effettuare segnalazioni, che, diversamente, sarebbero restii a fare a causa delle possibili ritorsioni.
In Italia, la materia è regolamentata dalla Legge sul Whistleblowing n. 179/2017, che verrà ampliata, a seguito del recepimento della Direttiva Europea.
- Direttiva Whistleblowing e Iter Legislativo
Lo scorso 9 dicembre, l’Italia ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo recante l’“Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la Protezione delle Persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Si tratta di un intervento normativo volto specificatamente a contrastare la corruzione e l’illegalità, che persegue l’obiettivo di introdurre uno standard minimo di tutela per il whistleblower contro eventuali ritorsioni dirette o indirette (incluso il licenziamento) che potrebbe subire a causa della segnalazione.
La normativa europea assegna allo strumento del whistleblowing la funzione di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione di illeciti nei luoghi di lavoro.
L’iter di approvazione del Decreto di recepimento della Direttiva Europea è in corso: il 14 febbraio scorso le Commissioni di Giustizia e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati hanno espresso il relativo parere favorevole con osservazioni. Il passaggio successivo sarà l’approvazione del testo definitivo del Decreto di recepimento della Direttiva fissato per il prossimo 10 marzo 2023.
- Ambito di applicazione
Con il recepimento della Direttiva si amplierà il campo di applicazione della normativa.
Ambito soggettivo: la qualifica di whistleblower verrà riconosciuta, oltre che ai dipendenti dell’azienda (come avveniva in Italia prima del recepimento), anche a soggetti esterni alla stessa, quali clienti, fornitori, collaboratori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti.
Durata della tutela: la tutela dei soggetti segnalanti si applica sia in costanza del rapporto di lavoro sia in caso di scioglimento dello stesso. Il whistleblower risulta inoltre tutelato anche durante il periodo di eventuale prova.
Ambito oggettivo: violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (con esclusione delle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante).
- Le modalità di segnalazione previste dalla Direttiva
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso diversi canali di segnalazione: interni ed esterni.
Il canale di segnalazione esterno è gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Si prevede, inoltre, che possa beneficiare delle tutele anche il soggetto che effettua la segnalazione mediante divulgazione pubblica, a condizione che (i) sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno e (ii) non vi sia stata una risposta appropriata o (iii) non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.
- Come l’azienda può essere compliant con la Direttiva?
Secondo lo Schema di Decreto, le aziende con più di 250 dipendenti dovranno garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificatamente formato.
Sempre secondo lo Schema, per le aziende con più di 50 dipendenti e sino a 249 dipendenti l’obbligo sarà invece operativo a partire dal prossimo dicembre 2023.
- Sanzioni
Data la complessità e delicatezza della materia, lo Schema in commento prevede che, in caso di violazioni, l’ANAC possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie:
- da Euro 5.000 a Euro 30.000 in caso di accertamento (i) di ritorsioni, (ii) di segnalazioni che siano state ostacolate (anche nel tentativo), (iii) della violazione dell’obbligo di riservatezza;
- da Euro 10.000 a Euro 50.000 nel caso in cui (i) non siano stati istituiti i canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o (iii) l’adozione di tali procedure non sia conforme.
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In attesa di ulteriori aggiornamenti a seguito dell’approvazione del Decreto di recepimento della Direttiva Europea.