Whistleblowing, sanzione ANAC alla dirigente scolastica

Il caso
Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi di una scuola, in data 13 aprile 2023, inoltrava un’e-mail al Referente Provinciale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”), nella quale rappresentava presunte irregolarità amministrative e contabili, con incidenza sul conto consuntivo della scuola, commesse dalla Dirigente Scolastica. In particolare, venivano segnalate irregolarità nel rispetto dei vincoli di destinazione d’uso dei finanziamenti pubblici, l’emissione di mandati di pagamento in assenza di giustificativi di spesa e la falsa attestazione di copertura finanziaria che non trovava corrispondenza negli atti della scuola.
Con l’e-mail del 20 aprile 2023, RPCT, indicando al dipendente di procedere alla sottoposizione delle problematiche al Collegio dei Revisori dei Conti, metteva per conoscenza la Dirigente Scolastica, la quale apprendeva così il nominativo del soggetto che segnalava le difformità. Nel frattempo il dipendente rappresentava ai Revisori le criticità da lui scoperte, tanto che il Collegio non provvedeva all’approvazione del Conto Consuntivo.
La Dirigente, in data 26 aprile 2023, muoveva alcune contestazioni al dipendente, come un’assenza ingiustificata, che in realtà era occorsa in una giornata di chiusura della scuola. Inoltre, in data 10 luglio 2023, a fronte della scadenza dell’incarico del dipendente, procedeva, con proprio provvedimento espresso, alla nomina di un’altra assistente amministrativa, assistente che però era priva dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo. La nomina avveniva utilizzando, infatti, la sola graduatoria interna della scuola, nella quale il dipendente/segnalante non era inserito, poiché la graduatoria era antecedente al suo arrivo.
L’istruttoria di ANAC
ANAC, ricevuta la denuncia di presunta violazione della normativa sul Whistleblowing per aver la Dirigente attuato azioni ritorsive nei confronti del dipendente segnalante, si attivava e istruiva il procedimento.
La Dirigente svolgeva proprie memorie difensive, nelle quali contestava, in primo luogo, che i fatti segnalati dal dipendente integrassero condotte illecite, poiché a suo dire non erano tali da pregiudicare l’interesse pubblico. In secondo luogo, contestava che la segnalazione del dipendente fosse stata presentata nell’interesse dell’integrità delle P.A.; infine, riferiva che il provvedimento da lei assunto non integrava il carattere ritorsivo.
ANAC, esaminata la fattispecie, evidenziava invece che la segnalazione risultava essere stata presentata dal dipendente nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, e che il dipendente aveva rappresentato illegittimità dalle quali sarebbero derivate anomalie nella gestione economica dell’Ente, con un interesse pubblico a conoscere e sollecitare un accertamento in ordine a detti profili, tanto più se relativi alle risorse economiche dell’istituto scolastico e aventi un’incidenza effettiva sul conto consuntivo, quest’ultimo non approvato dai Revisori a seguito dei rilievi. Concludeva quindi ANAC che il dipendente potesse essere considerato un Whistleblower e, conseguentemente, che allo stesso spettavano tutte le tutele relative.
ANAC esaminava poi la presunta misura ritorsiva, ossia il provvedimento con cui la Dirigente aveva provveduto alla nomina di altro soggetto alla carica ricoperta dal segnalante, e evidenziava come, in assenza di appositi criteri stabiliti nella contrattazione di istituto per il conferimento dell’incarico, fosse necessario applicare i criteri indicati nel CCNI, che non richiamavano - in alcun modo - la possibilità di attingere a una diversa graduatoria (la graduatoria dei perdenti posto) predisposta sulla base di distinti criteri. Concludeva quindi chiarendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dirigente, l’unico criterio atto a garantire la maggiore oggettività possibile non fosse quello di attingere a una precedente graduatoria di Istituto degli assistenti amministrativi (predisposta per altri fini e relativa a un anno precedente), nella quale il segnalante non era inserito perché non di ruolo in quell’anno, ma attingendo alla graduatoria provinciale indicata dal CCNI.
La delibera di ANAC
Nella propria Delibera n. 587 del 16/12/2024, ANAC stabiliva che:
- vi era una coincidenza temporale tra la segnalazione effettuata dal dipendente e l’adozione del provvedimento ritenuto discriminatorio;
- la Dirigente aveva scelto di utilizzare una graduatoria di istituto non pertinente, ignorando la graduatoria provinciale nella quale il dipendente/segnalante era regolarmente collocato e in posizione di vantaggio, quantomeno rispetto al soggetto nominato;
- non erano state fornite argomentazioni valide per giustificare l’esclusione del lavoratore dall’incarico.
ANAC ha ritenuto che il mancato conferimento dell’incarico al dipendente segnalante, appariva come un’ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo del lavoratore (la presentazione della segnalazione).
Conclusioni
Pertanto, ANAC procedeva con:
- la dichiarazione della natura ritorsiva e conseguente nullità del provvedimento assunto dalla Dirigente con cui ha proceduto alla nomina del nuovo assistente non utilizzando la graduatoria indicata dalla normativa al solo fine di eludere il nominativo del dipendente/segnalante;
- l’irrogazione di una sanzione pari a 5.000 euro nei confronti della Dirigente per aver adottato misure discriminatorie nei confronti del dipendente/segnalante.
Concludendo, quindi, ANAC ha sanzionato la condotta della Dirigente Scolastica poiché violante la normativa Whistleblowing per aver commesso atti ritorsivi nei confronti di soggetto segnalante.